La circostanza della condizione di minorenne al momento della certificazione della malattia alla stessa diagnosticata (e, in generale, al momento in cui il rapporto di causalità, tra detta malattia e l’illecito comportamento dell’amministrazione sanitaria, fosse oggettivamente riconoscibile, sulla base del giudizio espresso dalla corte territoriale), non vale a ritenere giustificata la pretesa sospensione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla stessa esercitato che, infatti, ai sensi dell’art. 2942 c.c., la sospensione contro il minore rimane sospesa nei soli casi in cui lo stesso non abbia un rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo.
Corte di Cassazione
sezione sesta civile – 3
ordinanza 4 ottobre – 10 novembre 2017, n. 26671
Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri
Fatto e diritto
rilevato che con sentenza resa in data 22/4/2016, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.B. per la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni subiti dall’originaria attrice a seguito della contrazione del virus HCV in occasione di un trattamento trasfusionale eseguito dalla R. presso il Policlinico di (…) nel periodo dal (omissis) ;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha accertato l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rivendicato dalla R. , avendo la stessa ragionevolmente maturato la consapevolezza del fatto illecito nell’(omissis) ed avendo esercitato giudizialmente l’azione risarcitoria nel 2005;
che, avverso la sentenza d’appello, R.B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;
che il Ministero della Salute e resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis R.B. ha presentato memoria;
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply