La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26521 del 1 ottobre 2025, ha fornito un importante chiarimento riguardo alla validità degli accertamenti di violazioni del Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, eseguiti con apparecchi "autovelox".
La Suprema Corte ha affermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" che sia stato solo "approvato" ma non "debitamente omologato". Questo perché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere considerata, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione ministeriale, che è invece prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada (Dlgs n. 285 del 1992).
La Cassazione ha motivato questa distinzione richiamando la citata disposizione e l'articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione (Dpr n. 495 del 1992). Tali norme dimostrano che i processi di approvazione e omologazione hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. L'omologazione garantisce una verifica più rigorosa della conformità dello strumento ai requisiti tecnici e funzionali stabiliti, assicurando maggiore affidabilità e tutela per il cittadino






