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Suprema Corte di Cassazione

sezione II
sentenza 7 febbraio 2014, n. 2860

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13796-2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, e’ rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1195/2007 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 29/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilita’, o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10 dicembre 2002 (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Genova – Sestri Ponente la (OMISSIS) s.a.s. e, rifacendosi al contratto di compravendita inter partes in data 11 settembre 2001 relativo avente ad oggetto un ciclomotore Booster 50 con telaio n. (OMISSIS), lamentava di aver constatato solo dopo la consegna che il medesimo telaio recava, come anno di costruzione, il 2001 e nn il 2002.
Chiedeva, quindi, la (OMISSIS) l’applicazione dei rimedi ex lege previsti per la configurabile ipotesi di vendita “aliud pro alio” o, in subordine, per vizi ex articolo 1490 c.c., oltre al risarcimento dei danni.
La (OMISSIS), tardivamente costituitasi, eccepiva l’infondatezza delle avverse domande, di cui chiedeva il rigetto.
Adduceva, altresi’, l’esistenza di un obbligo di garanzia in capo alla (OMISSIS) s.r.l., all’uopo gia’ evocata in altro giudizio per la declaratoria di manleva instaurato innanzi allo stesso Giudice.
Riuniti i giudizi, con sentenza resa il 14 luglio 2004, l’adito Giudice di Pace – con sentenza n. 423/2004 – rigettava la domanda della (OMISSIS), condannata alla refusione delle spese in favore dalla (OMISSIS), condannando quest’ultima, a sua volta, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla evocata (OMISSIS) s.r.l.. Avverso detta sentenza di primo grado interponeva appello la (OMISSIS), chiedendo – in parziale riforma dell’impugnata decisione – che le spese del giudizio sostenute dalla chiamata (OMISSIS) fossero messe a carico della (OMISSIS) o, in subordine, compensate.
La (OMISSIS) resisteva all’avversa impugnazione, di cui chiedeva il rigetto con conferma dell’appellata sentenza anche in punto alla regolamentazione delle spese processuali.
Si costituiva e proponeva appello incidentale la (OMISSIS), chiedendo che la sentenza del Giudice di prime cure venisse riformata con conseguente accoglimento delle domande dalla stessa proposte.
Il Tribunale di Genova (dopo apposito, ma vano tentativo di conciliazione della lite previo ordine di comparizione ex articolo 350 c.p.c., u.c.), con sentenza del 29 marzo 2007, rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale con conseguente integrale conferma dell’impugnata decisione del Giudice di Pace, con condanna della (OMISSIS) e della (OMISSIS) alla refusione della delle spese del giudizio di secondo grado, rispettivamente, in favore di (OMISSIS) e di (OMISSIS). Per la cassazione della detta sentenza ricorre la (OMISSIS) adducendo a sostegno di proprio ricorso due ordini di motivi assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi deh”articolo 366 bis c.p.c.. Resiste con controricorso ex articolo 370 c.p.c. la (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo di impugnazione parte ricorrente ha censurato la “Violazione e /o falsa applicazione delle norme 1490 e seguenti c.c. nonche’ dell’istituto dell'”aliud pro aliud””, proponendo quesito, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., del seguente letterale tenore: “E’ vero, per i motivi tutti di cui al primo motivo di ricorso, che il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1195 depositata in data 20-03-07, odiernamente impugnata, ha con riferimento al caso di specie violato e/o falsamente applicato le norme di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. nonche’ l’istituto dell'”aliud pro alio”, atteso che l’acquisto di un motociclo, avvenuto nel 2002, con numero di telaio (OMISSIS), configura un’ipotesi di “aliud pro alio”?”.
Il motivo e’ infondato.
Il Giudice di merito non ha violato, ne’ falsamente applicato le suddette norme di legge.
L’acquisto di un motociclo, anche se riportante un numero di telaio dell’anno precedente a quello in cui si e’ concluso il contratto, non comporta – come quella in esame – la configurabilita’ di una vendita di “aliud pro alio”.
Agli atti e’ del tutto mancata la prova che l’anno di riferimento, sul telaio, della costruzione del motociclo costituiva motivo assolutamente determinante dell’effettuato acquisto.
Deve, poi, rammentarsi – in punto – come, secondo nota giurisprudenza in materia proprio di questa Sezione, “in tema di compravendita, l’ipotesi dell'”aliud pro alio” si verifica quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della “res” dedotta come oggetto del contratto” (Cass. n. 20996/2013).
Nella fattispecie il motociclo compravenduto e consegnato alla ricorrente senza alcun artificio non era cosa completamente diversa da quella contrattata, ne’ apparteneva ad un genere diverso, ne’ era “privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o difettato in modo irreversibile” o con numero di telaio diverso rispetto a quello indicato nella carta di circolazione (Cass. n. 9227/2005).
Neppure, nell’ipotesi, si verte nelle gravi e differenti ipotesi di contraffazione del numero di telaio (Cass. n. 7561/2006).
D’altra parte l’acquisto di un mezzo di circolazione (autoveicolo o motociclo che sia) “configura un contratto di compravendita di cosa determinata solo nel genere e non si trasforma in un contratto di compravendita di cosa specificata”, salva l’individuazione del veicolo da consegnare (con la comunicazione del numero di telaio) da parte del venditore-concessionario, operazione – quest’ultima – costituente “mero atto di esecuzione del negozio in precedenza perfezionato” (Cass. n. 31/1985).
Giova, inoltre, rilevare che, nella concreta fattispecie per cui e’ giudizio, risulta altresi’ che la ricorrente era a conoscenza dei dati relativi al telaio del mezzo, comunque accettato, fin dal 13.9.2002 (data di consegna del certificato di idoneita’ tecnica). Da tale ultima data decorreva, per di piu’, il previsto termine di decadenza ex articolo 1495 c.c., comma 1, interamente trascorso stante la denuncia del preteso difetto solo in data 4.10.2002.
2. Con il secondo motivo di gravame si lamenta, da parte della ricorrente, l'”omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”.
Il motivo in esame e’ assistito da formulazione del seguente quesito ex articolo 366 bis c.p.c.: “E’ vero che per i motivi tutti di cui al secondo motivo di ricorso, che il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1195 depositata in data 29-03-07, odiernamente impugnata, ha con riferimento al caso di specie omesso e/o insufficientemente motivato in sentenza nella parte in cui ritiene che la Sig. (OMISSIS) sarebbe incorsa nelle decadenze di cui all’articolo 1495 c.c. e cio’ atteso che non e’ necessaria la denuncia quando e’ lo stesso venditore ad aver riconosciuto il vizio, di tal che, la denuncia nei termini indicati ex articolo 1495 c.c., comma 1 non era necessaria nel caso di specie ai fini interruttivi della decadenza dal diritto di garanzia e pertanto la sentenza oggetto del presente ricorso va censurata nella parte in cui non viene preso in esame il fatto, decisivo, tale per cui la Sig.ra (OMISSIS) (compratore) non e’ incorsa in alcuna decadenza di cui all’articolo 1495, in virtu’ dell’ammissione dello stesso venditore in merito alla circostanza oggetto di controversia?”.
Il motivo e’ infondato.
Si prospetta, ad opera della parte ricorrente, il mancato esame della circostanza, asseritamente decisiva, del riconoscimento del vizio ad opera del venditore, fatto – quest’ultimo – che avrebbe fatto venir meno qualsivoglia decadenza.
Senonche’, per le ragioni gia’ innanzi esposte, l’aspetto dell’effettiva o meno intervenuta decadenza e’ uno (e non l’unico) dei profili, in base ai quali e’ fondata la motivazione dell’impugnata decisione.
In sostanza e per quanto gia’ detto l’esecuzione del contratto inter partes, cosi’ come avvenuta, non concretava comunque un’ipotesi di vendita di “aliud pro alio”.
In ogni caso non risulta agli atti neppure l’intervenuto riconoscimento, in base alla (errata) prospettazione del quale parte ricorrente riterrebbe non intervenuta la rilevata decadenza.
3. Alla stregua di dei motivi innanzi esposti il ricorso deve essere rigettato.
4. Parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese determinate cosi’ come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) s.n.c. delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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