La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25385 del 16 settembre 2025, ha fornito importanti indicazioni sui criteri che il giudice di merito deve adottare nella valutazione dell'inadempimento contrattuale, specie in presenza di inadempienze reciproche.
La Suprema Corte ha stabilito che il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze, sia oggettive che soggettive, dalle quali sia possibile dedurre un'alterazione dell'equilibrio contrattuale.
In particolare, in caso di inadempienze reciproche delle parti (ad esempio, entrambi i contraenti hanno violato i rispettivi obblighi), la valutazione dell'inadempimento assume un carattere unitario. La responsabilità per l'inadempimento deve essere addebitata esclusivamente al contraente che, con il suo comportamento prevalente in termini di gravità e importanza, ha alterato per primo il nesso di interdipendenza (sinallagma) che lega le obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, ha dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (exceptio inadimpleti contractus).
Tale complesso accertamento, che consiste nel determinare quale inadempimento sia stato il più grave e quale abbia rotto il sinallagma, è riservato al giudice di merito. Se la sua motivazione è congrua e logica, la valutazione è insindacabile in sede di legittimità




