Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 335. Ai fini della integrazione del delitto di calunnia

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Per quanto piu’ rileva ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte regolatrice ha rimarcato che risulta irrilevante che, dalla falsa denuncia, siano desumibili, in via alternativa, reati perseguibili a querela (quali – ad esempio – il furto non aggravato), atteso che la verifica sul punto “non puo’ certo compiersi ex post, restando altrimenti frustrata la finalita’ (…) di evitare il pericolo sia che l’amministrazione della giustizia venga tratta in inganno sia che venga leso l’onore e la liberta’ personale del soggetto falsamente incolpato. E’ il pericolo, dunque, il dato ontologico che contrassegna la fattispecie in esame, derivante dalla possibilita’ – da verificare ex ante – che si instauri un procedimento penale, con il rischio di irrogare una pena nei confronti di un innocente” (cosi’, testualmente, Sez. 6, n. 13912 del 09/02/2004 – dep. 22/03/2004, D’Amore, Rv. 229215). Ai fini della configurabilita’ del delitto di calunnia, e’ difatti sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all’Autorita’ giudiziaria (o ad altra Autorita’ che alla prima abbia l’obbligo di riferire), pur se non univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio a carico di una persona determinata (Sez. 6, n. 75 del 27/01/2016, Contenti).
2.2. Dalle considerazioni che precedono, discende – quale logico e giuridico corollario – che il delitto di cui all’articolo 368 cod. pen. non puo’ configurarsi allorquando oggetto specifico della falsa incolpazione sia un reato perseguibile a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida, atteso che, in tale ipotesi, la rappresentazione dei fatti ad opera dell’agente, pur sostanziando i presupposti di una falsa accusa di reato, non potrebbe mai essere idonea a determinare l’apertura di un procedimento penale nei confronti della persona ingiustamente accusata per difetto della condizione di procedibilita’. In questo senso, si e’ gia’ avuto modo di rilevare che, quando nella falsa incolpazione considerata nella sua formulazione obiettiva – vengono prospettate circostanze o indicati specifici elementi che reclamano la necessita della querela perche’ si concreti la possibilita’ dell’inizio di un procedimento penale contro l’incolpato, se la querela non e’ presentata, il fatto non costituisce reato di calunnia, e le eventuali indagini della polizia giudiziaria o degli organi giudiziari non saranno valide a costituire il presupposto mancante (Sez. 6, n. 2415 del 20/12/1971 – dep. 1972, Andriollo, Rv. 120765). Ed invero, la calunnia e’ reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilita’ dell’inizio di un procedimento penale, tale possibilita’ e’ esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilita’ prevista per l’esercizio dell’azione penale. (Sez. 6, n. 18359 del 17/02/2003, Parise, Rv. 225222).
2.3. Conclusivamente, deve essere riaffermato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della integrazione del delitto di calunnia, e’ indispensabile che la falsa rappresentazione dei fatti, pur se non univocamente indicativa di una specifica fattispecie di reato, sia tale da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio, di tal che il delitto non e’ configurabile allorquando il mendacio abbia ad oggetto esclusivamente fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa difetti ovvero sia invalida, atteso che in detta ipotesi la condotta risulta per tabulas, gia’ in quel momento e non secondo una valutazione ex post, inidonea a determinare l’avvio del procedimento penale.
3. Tanto premesso quanto alla necessita’ che, in caso di calunniosa rappresentazione di fatti integranti un delitto procedibile a querela, essa sia stata validamente presentata, deve essere rilevato che, nel caso di specie, la falsa accusa mossa dal (OMISSIS) nei confronti del titolare della societa’ ” (OMISSIS) s.a.s.” e del legale rappresentante della societa’ ” (OMISSIS) S.p.A.” concerne fatti tutti integranti reati procedibili a querela – segnatamente quelli di truffa e di falso – e che la querela presentata dal medesimo si appalesa invalida e dunque inidonea ad avviare un procedimento penale.
3.1. Ed invero, da quanto si evince dall’incartamento processuale – e contrariamente a quanto dato conto dal Collegio di merito -, l’atto di denuncia querela risulta firmato da (OMISSIS) e reca in calce la nomina quale difensore di fiducia dell’Avv. (OMISSIS) con delega alla medesima ai fini del deposito della querela; nell’atto si legge, anche, l’attestazione dell’ufficio con la quale si da’ atto del fatto che, in data 24 gennaio 2011, la querela veniva depositata nella segreteria della Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro dall’Avv. (OMISSIS) nota all’ufficio. Nell’atto manca, tuttavia, sia l’autentica della firma del querelante da parte del difensore o di altro soggetto a cio’ legittimato ai sensi dell’articolo 39 disp. att. c.p.p., sia la firma dello stesso difensore di fiducia di seguito alla firma del patrocinato che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – ne costituisce equipollente (Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Pg in proc. Recce, Rv. 262966).
4. Sulla scorta dei principi sopra delineati, la sentenza impugnata nonche’ la sentenza del 16 luglio 2014 del Tribunale di Pesaro devono essere annullate senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonche’ la sentenza del 16 luglio 2014 del Tribunale di Pesaro perche’ il fatto non sussiste.

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