La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25536 del 17 settembre 2025, ha fornito un'interpretazione cruciale dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (e delle sue modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022) in merito alla liquidazione dei compensi dell'avvocato in caso di conciliazione giudiziale o transazione.
La Suprema Corte ha interpretato la norma, alla luce del favor normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato che raggiunge un accordo transattivo o una conciliazione giudiziale deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività già svolta.
Questo compenso aggiuntivo è pari a:
Il compenso liquidabile per la fase decisionale, anche se questa non si è effettivamente svolta grazie all'accordo.
Un aumento su tale compenso che, originariamente, era "fino a un quarto" (secondo il D.M. n. 55/2014) e che, dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, è diventato un quarto "secco".
In sintesi, l'avvocato che conduce a una conciliazione o transazione riceve il compenso per le fasi effettivamente svolte, più il compenso previsto per la fase decisionale non svolta, ulteriormente incrementato di un quarto (o fino a un quarto, a seconda della norma applicabile ratione temporis).







