Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 335. Ai fini della integrazione del delitto di calunnia

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2.3. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 125, 177, 192 c.p.p., articolo 526 c.p.p., comma 1, articoli 530, 533 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), per contraddittorieta’ extra testuale e travisamento delle risultanze sia verbalizzate a mano, sia riprodotte in sede di trascrizione delle conversazioni di udienza fono registrate, con riguardo alle memorie difensive e per inutilizzabilita’ delle informazioni istruttorie di cui alla deposizione del teste (OMISSIS) del 18 dicembre 2013;
2.4. violazione di legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione agli articoli 108, 125, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 191, 192, 493, 495, 496, 500 c.p.p., articolo 526 c.p.p., comma 1, articolo 530, 533 c.p.p. e, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), con riguardo agli articoli 42, 43 e 368 cod. pen., articoli 2, 3, 24, 10, 97, 111 e 117 Cost. e articolo 6 CEDU, con riferimento alle ordinanze istruttorie del 18 dicembre 2013, del 10 gennaio e 2 luglio 2014 nonche’ inutilizzabilita’ delle informazioni istruttorie di cui alla deposizione del teste (OMISSIS);
2.5. violazione di legge penale e processuale in relazione agli articoli 96, 108, 178, 179, 180, 181, 182 e 183 cod. proc. pen. con riguardo agli articoli 2, 3, 24, 10, 97, 111 e 117 Cost. e 6 articolo CEDU, con riferimento alle ordinanze istruttorie del 18 dicembre 2013, del 10 gennaio e 2 luglio 2014 ed inutilizzabilita’ delle informazioni istruttorie di cui alla deposizione del teste (OMISSIS);
2.6. violazione di legge penale e vizio di motivazione per contraddittorieta’ intra ed extratestuale, in relazione agli articoli 125, 177, 192, 178, 179, 516, 518, 519, 520, 521, 522 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), con riguardo agli articoli 485, 486 e 368 cod. pen.;
2.7. violazione di legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione, travisamento per contraddittorieta’ extratestuale, carenza di motivazione, in relazione agli articoli 125, 177, 530, 533 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), con riguardo agli articoli 42, 43 e 368 cod. pen., per avere la Corte riprodotto le motivazioni della sentenza di primo grado in punto di colpevolezza del (OMISSIS) senza rispondere alle deduzioni difensive mosse in appello;
2.8. violazione di legge penale e carenza di motivazione, in relazione agli articoli 125, 177, 192, 530, 533 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), con riguardo agli articoli 42, 43 e 368 cod. pen., per difetto dell’elemento soggettivo e segnatamente della consapevolezza dell’imputato di accusare degli innocenti;
2.9. violazione di legge penale e carenza di motivazione, in relazione agli articoli 125, 177, 192 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), con riguardo agli articoli 42, 43, 133 e 368 cod. pen., con riferimento all’aumento per la recidiva;
2.10. Nella memoria depositata in cancelleria, il patrono del (OMISSIS) ha sottoposto al vaglio della Corte ulteriori argomenti a sostegno del quarto, del settimo e dell’ottavo motivo, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato in relazione al primo assorbente motivo.
1.1. Mette conto di rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimita’, condiviso anche dalla dottrina prevalente, il delitto di calunnia e’ integrato allorquando il denunciante prospetti all’Autorita’ giudiziaria (o ad altra Autorita’ che alla prima abbia l’obbligo di riferire) circostanze di fatto anche solo in parte riconducibili ad una fattispecie incriminatrice astratta, ma sufficienti per ritenere implicitamente che l’illecito si sia compiutamente realizzato e, pur se in forma implicita o indiretta, che il soggetto accusato ne sia responsabile. In particolare, si e’ affermato che integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l’avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, ne’ che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata (Sez. 6, n. 32944 del 16/05/2012, Dell’Utri, Rv. 256253). La condotta del reato previsto dall’articolo 368 cod. pen. consiste dunque nel portare a conoscenza dell’autorita’ giudiziaria o di altra autorita’ che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (cio’ e’ sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di reato di pericolo) l’espletamento delle indagini (Sez. 6, n. 2389 del 20/11/1991, dep. 1992, Castelli, Rv. 189284).

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