Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 22 maggio 2015, n. 10684

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22924-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRECENTA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2013 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione concludendo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato. Il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite ha depositato memorie la sola ricorrente.

Questa Corte, richiamando la relazione del Consigliere con alcune correzioni e precisazioni, anche in risposta ad alcune osservazioni di parte ricorrente sviluppate nella memoria.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

1. (OMISSIS) con ricorso del 5/9/2008 chiedeva l’annullamento del verbale di accertamento con il quale le era stata contestata la violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8 per avere violato il limite massimo di velocita’, pari a 80 KM/h,, fissato con provvedimento dell’ANAS circolando alla velocita’ di 100 Km/h; deduceva l’illegittimita’ del provvedimento che fissava quel limite in quanto il limite vigente per le superstrade era fissato il 110 Km/h e l’ordinanza che riduceva il limite era illegittima per violazione di norme di legge e della direttiva Ministeriale.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale di Rovigo, rigettava l’appello proposto dalla (OMISSIS) rilevando:

– che nel provvedimento limitativo della velocita’ si dava atto che si erano create deformazioni del piano viabile con la conseguenza che alla presenza di eventi meteorologici si poteva creare ristagni d’acqua;

– che le deformazioni della strada, pur non essendo caratteristiche permanenti della medesima, permangono finche’ non vengono eliminate – che tali circostanze erano foriere di situazioni di pericolo;

– che l’abbassamento del limite era stato revocato a decorrere dal giorno dei lavori di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile;

– che era generica la censura con la quale si sosteneva che il giudice ordinario avrebbe dovuto disapplicare l’atto amministrativo in quanto limitata all’affermazione che l’atto amministrativo doveva essere disapplicato mentre il giudice ordinario puo’ disapplicarlo solo nell’ipotesi di macroscopici vizi procedurali o di dimostrata, vistosa irragionevolezza, elementi del tutto inesistenti nel caso di specie. (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Comune di Trecenta ha resistito con controricorso.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 142 C.d.S. e di una direttiva Ministeriale e sostiene:

– che per l’articolo 142 C.d.S., comma 1 in tanto sarebbe legittimo l’abbassamento del limite massimo di velocita’ in quanto siano rispettate le direttive impartite dal Ministero dei Lavori pubblici, altrimenti sarebbe non giustificato e viziato per eccesso di potere;

– che nella specie, l’abbassamento dei limiti massimi non era imposto da caratteristiche permanenti della strada, ma da caratteristiche non permanenti quali la pioggia e le deformazioni occasionali della strada, in relazione alle quali, per la direttiva ministeriale era sufficiente l’apposizione di segnali di pericolo.

2.1 Il motivo e’ manifestamente infondato.

La direttiva (24/6/2006 prot. 777 del Ministro dei Trasporti reperibile su www.mit.gov.it) vigente ratione temporis, avuto riguardo alla data (21/5/2008) della commessa infrazione, non richiama le caratteristiche permanenti della strada, ma al punto 2.2, tra le ipotesi esemplificative, quanto ai limiti di velocita’ su strade extraurbane, fa solo un generico riferimento ai tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni, oltre che ad altre ipotesi meramente esemplificative, condizione che e’ stata riscontrata in fatto nel caso di specie avuto riguardo all’evidenziata necessita’ di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile.

Pertanto, ancorche’ la precedente direttiva non possa dirsi venuta meno, ma solo meglio specificata (in cio’ dovendosi correggere la relazione, in conformita’ all’obiezione della ricorrente sviluppata nella memoria illustrativa) il motivo di ricorso e’ comunque manifestamente infondato perche’, come rilevato con motivazione aggiuntiva nella relazione del Consigliere relatore, il giudice di appello ha correttamente interpretato la norma regolamentare rilevando che le deformazioni della strada permangono fino a quando non vengono eliminate e pertanto deve essere applicata eguale disciplina in presenza di deformazioni del piano viabile che non sono occasionali, ma richiedono (come nella specie: v. pag. 5 della sentenza impugnata) l’esecuzione di lavori di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile.

Va al riguardo osservato che le deformazioni del piano viabile (se di entita’ rilevante secondo il giudizio dell’ente proprietario della strada che, nella specie, ha definito il piano viabile un “percorso di guerra”: v. pag. 4 della sentenza impugnata) possono determinare pericoli per la circolazione a velocita’ elevate (ossia fino a 110 Km/h) in tale situazione l’abbassamento del limite di velocita’, funzionale a non consentire velocita’ incompatibili con le condizioni della strada, lungi dall’essere viziato per violazione di legge o eccesso di potere, diviene addirittura doveroso.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 1 e sostiene che il giudice del merito, confermando la sanzione, avrebbe violato il principio di stretta legalita’ applicabile in materia di sanzioni amministrative posto che la condotta era sanzionata non in forza di una norma, ma in forza di un atto amministrativo.

3.1 Il motivo e’ manifestamente infondato in quanto e’ proprio la legge che consente all’ente proprietario di abbassare i limiti di velocita’ prevedendo, all’articolo 141 C.d.S., comma 2 che “entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita’ minimi e limiti di velocita’ massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, articoli 4 e 5 in quanto il giudice di appello ha ritenuto insindacabile l’ordinanza in materia di velocita’ emessa dall’Ente proprietario della strada.

La ricorrente sostiene che, invece, la legittimita’ dell’atto amministrativo avrebbe potuto essere sindacata, nella specie, per violazione di legge in quanto l’abbassamento del limite non integrava un eccesso di potere, ma una violazione di legge perche’ emanato in violazione della direttiva ministeriale richiamata.

4.1 Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo in quanto, dovendosi escludere per le ragioni gia’ esplicitate, che la direttiva sia stata violata, non sussiste neppure la denunziata violazione di legge e tanto meno l’eccesso di potere.

5. In conclusione, il collegio condivide e fa propria la proposta del relatore e, per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza; tale conclusione non e’ inficiata dalle osservazioni del ricorrente, sviluppate nella memoria illustrativa, tenuto conto delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate.

Le spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

Siccome il ricorso e’ stato proposto dopo il 31/1/2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente (OMISSIS) a pagare al controricorrente Comune di Trecenta le spese di questo giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese forfettarie, oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

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