Aliud pro alio – la tutela speciale contrattuale

Aliud pro alio

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Prima di analizzare in particolare la fattispecie dell’aliud pro alio è opportuno rappresentare brevemente (poiché tale lavoro è stato già ampiamente riportato nel saggio “La compravendita)” che il venditore e il compratore, nell’ambito del rapporto di compravendita, hanno a loro disposizione una tutela generale e una speciale: la prima deriva dalle norme generali sui contratti, la seconda dalle norme speciali sul contratto di compravendita.

Non si può parlare di contrasto fra norma generali e norma speciali, ma di una pluralità di mezzi di tutela concessi sia al venditore che al compratore.

A)          La tutela contrattuale generale

Nullità –

Annullamento–

Rescissione [1]–

Risoluzione [2]–

Azione di risoluzione per eccessiva onerosità – è, però, ammissibile solo nelle ipotesi di vendita ad effetti reali differiti.

La costante giurisprudenza della Cassazione e parte della dottrina [3] estendono la responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. <quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di 10 anni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, sono responsabili nei confronti del committente e dei suoi avente causa, purché sia fatta senza particolare forma denunzia entro 1 anno dalla scoperta > in materia d’appalto, quindi come figura generale, anche a favore del compratore in quanto, qualificandola responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, ritengono che l’appaltatore (quindi anche il venditore) ne risponderà non come contraente, ma come autore del danno.

 

B)                 Tutela particolare a favore del compratore

 

Il Codice civile prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione dell’acquirente nel contratto di compravendita:

1)   la garanzia per evizione [4]; si ha tecnicamente evizione quando il compratore è privato, in tutto o in parte, del diritto sul bene acquistato, in conseguenza dell’accertato diritto di un terzo.

2)   la garanzia per vizi della cosa venduta[5], la quale concerne la tutela accordata al compratore dinnanzi a quelle anomalie della res empta che siano tali da impedire il pieno ed effettivo godimento del bene. A differenza della garanzia per evizione, la quale attiene alla condizione giuridica della cosa, la garanzia per vizi concerne le ipotesi di alterazione patologica e di anomalia della res, tali da arrecare un pregiudizio del diritto del compratore al pieno ed esatto godimento del bene oggetto del trasferimento.

3)   la garanzia per mancanza delle qualità promesse o essenziali[6], concerne, invece, la tutela concessa all’acquirente nel caso in cui la res tradita sia priva di tutti quegli attributi che esprimono la funzionalità, l’utilità o il pregio del bene, requisiti che influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un’altra, pur senza pregiudicarne l’individualità e l’appartenenza al suo originario genere merceologico. Qualità del bene sono gli attributi che ne esprimono la funzionalità, l’utilità o il pregio e che, nell’ambito dello stesso genere, influiscono sulla classificazione     della cosa in una specie piuttosto che in un’altra. In altre parole per qualità essenziali si intendono quelle indispensabili per l’uso cui la cosa é normalmente destinata, dovendo il venditore rispondere per la loro mancanza anche in assenza di espressa pattuizione, sulla base di un criterio di ragionevolezza e buona fede.

 

L’art. 1476 n. 3 definisce espressamente < garanzie > solo i primi due rimedi 1) e 2) mentre, per la mancanza delle qualità promesse 3), rinvia alle norme generali sulla risoluzione dei contratti.

Nonostante questo diverso inquadramento, secondo autorevole dottrina [7], tutti e tre i rimedi, invece, abbiano il medesimo fondamento.

A)        teoria dell’invalidità [8]– inquadrano la garanzia per mancanza delle qualità promesse nell’ambito dell’azione di risoluzione e riportano gli altri due rimedi nell’ambito dell’invalidità (precisamente riguardo al primo rimedio 1) si riscontra un’ipotesi d’impossibilità originaria, mentre nella seconda ipotesi 2) un caso di errore sui motivi).

B)        teoria dell’assicurazione [9] – tali rimedi costituirebbero una vera e propria assicurazione contrattuale.

C)        teoria dei tipici rimedi per l’inadempimento [10] – tipici rimedi che si ritrovano nelle disposizioni generali sui contratti. Le azioni previste non sono, infatti, se non i comuni mezzi contro l’inosservanza degli impegni contrattuali: risoluzione del contratto – riduzione del prezzo – o risarcimento del danno.

Quanto alla natura della responsabilità, bisogna distinguere le prime due 1) e 2)che hanno carattere oggettivo (indipendentemente dal dolo o dalla colpa del venditore), dalla terza 3), che ha carattere soggettivo.

È necessario precisare, che nell’ambito dell’autonomia delle parti, come confermato dalla Cassazione [11], anche per i contratti cosiddetti commutativi le parti possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze, che incidono o possono incidere sull’equilibrio delle prestazioni, ed assumere, reciprocamente o unilateralmente, il rischio, modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l’effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali sopravvenienze, l’applicabilità dei meccanismi riequilibratori previsti nell’ordinaria disciplina del contratto (art. 1467 e 1664 c.c.). L’assunzione del detto rischio supplementare può formare oggetto di una espressa pattuizione, ma può anche risultare per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni.

I vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa vendutavanno tenuti distinti dalla consegna di aliud pro alio, fattispecie che ricorre quando la res tradita appartiene a un genus diverso da quello convenuto oppure presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua naturale funzione economico–sociale, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.

In altri termini si ha aliud pro alio quando viene consegnato un bene completamente diverso (nel genere secondo la Cassazione [12]) da quello pattuito, ma anche quando la cosa difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economica – sociale o a quella che le parti abbiano assunto come essenziale, al fine di realizzare il programma essenziale.

In tal caso il compratore non è tutelato con le azioni edilizie ma in base all’ordinaria azione di risoluzione [13] ovvero, in alternativa mediante l’azione di esatto adempimento.

In particolare l’azione non sarà soggetta ai brevi termini di prescrizione e di decadenza previsti dall’art. 1495 c.c., ma nella prescrizione decennale, in base al principio generale stabilito dall’art. 2946 c.c.

Per la S.C.[14] si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di aliud pro alio che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico–sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta.

Ancora per altra pronuncia [15], è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione.

Con ultima sentenza la Cassazione [16] ha nuovamente confermato che è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto.

Ancora per la medesima Cassazione [17] la vendita di aliud pro alio configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell’inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c.. Pertanto, la qualificazione dell’una o dell’altra ipotesi è compito precipuo del giudice di merito, in base al generale principio iura novit curia, di talché non è configuratale la pretesa violazione di legge (art. 112 c.p.c.). L’ipotesi di cui all’art. 1497 c.c. è pur sempre compresa nella più ampia fattispecie di cui all’art. 1453 c.c. della risoluzione per inadempimento, soggiacendo solo al regine di decadenza e prescrizione stabilito dall’art. 1495 c.c.

Invece [18], quando la compravendita abbia ad oggetto una cosa mobile infungibile o già determinata in contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella presentata a campione al momento della conclusione del contratto, rispondendo ciò all’intento dell’acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola del contratto, trattandosi di una qualità promessa quantunque solo implicitamente, con la conseguenza che, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde non con la garanzia per vizi o per la consegna di aliud pro alio, ma a norma dell’art. 1497 c.c. per la mancanza di detta essenziale qualità, senza che rilevi che la cosa usata possa servire per l’uso al quale era destinata non presentando difetti funzionali in relazione all’impiego prefissosi dal compratore, che, pertanto, è facultato a proporre l’azione di risoluzione del contratto.

Parte della dottrina [19] consapevole della difficoltà ha così affermato come la distanza tra la qualità ed il genere è certo maggiore di quella fra la qualità ed il vizio. Essa tuttavia sfuma alquanto allorché dal genere si passi al sottogenere, tanto più data l’elasticità del concetto. Dal genere illimitato a quello limitato è possibile infatti una notevole ramificazione in classi via via più ristrette: classi che si contraddistinguono per loro caratteristiche, connotati, composizione, destinazione economica, che sono nel contempo elementi comuni alle cose che lo compongono: per le quali l’appartenervi o meno influisce anche di regola sui pregi, sulle attitudini e sul valore della cosa. Qui è però l’appartenenza al genere, od al sottogenere, che conferisce, o meglio può conferire, determinate qualità, e non viceversa: qualità che si possono d’altronde avere in maggiore o minor misura, o non avere affatto, pur rientrando nella stessa classe di cose. Tutto ciò ribadisce il carattere essenzialmente empirico, e non certo logico dogmatico, dell’indagine (e delle stesse classificazioni).

La giurisprudenza ha invece posto, come già letto, l’accento sulla necessità che la diversità della cosa consegnata rispetto a quella promessa vada invece esaminata in base a due elementi: quello del genus di appartenenza e quello della destinazione economico–sociale del bene.

Infine, ai fini prettamente processuali la contestazione dell’acquirente circa la totale difformità tra quanto pattuito e quanto consegnato concreta un’eccezione diversa rispetto alla deduzione con cui egli lamenti che la merce consegnata è affetta da vizi, la quale si fonda sul presupposto dell’identità sostanziale di genere del bene ricevuto con quello previsto dal contratto.

Ne consegue che l’eccezione di aliud pro alio, proposta per la prima volta in appello, è inammissibile per il divieto posto dall’art. 345 c.p.c.[20]

Casi specifici affrontati dalla giurisprudenza di merito ed altri confermati in sede di legittimità

  1. Vendita immobile

Un caso di specie che ha suscitato particolare interesse è quello della vendita di un immobile di nuova costruzione privo del certificato di abitabilità.

È prevalsa soprattutto in giurisprudenza, la tesi per la quale non si tratta di un bene effetto da vizi (art. 1490 c.c.), o privo delle qualità essenziali (art. 1487 c.c.), ma di un bene diverso (aliud pro alio), con la conseguente possibilità per l’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.

Mentre, in caso di compravendita di un’area fabbricabile in funzione di un determinato progetto edilizio, rivelatosi inattuabile per la minore potenzialità edificatoria del fondo rispetto a quella sulla quale il compratore aveva fatto affidamento, la responsabilità del venditore, derivante dalla situazione di fatto prospettata, non corrisponde ad un’ipotesi di vendita di cosa diversa da quella pattuita, essendo il bene immutato sia nella sua materialità che nella sua idoneità ad essere edificato, mentre la circostanza che sul suolo acquistato possa essere costruito un edificio di superficie minore rispetto a quella stimata incide unicamente sulle qualità promesse [21].

Con particolare riferimento alla compravendita di terreni, per il Tribunale della Lanterna [22], quando il venditore abbia garantito la realizzabilità di una determinata volumetria, l’inedificabilità del suolo costituisce un’ipotesi di carenza delle qualità promesse ed è una causa che giustifica, perciò, la richiesta di risoluzione del contratto. Ove l’acquirente, pur in presenza di un’ipotesi riconducibile alla carenza delle qualità promesse, abbia però agito invocando la tutela prescritta in caso di vizi della cosa venduta, il giudice, pur potendo dare alla domanda una diversa qualificazione, e quindi ricondurla nell’alveo dell’articolo 1497 c.c. (concernente appunto la mancanza delle qualità promesse), non può tuttavia accoglierla, poiché, diversamente, incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione, implicando l’accoglimento della richiesta attorea l’attribuzione a questi di un bene giuridico diverso rispetto a quello domandato. Ed infatti, mentre la garanzia per vizi ha la finalità di assicurare l’equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, l’azione di cui all’articolo 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall’articolo 1453 c.c., postula che l’inadempimento posto a base della domanda di risoluzione o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell’alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse della parte non inadempiente.

Sempre in tema di consegna — in esecuzione della promessa di vendita di casa destinata ad uso di abitazione — di un immobile privo dei servizi essenziali alle esigenze indeclinabili di una vita sana e civile (nella specie, la casa era priva di alimentazione elettrica ed idrica), costituisce consegna di aliud pro alio, attenendo tali requisiti di abitabilità alla stessa identità della cosa sotto l’aspetto della sua destinazione [23].

Ad esempio, poi, per la Corte di legittimità [24] nel caso di compravendita di una unità immobiliare per la quale, al momento della conclusione del contratto, non sia stato ancora rilasciato il certificato di abitabilità, il successivo rilascio di tale certificato esclude la possibilità stessa di configurare l’ipotesi di vendita di aliud pro alio e di ritenere l’originaria mancanza di per sé sola fonte di danni risarcibili.

In merito, con altra precedente pronuncia la Cassazione[25] così provvedeva: nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancata consegna della licenza di abitabilità impone una indagine tendente ad accertare la causa effettiva di tale situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause, quali una grave violazione urbanistica, la necessità di interventi edilizi oppure dall’esistenza di meri impedimenti o ritardi burocratici che non attengono alla oggettiva attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economico–sociale. Pertanto l’eventuale relativo inadempimento del venditore può assumere connotazioni di diversa gravità senza necessariamente esser tale da dare luogo a risoluzione del contratto.

Successivamente la medesima Cassazione [26] andò a precisare che la vendita di un immobile strutturalmente destinato ad uso abitativo ma privo della licenza di abitabilità non è nulla per illiceità dell’oggetto, non essendovi alcuna norma che preveda l’obbligo del preventivo rilascio del predetto certificato, ma solo risolubile se il venditore abbia assunto, anche implicitamente, l’obbligo di curare il rilascio della licenza, a meno che, essendo dimostrato che l’immobile presenta tutte le caratteristiche necessarie per l’uso che gli è proprio e che la licenza possa essere agevolmente ottenuta, il giudice non ritenga di scarsa importanza l’inadempimento.

Causticamente altra Cassazione [27] ha stabilito chel’inesistenza delle condizioni per il rilascio della licenza di abitabilità in una situazione caratterizzata da una grave ed insanabile violazione urbanistica, integra la fattispecie della consegna di aliud pro alio, con la possibilità di promuovere l’azione contrattuale di risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c.

Per altro caso è intervenuta recentemente la Cassazione [28] affermando che in tema di vendita è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto. Nella specie, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l’immobile era idoneo ad essere usato per la destinazione (negozio) pattuita, seppure per dimensioni ridotte rispetto alla superfice dell’immobile: il che esclude l’assoluta inidoneità del bene ad essere adibito all’uso per il quale era stato acquistato, essendo nella specie configurabile piuttosto un minore sfruttamento dell’immobile suscettibile eventualmente di azione di risarcimento del danno derivante dalla mancanza delle qualità promesse (articolo 1497 c.c.), che però soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza prescritti dall’articolo 1495 c.c.; addirittura, a stregua di quanto affermato in sede di giudizio, è stato possibile adeguare l’immobile ed ottenere le necessarie licenze per rendere l’immobile utilizzabile per l’intera superficie sfruttabile: gli oneri sostenuti avrebbero potuto assumere rilevanza sempre sotto il profilo risarcitorio di cui si è detto.

Mentre secondo una pronuncia del tribunale della Mole [29] nella compravendita di immobili “su pianta”, l’uso di una diversa tipologia di pavimentazione nei balconi, l’occupazione (parziale) di un vano che, invece, doveva rimanere vuoto, la diversa dislocazione degli attacchi antifurto, la difforme realizzazione di un piano all’interno del bagno cieco, sono tutti difetti che ineriscono al processo di produzione della res che, pertanto, ove provati, integrano un’ipotesi di mancanza di qualità della cosa oggetto del contratto e non la diversa eventualità della consegna aliud pro alio.

  1. Vendita di autoveicoli ed autoricambi

In merito secondo una prima pronuncia delle S.C. [30] non si ha consegna di aliud pro alio nel caso di vendita di un autoveicolo parzialmente ricostruito e perciò mancante del numero di telaio che ne costituisce il dato di identificazione, qualora il venditore abbia trattenuto i documenti di circolazione per provvedere alla regolarizzazione prevista dall’art. 52 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393 (impressione di un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell’ispettorato per la motorizzazione civile), e questa non abbia potuto avvenire per fatto del compratore, che si sia rifiutato di presentare la macchina per la nuova punzonatura del telaio. Infatti, dal momento che il venditore aveva fatto quanto occorreva perché l’autoveicolo, già strutturalmente idoneo alla funzione propria di quel genus, conseguisse senza indugio tutti i requisiti necessari per poter legittimamente circolare sulle strade pubbliche, non si può ritenere che la cosa compravenduta e consegnata fosse inidonea ad assolvere alla destinazione economico–sociale propria di un autoveicolo e, quindi, a soddisfare in concreto i bisogni dell’acquirente e che, pertanto, fosse stata consegnata una cosa appartenente ad un genus diverso da quello pattuito.

Per una sentenza recente del Tribunale Barese [31] è infondata la domanda risarcitoria esperita nei confronti della concessionaria automobilistica, in relazione all’acquisto di un’autovettura usata laddove dall’istruttoria non emerga alcuna responsabilità ascrivibile alla convenuta la quale, prima di procedere alla consegna del veicolo abbia provveduto ad effettuare i dovuti controlli, dimostrati e certificati nella scheda di tagliando pre–consenga.

A tal riguardo si rileva che nell’ipotesi in cui il vizio che renda il veicolo inidoneo all’uso, non emerga immediatamente, potrebbe al più individuarsi un inadempimento del venditore all’obbligo di consegnare una cosa dotata delle qualità promesse. In tal caso opererebbe la speciale garanzia prevista dagli artt. 1492 e 1497 c.c. per cui la colpa rileva soltanto ai fini dell’eventuale risarcimento danni. La garanzia di conformità assolve infatti, la funzione di dare all’acquirente la certezza che dopo l’acquisto dovrà affrontare solo le spese di manutenzione ordinaria e gli inevitabili inconvenienti legati all’età ed allo stato d’uso del veicolo dichiarato dal venditore al momento dell’acquisto. Nel caso di specie, essendo l’attore a conoscenza dello stato d’uso del veicolo e delle manutenzioni da apportare allo stesso, avendo peraltro percorso in 4 mesi ben 12.000 chilometri, non può far valere alcuna responsabilità nei riguardi del venditore, con effetti risolutivi del contratto.

Per altra pronuncia di merito [32] la consegna di un’autovettura priva di alcuni accessori promessi non costituisce un’ipotesi di consegna di aliud pro alio bensì un caso di mancanza di qualità della cosa compravenduta. Affinché si abbia consegna di aliud pro alio è indispensabile, infatti, che la cosa consegnata appartenga ad un genere del tutto dissimile a quello pattuito, oppure che essa difetti dalle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico–sociale (o a quella specifica funzione che le parti abbiano assunto quale essenziale). La mancanza degli accessori promessi, invece, non rende per ciò solo l’autoveicolo un bene di natura differente né, tanto meno, impedisce che di esso possa essere fatto un uso conforme alla sua destinazione.

In merito il Tribunale Meneghino [33] ha affermato che deve escludersi sia la fattispecie della vendita aliud pro alio quanto il vizio essenziale del bene, qualora questo coincida in tutto e per tutto con quello oggetto dell’accordo, configurandosi in ipotesi siffatte un meno grave vizio redibitorio. Nella fattispecie, nei termini suddetti, la consegna del veicolo pattuito, perfettamente funzionante e coincidente per vetustà, modello, colore, targa, numero di telaio e proprietà a quella descritta in contratto, e la sola difformità del cambio, in quanto descritto come meccanico nella carta di circolazione e riscontrato come automatico a bordo del veicolo, non può ritenersi tale da determinate la non idoneità del bene all’uso nella pratica ad esso attribuito. Ad ogni modo, la carenza di prova in ordine alla tempestiva denuncia del vizio redibitorio ex art. 1490 c.c. determina la reiezione della domanda attorea, comunque infondata, non potendosi nemmeno ricondurre, per quanto innanzi, la fattispecie dedotta ad una vendita aliud pro alio, né ad un vendita di bene privo di qualità essenziali o promesse ex art. 1497 c.c.

Il tribunale Capitolino [34], invece, ha stabilito che la vendita di un autoveicolo recante i numeri di motore o di telaio alterati, diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, integra senza alcun dubbio una ipotesi di consegna di aliud pro alio che legittima l’acquirente a proporre l’azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. svincolata dai termini di prescrizione e decadenza (indipendentemente anche da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione) dovendo annettersi rilevanza, ai fini indicati dall’art. 1453 c.c., allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna).

In un altro caso di specie, la S.C. [35] ha confermato la sentenza di merito che aveva ricompreso nell’aliud pro alio la consegna, da parte di un concessionario, di un veicolo poi sottoposto a sequestro penale in quanto munito di un motore rubato.

  1. Cessione di quote societarie

[36]

Secondo la S.C. [37] la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale — e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione — possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art.1497 c.c., la risoluzione per difetto di «qualità» della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Per altra sentenza [38] le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di «secondo grado», in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all’oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l’affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497, c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, quindi «radicalmente diversi» da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c.

  1. Vendita forzata

La Cassazione [39], da ultimo, ha affermato che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia emesso decreto di trasferimento d’immobile costituito da “terreno edificabile” che, invece, sia risultato, dopo la vendita forzata del bene, terreno “edificato” di valore notevolmente superiore al prezzo di aggiudicazione, ricorre l’ipotesi della vendita aliud pro alio trattandosi di un errore relativo ad un elemento determinante l’offerta di acquisto. Ne consegue la legittimazione attiva del curatore ad esercitare l’azione di annullamento ai sensi degli artt. 1427–1429 c.c., non essendo applicabile, all’ipotesi di vendita aliud pro alio, l’art. 2922 c.c. che, pur riguardando anche la vendita disposta in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare, esclude la garanzia solo per gli altri vizi della cosa nella vendita forzata.

Per il Tribunale Euganeo [40] ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 2922 c.c., nelle vendite coattive l’applicazione della garanzia per vizi dettata in tema di vendita deve ritenersi esclusa. La deroga di cui alla medesima disposizione codicistica opera altresì per il caso in cui, sempre in tema di vendita coattiva, la cosa compravenduta non presenti le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso cui è destinata, ai sensi dell’art. 1497 c.c.

Anteriormente, a queste due pronunce, la Cassazione [41], sempre in merito all’esecuzione forzata, ha statuito che l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall’art. 2922, c.c., in riferimento alla vendita forzata compiuta nell’ambito dei procedimenti esecutivi, applicabile anche alla vendita disposta in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare, opera per le fattispecie previste dagli articoli da 1490 a 1497 c.c., cioè nel caso di vizi della cosa e di mancanza di qualità, ma non riguarda l’ipotesi di vendita di aliud pro alio, configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico–sociale, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che, preso in considerazione dalla succitata ordinanza, abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto.

  1. Altri casi specifici

Ad esempio [42], l’appartenenza di un quadro all’autore indicato dai contraenti assume, nell’intendimento delle parti e secondo il comune apprezzamento di tali rapporti nel campo socio–economico, valore di mezzo specifico di identificazione della cosa venduta con carattere sostanziale, per cui, ove tale appartenenza risulti successivamente insussistente, deve ritenersi che la cosa trasferita è diversa da quella oggetto del contratto e non già la stessa cosa affetta da vizi redibitori o da mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che compete all’acquirente l’azione di inadempimento per consegna di aliud pro alio e non l’azione redibitoria prevista dall’art. 1495 c.c.

Si ha consegna di aliud pro alio (e non mancanza di qualità essenziali) quando, dedotta ad oggetto del contratto acqua potabile, sia invece consegnata acqua non potabile, poiché l’acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la potabilità dell’acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano [43].

Nel caso set di mobili per ufficio, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto [44].

Nel caso di trasferimento di un esercizio commerciale privo delle necessarie autorizzazioni amministrative tali carenze sono sufficienti ad integrare una ipotesi di vendita alid pro aliud, stante la carenza dei pur prescritti pareri di conformità alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di inquinamento acustico, determinanti, in quanto tali, la invalidità delle licenze di agibilità per l’esercizio dell’attività di disco–pub nei locali oggetto dell’attività ceduta, deve concludersi proprio per il ricorso della specifica ipotesi della vendita aliud pro alio, svincolata, in quanto tale, dai termini di decadenza e prescrizione previsti ex art. 1495 c.c.[45].

Altra ipotesi di vendita aliud pro alio, secondo altro Tribunale[46], è integrata dall’avvenuta consegna di materiale da cantiere diverso da quello contrattualmente pattuito (necessario per la realizzazione di un vialetto interno ad un edificio scolastico) tra l’altro composto da elementi altamente inquinanti (in quanto derivante dalla miscelazione di frantumati con rifiuti provenienti da impianti di abbattimento fumi da acciaierie), per cui, in accoglimento della domanda attorea, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore, con conseguente restituzione da parte del convenuto del prezzo corrisposto dalla parte attrice per l’acquisto della merce predetta, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo.

 Note

[1] Per una maggiore consultazione sulla rescissione aprire il seguente collegamento on-line La rescissione

[2] Per una maggiore consultazione sulla risoluzione aprire il seguente collegamento on-line La risoluzione

[3] De Luca – Cogliandro – D’Auria – Ronza

[4] cfr par.fo 1) lettera C) punto 3) lettera B) punto 1) – Evizione limitativa pag. 138 Aprire il seguente collegamento     La compravendita

[5]cfr. par.fo 1)lettera C) punto 3) lettera B) punto 2) la garanzia per vizi, par.fo A) Imperfezione materiale, pag. 154   Aprire il seguente collegamento      La compravendita

[6]cfr. par.fo 2) lettera B) punto 2) Vendita con garanzia di buon funzionamento – Accertamento dei difetti, pag. 276   Aprire il seguente collegamento      La compravendita

[7] Capozzi

[8] Martorano e Mirabelli

[9] Gorla – Luzzatto

[10] Rubino – Bianca – Capozzi

[11] Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 12 ottobre 2012, n. 17485. Nella specie, la S.C., affermando l’enunciato principio, ha assunto che la peculiare pattuizione, connotante di parziale aleatorietà il contratto di vendita inter partes, portava ad escludere l’applicabilità dell’art. 1497 c.c., non potendo dirsi promesse tra le parti, ma solo prefigurate come possibile rischio futuro, determinate qualità della cosa venduta, e cioè, segnatamente, la resa ottimale dell’impianto

[12] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2860 In tema di compravendita, l’ipotesi dell’aliud pro alio si verifica quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della res dedotta come oggetto del contratto” (Cass. n. 20996/2013).Nella fattispecie il motociclo compravenduto e consegnato alla ricorrente senza alcun artificio non era cosa completamente diversa da quella contrattata, nè apparteneva ad un genere diverso, nè era “privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o difettato in modo irreversibile” o con numero di telaio diverso rispetto a quello indicato nella carta di circolazione (Cass. n. 9227/2005).

[13] Per una maggiore consultazione sulla risoluzione in generale aprire il seguente collegamento on-line La risoluzione

[14]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5202 del 7-3-2007. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un’azione di risarcimento danni relativi ai vizi di una fornitura di pannelli in grigliato pressato preverniciato, aveva escluso che la fornitura di detta merce integrasse la consegna di aliud pro alio, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all’art. 1495 c.c., atteso che la venditrice non aveva mai conosciuto le particolari prescrizioni del rapporto intercorso fra l’acquirente e la società committente, mentre, d’altra parte, non poteva ritenersi l’appartenenza della cosa ad un genere del tutto diverso ovvero che la presenza dei difetti fosse di tale natura da non consentire l’assolvimento della funzione concreta del bene presa in esame dai contraenti

[15]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1092 del 18-1-2007. Nella specie, la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’acquirente per la assoluta inidoneità dei contenitori di cartone utilizzati per il trasporto di uva, giunta a destinazione schiacciata e deteriorata, ritenendo non accertato che la venditrice fosse a conoscenza dell’uso al quale i medesimi contenitori dovevano essere destinati; la S.C. ha cassato la decisione sul rilievo che i giudici di appello non avevano compiuto, alla stregua degli elementi acquisiti, la necessaria indagine in ordine alla volontà dei contraenti circa lo specifico contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti e, in particolare, di quella a carico della venditrice

[16] (Corte di Cassazione, nn. 26953/08, 5066/07 e 9227/05). Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 settembre 2013, n. 22113

[17]Corte di Cassazione, n. 7561 del 30/03/2006; Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 686 del 16/01/2006.Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 21 novembre 2012, n. 20557

[18]Corte di Cassazione, sentenza 16-4-92, n. 4681

[19] Greco – Cottino

[20] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 marzo 2013, n. 7767

[21] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 maggio 2013, n. 13612

[22] Tribunale Genova, sezione I, sentenza 30 giugno 2011, n. 2669

[23]Corte di Cassazione, sentenza 22-11-78, n. 5448

[24]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6548 del 18-3-2010. Precedentemente per la stessa Cassazione 29-3-95, n. 3687, la vendita (obbligatoria o ad effetti reali) di un immobile strutturalmente destinato ad uso di abitazione, ma privo di licenza di abitabilità, non ha un oggetto illecito, in quanto non esiste alcuna norma che contempli l’obbligo del preventivo rilascio del certificato in questione. Detta vendita, pertanto, non è nulla bensì può essere risolubile per mancanza di una qualità essenziale tale da costituire consegna di aliud pro alio, ove risultino specifiche pattuizioni, anche implicite, delle parti contraenti in ordine all’assunzione del relativo obbligo del venditore (o anche soltanto in ordine al termine del relativo adempimento).

[25]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza24786 del 22-11-2006. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una ipotesi di consegna di aliud pro alio in relazione alla circostanza che il rilascio del certificato, di cui l’immobile mancava, avrebbe comportato la ristrutturazione completa del tetto, con una spesa pari a trenta milioni di lire, equivalente a quasi la metà del prezzo di vendita dell’immobile

[26] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 maggio 2010, n. 13231

[27]Corte di Cassazione, sentenza 11-2-98, n. 1391

[28] Per la consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858

[29] Tribunale Torino, sezione I, sentenza 21 aprile 2008, n. 2975

[30]Corte di Cassazione, sentenza 26-8-75, n. 3022

[31] Tribunale Bari, sentenza 22 ottobre 2012, n. 3289

[32] Tribunale Potenza, sentenza 13 aprile 2012, n. 420

[33] Tribunale Milano, Sezione I, Sentenza 7 febbraio 2012, n. 1524. È stato rilevato nella sentenza, inoltre, che il vizio redibitorio di cui all’art. 1490 c.c. e la mancanza di qualità promesse o essenziali del bene ex art. 1497 c.c., pur presupponendo entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano poiché il vizio nel primo caso concerne le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione del bene, che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, mentre nel secondo caso inerisce alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa una specie piuttosto che in un’altra. Le due fattispecie del vizio redibitorio e della mancanza delle qualità promesse si differenziano, inoltre, dalla consegna aliud pro alio, ipotesi questa che ricorre ogni qualvolta la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso da quello pattuito, o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.

[34] Tribunale Roma, sezione III, sentenza 23 settembre 2009, n. 19109

[35] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 novembre 2008, n. 26953

[36] Per una maggiore consultazione sulla cessione di quote societarie aprire il seguente collegamento on-line Concetto di capitale sociale e quota nelle società di persona. La cessione, l’affitto, usufrutto e pegno della quota

[37]Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16031 del 19-7-2007

[38]Corte di Cassazione, sezione I, sentenza18181 del 9-9-2004. Nella specie, successivamente alla stipula del contratto di cessione di azioni di una s.p.a., erano state accertate irregolarità fiscali nella gestione della società, con conseguente irrogazione in danno della stessa di sanzioni tributarie di importo elevatissimo, che ne avevano determinato il fallimento; la S.C. in applicazione del succitato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la proponibilità dell’azione di risoluzione per la vendita di aliud pro alio.

[39]Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21249 del 14-10-2010

[40] Tribunale Padova, sezione II, sentenza 6 settembre 2011, n. 1979. Nella fattispecie, in cui parte attrice si era aggiudicata all’asta un posto auto la cui superficie era risultata ridotta rispetto a quella indicata nella CTU dal perito nominato nella procedura esecutiva, il Tribunale ha escluso, sulla base delle deroghe che l’art. 2922 c.c. prevede per le vendite coattive rispetto ad una comune compravendita, che potesse essere accoglibile la domanda di applicazione della garanzia per vizi e per mancanza delle qualità promesse

[41]Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4085 del 25-2-2005. Nella specie, la Corte Cass. ha cassato, per difetto di motivazione, il decreto del Tribunale che non aveva congruamente indicato le ragioni in virtù delle quali il vincolo idrogeologico gravante sull’immobile venduto, non menzionato negli atti della procedura, non comprometteva la naturale funzione economico-sociale del bene. Conforme altra sentenza, Corte di Cassazione, sentenza 9-10-98, n. 10015, secondo la quale L’esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall’art. 2922 c.c. in riferimento alla vendita forzata compiuta nell’ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli articoli da 1490 a 1497 c.c., e cioè ai vizi della cosa e alla mancanza di qualità, e non riguarda l’ipotesi di aliud pro alio tra il bene oggetto dell’ordinanza e quello oggetto dell’aggiudicazione, deducibile anche rispetto alla vendita forzata, con conseguente annullamento della vendita. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il bene trasferito sia solo quantitativamente diverso da quello descritto nell’ordinanza di vendita, e la domanda dell’interessato sia diretta semplicemente alla restituzione di parte del prezzo, è escluso il ricorso al rimedio regolato dall’art. 1497 c.c. ed il conseguente annullamento della vendita. La parziale inesecuzione del contratto fa sorgere, invero, il diritto dell’acquirente alla ripetizione di parte del prezzo (obbligazione, questa, che si configura come debito di valuta e non di valore), rimedio ammissibile anche in caso di esecuzione forzata. Ed infatti, l’art. 2921, secondo comma, c.c., consentendo all’aggiudicatario, che non riesca a conseguire una parte del bene, il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell’indebito.

[42]Corte di Cassazione, sentenza 26-1-77, n. 392

[43]Corte di Cassazione, sentenza 5-7-83, n. 4515

[44] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 febbraio 2013, n. 5048

[45] Tribunale Monza, sezione III, sentenza 16 febbraio 2009, n. 515

[46] Tribunale Bologna, sezione IV, sentenza 18 ottobre 2012, n. 2638

Avv. Renato D’Isa

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