Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 novembre 2017, n. 26669. Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore latte

Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore latte, poiché il procedimento di riscossione è interamente affidato al creditore Agea, l’individuazione del responsabile del procedimento coincide con l’individuazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo, in quanto la successiva emissione della cartella da parte dello stesso Ente, non è atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo.

Ordinanza 10 novembre 2017, n. 26669
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 732-2017 proposto da:
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 737/2016 del TRIBUNALE di CREMONA, depositata il 25/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’AGEA propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo nei confronti di (OMISSIS), per l’annullamento della sentenza n. 737/ 2016, depositata in data 27.10.2016 dal Tribunale di Cremona, notificata il 28.10.2016 (ricorso tempestivamente notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza), con la quale il tribunale accoglieva l’opposizione del (OMISSIS) alla cartella esattoriale emessa con la quale gli si ingiungeva il pagamento del c.d. “prelievo latte” in relazione al rilievo secondo il quale non sarebbe stato indicato il responsabile del procedimento di emissione della cartella stessa.
Il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

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