La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26536 del 1 ottobre 2025, ha specificato le condizioni e i limiti per la sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso una sentenza non definitiva.
La Suprema Corte ha stabilito che, in tale ipotesi, la sospensione può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, come previsto dall'articolo 279, quarto comma, c.p.c.
Viene categoricamente esclusa la possibilità di disporre tale sospensione in applicazione analogica dell'articolo 295 c.p.c. (che disciplina l'ipotesi di pendenza di una controversia pregiudiziale). Tale esclusione si fonda su due ragioni:
La natura eccezionale della norma di cui all'art. 295 c.p.c.
La mancanza di una lacuna normativa, dato che la fattispecie specifica è già regolata dall'art. 279, comma 4, c.p.c.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito che non è più configurabile un potere discrezionale di sospensione in capo al giudice, a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della Legge n. 353 del 1990







