Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 335. Ai fini della integrazione del delitto di calunnia

Ai fini della integrazione del delitto di calunnia, e’ indispensabile che la falsa rappresentazione dei fatti, pur se non univocamente indicativa di una specifica fattispecie di reato, sia tale da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio, di tal che il delitto non e’ configurabile allorquando il mendacio abbia ad oggetto esclusivamente fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa difetti ovvero sia invalida, atteso che in detta ipotesi la condotta risulta per tabulas, gia’ in quel momento e non secondo una valutazione ex post, inidonea a determinare l’avvio del procedimento penale

Sentenza 9 gennaio 2018, n. 335
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/11/2015 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BASSI Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del 16 luglio 2014, con la quale il Tribunale di Pesaro ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge per il reato di calunnia, per avere ingiustamente incolpato il titolare della societa’ ” (OMISSIS) s.a.s.” ed il legale rappresentante della societa’ ” (OMISSIS) S.p.A.” dei reati di truffa e di falso e, segnatamente, di avere apposto la sua firma (falsa) sul contratto di finanziamento per l’acquisto di un veicolo, fatto commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS), con querela sporta il 24 gennaio 2011.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso (OMISSIS), con atto depositato dal difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 337 cod. proc. pen., articolo 39 disp. att. c.p.p. e articoli 485, 640 e 368 cod. pen., per avere la Corte confermato la condanna nonostante l’assenza di autentica della firma dell’imputato in calce alla denuncia querela e, dunque, nonostante la mancanza della condizione di procedibilita’ in relazione ai reati oggetto di calunnia;
2.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 63, 64, 191, 192, 431, 491, 493, 495 c.p.p., articolo 526 c.p.p., comma 1, articoli 530, 533 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), con riguardo agli articoli 42, 43 e 368 cod. pen., per contraddittorieta’ extra testuale e travisamento delle risultanze sia verbalizzate a mano, sia riprodotte in sede di trascrizione delle conversazioni di udienza fono registrate, nonche’ per inutilizzabilita’ delle informazioni istruttorie di cui ai verbali di sommarie informazioni del (OMISSIS);

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