Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 novembre 2017, n. 26669. Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore latte

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La causa, su proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, e’ stata avviata alla trattazione camerale non partecipata.
Il collegio, previa discussione in camera di consiglio, concorda con la valutazione del relatore.
Il ricorrente deduce che nella cartella era stato esattamente indicato, come si da’ atto anche in sentenza, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo del titolo. Denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 4, conv. in L. n. 31 del 2008, in quanto nel caso di specie non si applica la disciplina relativa alla riscossione delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e non esiste una separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell’ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione): nel caso di specie, il nominativo del responsabile del procedimento viene indicato una sola volta, al momento della iscrizione a ruolo dei crediti dell’amministrazione, che avvia il procedimento di riscossione, mentre non e’ necessaria, e non e’ neppure possibile, l’indicazione di un secondo soggetto, responsabile della emissione della cartella, perche’ la cartella viene emessa dallo stesso ente – l’Agea – che ha effettuato l’iscrizione a ruolo cosicche’ l’emissione della cartella non e’ che un atto conseguente all’iscrizione a ruolo.
Deve convenirsi con le affermazioni della ricorrente, a seguito dell’affidamento alla stessa – avvenuto con la legge di Stabilita’ 2013 – dell’attivita’ di riscossione delle somme relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
In particolare, la L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 525, della ha modificato (con entrata in vigore prevista a partire dal 1 gennaio 2013) il Decreto Legge n. 5 del 2009, articolo 8-quinquies (“Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte”), il cui comma 10 dispone attualmente che, nelle ipotesi di mancata adesione alla rateizzazione o in quelle di decadenza dal beneficio della dilazione, “l’AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonche’ per l’eventuale assistenza nella fase del contenzioso, delle societa’ del Gruppo Equitalia”. I commi 10-bis e 10-ter della medesima norma, aggiunti nella norma dalla L. n. 228 del 2012, dispongono che la notificazione della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, (e ogni altra attivita’ prevista dal Titolo 2 del D.P.R.), nonche’ le procedure di riscossione coattiva, sospese in caso di richiesta di rateizzazione, sono rispettivamente effettuate e proseguite dalla stessa AGEA.
Deve quindi ritenersi che nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, poiche’ il procedimento di riscossione e’ interamente affidato al creditore AGEA, l’individuazione del responsabile del procedimento coincida con l’individuazione del responsabile della iscrizione a ruolo, in quanto la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso Ente, non e’ che atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo.
Il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Cremona in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a Tribunale di Cremona in diversa composizione.

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