L'ordinanza n. 66 del 3 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, si occupa delle conseguenze delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento in un contratto.
La Corte ha stabilito che, in presenza di domande contrapposte di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice ha il compito di valutare il comportamento di entrambe le parti e di determinare quale di esse sia effettivamente responsabile dell'inadempimento del contratto.
Se il giudice accerta che l'inadempimento non è imputabile alla parte convenuta (cioè, alla parte contro cui è stata inizialmente presentata la domanda di risoluzione), ma alla parte attrice (cioè, alla parte che ha inizialmente richiesto la risoluzione), quest'ultima non ha diritto a ottenere il doppio della caparra. Al contrario, in tale circostanza, è la parte convenuta ad avere il diritto di trattenere la caparra.




