Sospensione giudizio non definitiva e concorde istanza parti
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Sospensione giudizio non definitiva e concorde istanza parti

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26536 del 1 ottobre 2025, ha specificato le condizioni e i limiti per la sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso una sentenza non definitiva.

La Suprema Corte ha stabilito che, in tale ipotesi, la sospensione può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, come previsto dall'articolo 279, quarto comma, c.p.c.

Viene categoricamente esclusa la possibilità di disporre tale sospensione in applicazione analogica dell'articolo 295 c.p.c. (che disciplina l'ipotesi di pendenza di una controversia pregiudiziale). Tale esclusione si fonda su due ragioni:

La natura eccezionale della norma di cui all'art. 295 c.p.c.

La mancanza di una lacuna normativa, dato che la fattispecie specifica è già regolata dall'art. 279, comma 4, c.p.c.

Inoltre, la Cassazione ha ribadito che non è più configurabile un potere discrezionale di sospensione in capo al giudice, a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della Legge n. 353 del 1990

Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale
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Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26471 del 1 ottobre 2025, ha affrontato il delicato tema dell'opponibilità del trust, istituito ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con la Legge n. 364 del 1989), nei confronti dei terzi creditori del disponente (colui che istituisce il trust).

La Suprema Corte ha stabilito che l'opponibilità del trust ai terzi creditori non è regolata dalla legge scelta dal disponente ai sensi della Convenzione. Al contrario, tale opponibilità è regolata dalla legge nazionale (italiana). Questo principio si fonda sull'assunto che non è possibile derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità semplicemente mediante una manifestazione di volontà, come pure previsto in linea generale dall’art. 15, lettera e), della Convenzione stessa.

Tra le norme inderogabili a tutela dei creditori, la Cassazione ha ricompreso certamente l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. Ciò significa che, anche in presenza di un trust straniero o regolato da una legge straniera scelta dal disponente, i creditori italiani possono agire con l'azione revocatoria (se ne sussistono i presupposti) per rendere inefficace l'atto di conferimento dei beni in trust e tutelare la propria garanzia patrimoniale

Autovelox: serve omologazione, non basta sola approvazione
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Autovelox: serve omologazione, non basta sola approvazione

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26521 del 1 ottobre 2025, ha fornito un importante chiarimento riguardo alla validità degli accertamenti di violazioni del Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, eseguiti con apparecchi "autovelox".

La Suprema Corte ha affermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" che sia stato solo "approvato" ma non "debitamente omologato". Questo perché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere considerata, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione ministeriale, che è invece prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada (Dlgs n. 285 del 1992).

La Cassazione ha motivato questa distinzione richiamando la citata disposizione e l'articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione (Dpr n. 495 del 1992). Tali norme dimostrano che i processi di approvazione e omologazione hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. L'omologazione garantisce una verifica più rigorosa della conformità dello strumento ai requisiti tecnici e funzionali stabiliti, assicurando maggiore affidabilità e tutela per il cittadino

Cumulo domande: rito ordinario prevale, salvo rito lavoro
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Cumulo domande: rito ordinario prevale, salvo rito lavoro

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26537 del 1 ottobre 2025, ha analizzato la disciplina del cumulo di domande soggette a riti diversi introdotta dall'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla Legge n. 353 del 1990.

La Suprema Corte ha chiarito che il cumulo nell'unico processo di domande che andrebbero trattate con riti processuali differenti è consentito esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "forte" o "per subordinazione", ovvero quelle contemplate dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.

La regola processuale generale per gestire tale cumulo stabilisce che le domande, sia che siano proposte cumulativamente fin dall'inizio sia che vengano successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (quello, cioè, prevalente).

Tuttavia, è prevista un'importante deroga: il rito ordinario non si applica se una delle domande cumulativamente proposte riguarda una controversia di lavoro o previdenziale. In quest'ultimo caso, che costituisce un'eccezione, prevale il rito speciale (quello del lavoro o previdenziale), garantendo la celerità tipica di tali procedure anche alle altre domande connesse

Conformità catastale: produzione ammessa anche in causa
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Conformità catastale: produzione ammessa anche in causa

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24437 del 3 settembre 2025, ha fornito un'importante precisazione riguardo alla produzione in giudizio della dichiarazione di conformità catastale e della planimetria ai fini del trasferimento immobiliare.

La Suprema Corte ha stabilito che la produzione di tali documenti — che sono necessari per la validità degli atti traslativi, come richiesto dalla normativa urbanistica — può avvenire anche in corso di causa. Tale produzione è sottratta alle preclusioni che normalmente regolano l'attività di deduzione e produzione documentale delle parti (ovvero non incontra i termini rigidi di deposito). La condizione essenziale per questa deroga è che la produzione si sia resa necessaria a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione (ad esempio, in un giudizio di rinvio) finalizzata a consentire il definitivo trasferimento dell'immobile.

In sostanza, la Cassazione riconosce la natura speciale di tali adempimenti, legati alla regolarità del bene in vista del trasferimento coattivo o finale, permettendone la sanatoria in corso di giudizio qualora ciò sia imposto dalle necessità del processo e della pronuncia di legittimità.

Giudizio rinvio: poteri variano con il vizio cassato
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Giudizio rinvio: poteri variano con il vizio cassato

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24367 del 2 settembre 2025, ha analizzato la diversa estensione dei poteri del giudice di rinvio a seconda della tipologia di annullamento (cassazione) pronunciata dalla Suprema Corte.

La sentenza distingue tre ipotesi principali:

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: In questo caso, il giudice di rinvio ha l'obbligo (ex art. 384, comma 1, c.p.c.) di uniformarsi rigorosamente al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Gli è preclusa ogni possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, che restano fermi.

Vizi di motivazione su punti decisivi: In questa ipotesi, il giudice di rinvio ha poteri più ampi: non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma è anche autorizzato a indagare su altri fatti, al fine di giungere a un apprezzamento complessivo che sostituisca la statuizione cassata, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Annullamento per entrambe le ragioni (diritto e motivazione): Questa è l'ipotesi più ampia. La potestas iudicandi del giudice di rinvio si estende all'applicazione del principio di diritto (come nel primo caso) e, al contempo, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, oltre alla possibilità di valutare altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle specifiche direttive impartite dalla Cassazione e, naturalmente, sempre nel rispetto delle preclusioni già maturate.

Contratto rimessaggio ed obbligo custodia come il deposito
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Contratto rimessaggio ed obbligo custodia come il deposito

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25436 del 16 settembre 2025, ha definito la natura giuridica e gli obblighi derivanti dal contratto di rimessaggio (che si distingue dal contratto di ormeggio).

La Suprema Corte ha stabilito che il contratto di rimessaggio – che prevede la messa a disposizione di un'area per il ricovero di un bene mobile (ad esempio, un'imbarcazione) – è un contratto atipico, di natura reale (si perfeziona con la consegna della cosa) e con effetti obbligatori.

Tale contratto partecipa delle caratteristiche del deposito e ne mutua la disciplina legale, inclusa la previsione dell'art. 1766 c.c.. Ciò impone al depositario (colui che effettua il rimessaggio) il fondamentale obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato. In caso di inadempimento, sorge a carico del depositario l'obbligo di risarcimento del danno. Tale obbligo risarcitorio si estende non solo al bene principale, ma anche a tutte quelle cose che costituiscono la normale attrezzatura del bene mobile ricoverato

Assegnazione casa prevale il primario interesse dei figli
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Assegnazione casa prevale il primario interesse dei figli

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25403 del 16 settembre 2025, ha ribadito il principio fondamentale che regola l'assegnazione della casa familiare in caso di crisi della coppia.

La Suprema Corte ha stabilito che l'assegnazione è primariamente basata sull'interesse dei figli, come previsto dall'art. 337-sexies c.c. Questo principio si applica indistintamente sia ai figli nati all'interno del matrimonio che a quelli nati fuori.

Il giudice, nel regolamentare la crisi familiare, deve tenere conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a continuare ad abitare nella casa in cui ha vissuto quando la famiglia era unita. Questa abitazione è considerata una proiezione spaziale dell'identità del minore all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale. Il giudice può disattendere tale interesse solo in situazioni eccezionali che ne giustifichino la deroga

Scuola sci e responsabilità contrattuale per danni
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Scuola sci e responsabilità contrattuale per danni

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24471 del 3 settembre 2025, ha definito il regime di responsabilità contrattuale a carico della scuola di sci per l'incolumità degli allievi.

La Suprema Corte ha stabilito che l'iscrizione a un corso di sci, sia esso individuale o collettivo, fa sorgere un vincolo contrattuale tra l'allievo e la scuola. Da tale vincolo deriva l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per tutto il tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica. Questo obbligo non è limitato a evitare che l'allievo subisca danni da terzi, ma anche a evitare che egli procuri danno a sé stesso.

Pertanto, qualora l'allievo subisca lesioni a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. in materia di inadempimento contrattuale. In base a tale regime, il creditore danneggiato (l'allievo o chi per lui) è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, che si manifesta nelle lesioni subite, senza dover fornire la prova dell'evento specifico che ha causato il danno. È invece onere della scuola di sci (il debitore) dimostrare in concreto, anche mediante presunzioni, che le lesioni siano state causate da una sequenza causale ad essa non imputabile (ad esempio, il caso fortuito o la colpa esclusiva dell'allievo o di terzi).