Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 317. Il diritto di critica va escluso qualora le espressioni denigratorie siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili

Il diritto di critica attiene ad un giudizio valutativo che trae spunto da un fatto ed esclude la punibilita’ di affermazioni lesive dell’altrui reputazione purche’ le modalita’ espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta espresse, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.
Si deve, altresi’, considerare, nella valutazione del requisito della continenza, il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione.
In quest’ambito, il rispetto della verita’ del fatto assume un rilievo piu’ limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor piu’ quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non puÃò, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.
Va, invece, esclusa l’applicabilita’ dell’esimente qualora le espressioni denigratorie siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili

Sentenza 9 gennaio 2018, n. 317
Data udienza 14 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. MORELLI Francesc – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA Ferdinando;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso presentato dalla parte civile.
Udito il difensore: per la parte civile l’avvocato (OMISSIS) riportandosi ai motivi di ricorso presentati ne chiede l’accoglimento; deposita conclusioni e nota spese. L’avvocato (OMISSIS) per i suoi assistiti chiede l’inammissibilita’ del ricorso proposto dalla parte civile; in subordine il rigetto.
L’avvocato (OMISSIS) si associa a quanto richiesto dal collega (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina dell’11.3.14, che aveva riconosciuto la penale responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di diffamazione in danno di (OMISSIS), ha assolto tutti gli imputati perche’ il fatto non costituisce reato, ritenendo la loro condotta scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *