Un evento meteorologico può essere qualificato come caso fortuito

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 febbraio 2021| n. 5422.

Un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell’eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente come obiettiva inverosimiglianza dell’evento (il primo) e come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica (il secondo), atta a rendere quel dato evento, per l’appunto, un’eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.

Sentenza|26 febbraio 2021| n. 5422

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: TSAP – Contenzioso risarcimento danni – Danni alla proprietà – Esondazione canale – Consorzio di bonifica – Manutenzione – Precipitazioni eccezionali – Caso fortuito – Eccezionalità degli eventi – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Primo Presidente f.f.

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26542-2019 proposto da:
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in persona del legale rappresentante legale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI CICCIANO, (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 134/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/05/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2020 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona’ del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ha agito dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli contro la Regione Campania per chiedere il risarcimento dei danni verificatisi nel fondo di sua proprieta’, posto nel Comune di Cicciano, in seguito alle esondazioni dell’alveo (OMISSIS), avvenute il (OMISSIS).
1.1. La Regione convenuta, nell’eccepire il suo difetto di legittimazione passiva, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di Cicciano e il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno (d’ora in poi solo Consorzio). Entrambi gli enti si sono costituiti e il Consorzio, anch’esso ritenendo di non essere soggetto passivo del rapporto, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la societa’ di assicurazione Ariscom s.p.a.
2. Con sentenza pubblicata in data 9/3/:2018 il Tribunale regionale ha accolto in parte la domanda e ha condannato la Regione Campania e il Consorzio al risarcimento dei danni subiti dalla (OMISSIS), liquidati in Euro 14.117,94, oltre accessori; ha rigettato la domanda della Regione nei confronti del Comune di Cicciano e quella proposta dal Consorzio nei confronti della societa’ di assicurazione.
3. Con sentenza pubblicata in data 22/5/2019, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, investito dell’impugnazione, in via principale, dal Consorzio e, in via incidentale, dalla (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), ha dichiarato inammissibile l’impugnazione incidentale, siccome tardiva; in parziale accoglimento dell’appello principale, ha accolto la domanda di manleva proposta dal Consorzio nei confronti della societa’ di assicurazione; ha quindi rigettato gli altri motivi di appello, perche’ infondati.
3.1. A sostegno della sua decisione, per quel che rileva in questa sede, il Tribunale superiore delle acque ha rigettato l’eccezione di nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dell’articolo 163 c.p.c., nn. 3 e 4; ha dato atto del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui aveva condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore dell’attrice a causa della mancanza di impugnazione da parte della Regione; ha quindi condiviso il giudizio espresso dal Tribunale circa la sussistenza di una responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. del Consorzio.
3.2. Al riguardo, ha rilevato che, a norma della Legge Regionale Campania n. 4 del 2003, articolo 2, comma 3, dell’articolo 3, commi 2 e 5, e dell’articolo 12, comma 3, l’alveo (OMISSIS) non rientra tra le opere “di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto dall’articolo 12”, come individuate dal Presidente della giunta, con la conseguenza che non e’ ravvisabile una competenza esclusiva della Regione Campania nella sua manutenzione.
3.3. Ha poi ritenuto sussistente la responsabilita’ del Consorzio sulla base della circostanza di fatto, non oggetto di censura, che il canale (OMISSIS) fa parte dei Regi Lagni, creati in eta’ borbonica (il che esclude che si tratti di un corso d’acqua naturale), che tutto il bacino dei (OMISSIS) rientra nel comprensorio di bonifica (OMISSIS) e che tale inclusione rende non necessario un apposito atto di consegna del bene da parte della Regione al Consorzio medesimo.
3.4. Esaminando i motivi di appello riguardanti l’esistenza e l’entita’ del danno, nonche’ il nesso di causalita’, il Tribunale ha dato rilievo al compendio probatorio in atti, da cui ha tratto conferma della invasione dei terreni da parte delle acque e la presenza di detriti e oggetti di plastica portati dalla esondazione; sul quantum il Tribunale ha ritenuto che, accertata l’esistenza del danno risarcibile, correttamente il giudice di primo grado lo aveva liquidato in via equitativa.
3.5. Anche il motivo concernente il preteso carattere di eccezionalita’ degli eventi atmosferici che avevano causato l’esondazione e’ stato rigettato sulla base del rapporto del 6 novembre 2011, attestante un tempo di ritorno dell’evento atmosferico di circa 25 anni, insufficiente a farlo ritenere eccezionale.
3.6. Il Tribunale superiore ha invece accolto il motivo riguardante la domanda proposta dal Consorzio nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., ritenendo operativa la garanzia anche per l’ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato.
4. Contro la sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi; hanno resistito con tempestivi controricorsi la Regione Campania e la (OMISSIS); non hanno svolto invece attivita’ difensiva il Comune di Cicciano e la (OMISSIS) S.p.A..
In prossimita’ dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.). Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 163 c.p.c., nn. 3 e 4, e del Regio Decreto n. 1775 del 1933, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: assume la nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio della (OMISSIS) per la mancanza degli elementi identificativi della domanda; tale eccezione era stata sollevata nel giudizio di primo grado e il Tribunale regionale, pur avendo ritenuto necessaria un’integrazione della domanda, nulla aveva disposto al riguardo; la questione era stata poi riproposta nell’atto d’appello.
2. Con il secondo motivo, il Consorzio denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e la falsa applicazione di un insieme di norme (Legge Regionale Campania n. 4 del 2003, articoli 2, 3 e 12; Decreto Legislativo n. 152 del 2006; Regio Decreto n. 523 del 1904, articolo 5; Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articoli 10, 11, 17, 18, 21 e 54; articoli 2051 e 2697 c.c.; articoli 81 e 100 c.p.c.; L. n. 241 del 1990, articoli 2, 3 e 15): sostiene di aver eccepito fin dal primo grado il suo difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarita’ passiva del rapporto), sul presupposto che l’alveo (OMISSIS), in quanto corso d’acqua naturale ricadente nella zona di ampliamento consortile, non era nella sua disponibilita’, non essendo stato oggetto di un atto formale di consegna da parte della Regione Campania; la natura demaniale del corso d’acqua (“acqua naturale, come pacifico in atti e come riconosciuto anche dal TRAP” pag. 21 del ricorso) comportava il suo assoggettamento a vincolo ambientale, ai sensi della Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 1, lettera c), a prescindere dalla sua iscrizione in un elenco, sicche’ difettava la necessita’ di un provvedimento di inserimento del Presidente della giunta; la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto necessario un provvedimento espresso in tal senso, disattendeva il disposto normativo della L. R. n. 4 del 2003, articolo 2, comma 3, dell’articolo 3, commi 2 e 5, e dell’articolo 12, comma 3, nonche’ del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 17, in forza del quale le opere idrauliche, consistenti in interventi di sistemazione dei corsi naturali quali fiumi, torrenti, rivi, scoli, valloni rientrano nella competenza dello Stato e non invece dei consorzi. A riprova della mancanza di consegna del bene da parte della Regione, adduce la circostanza di fatto che non era mai stato compilato un piano di classifica e non era mai stata chiesta la contribuzione ai proprietari dei fondi posti nella stessa zona in cui insisteva il fondo della (OMISSIS).
3. Con il terzo motivo, il Consorzio deduce la violazione e la falsa applicazione dello stesso complesso normativo (Legge Regionale n. 4 del 2003, articoli 2, 3 e 12, della Regio Decreto n. 523 del 1904, articolo 5, del Regio Decreto n. 215 del 1933, articoli 10, 11, 17, 18, 21 e 54, nonche’ articoli 2051 e 2697 c.c., articoli 81 e 100 c.p.c.): ribadisce quanto gia’ illustrato nel secondo motivo, censurando in particolare l’affermazione del Tribunale superiore nella parte in cui aveva ritenuto il canale rientrante nel bacino dei (OMISSIS) e, di conseguenza, non necessitante di un formale atto di consegna da parte della Regione; al contrario, tale atto era necessario ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 2003 (articolo 3), a mente della quale i compiti e gli interventi dei Consorzi di Bonifica sono realizzati dalla Regione con affidamenti in concessione ai Consorzi medesimi (articolo 7), e solo in presenza dell’atto formale di consegna sorge per il Consorzio l’obbligo manutentivo.
Aggiunge che Regio Decreto n. 215 del 1933, articolo 2, specifica le opere, pur presenti nei comprensori di bonifica, di competenza esclusiva dello Stato (e, oggi, delle regioni), e tra queste vi sono anche le opere idrauliche, comprese quelle di sistemazione dei detti corsi; a tal fine doveva aversi riguardo all’effettiva natura del corso d’acqua, che era un corso d’acqua naturale e non un canale consortile, sicche’ era indifferente la sua allocazione, con ulteriore precisazione che il comprensorio del Consorzio includeva solo una parte del bacino dei (OMISSIS) ed escludeva l’alveo (OMISSIS), suo affluente secondario.
4. Con il quarto motivo, il Consorzio denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 24 Cost., articolo 1226, 2056 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 111 e 116 c.p.c.: osserva che la (OMISSIS) non aveva offerto alcun elemento di prova circa la sussistenza del danno e la sua entita’ e tale lacuna probatoria ne impediva la liquidazione equitativa, alla quale si puo’ ricorrere unicamente quando la quantificazione dei danni non e’ altrimenti possibile, circostanza questa non riscontrabile nel caso in esame, avendo ben potuto la attrice procurarsi le fatture relative ai lavori eseguiti.
5. Con il quinto motivo, il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Campania n. 4 del 2003, dell’articolo 24 Cost., articoli 2051 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 111 e 116 c.p.c.: contesta il giudizio espresso dal Tribunale superiore sulla mancanza di eccezionalita’ dell’evento meteorico del 6 novembre 2011, nonostante una consulenza tecnica d’ufficio, redatta in un giudizio analogo, avesse concluso diversamente. In realta’, trattandosi di un corso d’acqua secondario, al servizio di suoli agricoli, il tempo di ritorno adottato dalla letteratura scientifica per qualificare un evento meteorico come eccezionale era tra i cinque e i dieci anni. Il D.P.C.M. richiamato dal Tribunale superiore aveva altra finalita’, ossia quella di perimetrare aree a pericolosita’-rischio idraulico e classificare il territorio in relazione alla probabilita’ di inondazione.
6. Con il sesto motivo, il Consorzio denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: osserva che la mancanza di un piano di classificazione e di una contribuzione consortile riguardante i fondi posti nella zona di ampliamento consortile comprovava la mancanza di un qualsivoglia rapporto di custodia tra il Consorzio e l’alveo (OMISSIS). Tali circostanze di fatto non erano state prese in considerazione dal Tribunale superiore.
7. Il primo motivo e’ inammissibile.
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, giudicando sul primo motivo di appello del Consorzio, ha ritenuto che l’atto di citazione contenesse una precisa ricostruzione dei fatti, con la chiara individuazione sia del petitum sia della causa petendi: secondo il giudice dell’appello, la citazione della (OMISSIS) richiamava le due esondazioni dell’alveo (OMISSIS), conteneva uno specifico riferimento all’incuria della Regione nella gestione del corso d’acqua, indicava i danni subiti ai terreni e alle colture di culi si chiedeva il risarcimento.
7.1. Con il motivo in esame, il Consorzio mira ad ottenere una diversa lettura dell’atto rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, con un apprezzamento che, al pari di ogni altro giudizio di fatto, puo’ essere sindacato in cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione e non anche per il suo contenuto (v. Cass. 13 luglio 1965, n. 1479; Cass. 1/7/1999, n. 6714; Cass. 16/11/2018, n. 29609; Cass. 03/12/2019, n. 31546).
7.2. Deve aggiungersi, quale ulteriore ragione di inammissibilita’, che il motivo e’ del tutto carente di specificita’, perche’ il ricorrente si e’ limitato a trascrivere solo brevi stralci dei suoi atti di costituzione in primo e secondo grado senza tuttavia trascrivere, quantomeno nelle parti idonee a sorreggere la censura, l’atto di citazione della (OMISSIS), rinnovato a seguito dell’ordine impartito dal primo giudice ai sensi dell’articolo 164 c.p.c.; infine, tali atti non risultano depositati unitamente al ricorso per cassazione ne’ il ricorrente fornisce elementi per una loro facile e immediata localizzazione negli atti di causa. Risultano cosi’ violati gli oneri imposti a pena di inammissibilita’ e di improcedibilita’ dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
8. Il secondo, il terzo ed il sesto motivo, che si trattano congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
8.1. Va precisato che l’articolo 200 del Testo Unico sulle acque pubbliche dispone al comma 1 che “Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e’ ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione: a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini della L. 31 marzo 1877, n. 3761, articolo 3; b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’articolo 517 c.p.c., n. 3, o se si verifichi la c:ontraddittorieta’ prevista nel numero 8 dell’articolo 517 medesimo”.
8.2. Questa Corte ha piu’ volte precisato che nella violazione di legge, deducibile come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado od in appello, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, puo’ ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili dell’inesistenza, della contraddittorieta’ o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalita’ della motivazione in ordine alle “quaestiones facti”, la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. Un. 16 maggio 1992 n. 5888; Cass. Sez.Un. 10/7/2006, n. 15617; Cass. Sez.Un. 22/08/2007, n 17822, con ampi richiami; Cass. Sez. Un. 6/11/2018, n. 28220). Il ricorso per cassazione e’ altresi’ ammesso anche per denunziare il vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. Un. 2-12-2008 n. 28547), che nella disciplina risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e’ previsto solo per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti” (Cass. Sez. Un. 7/1/2016, n. 67).
8.3. Il discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e’ segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 26/3/2010, n. 7394; Cass. 13/10/2017, n. 24155).
8.4. Ora, nel caso in esame le censure, pur essendo rubricate come violazioni di legge, prospettano contestualmente questioni di diritto e questioni di fatto, denunciando oltre alla violazione delle norme indicate in rubrica anche un’erronea ricognizione, da parte del Tribunale, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa. 8.5. In particolare, il ricorrente pone a fondamento della denunciata violazione di legge un presupposto fattuale – la natura di corso d’acqua naturale e demaniale dell’alveo (OMISSIS), “di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto dall’articolo 12” (da cio’ facendone discendere la responsabilita’ esclusiva della Regione nella sua manutenzione) -, espressamente escluso dal Tribunale superiore il quale, al contrario, ha ritenuto trattarsi di un corso d’acqua artificiale, facente parte del bacino dei (OMISSIS), creato in eta’ borbonica, precisando altresi’ che tale affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, non era stata contestata dal Consorzio (pag. 13 della sentenza).
8.6. I motivi di ricorso sono dunque costruiti in ragione di una diversa natura dell’alveo (OMISSIS), il che, in disparte il rilievo che il ricorrente non indica neppure quali siano gli elementi istruttori che sosterrebbero la sua opzione e che non sarebbero stati considerati dal Tribunale, pone la censura al di fuori della cornice del vizio di violazione di legge e involge la tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura e’ ammissibile, in sede di legittimita’, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti in cui esso e’ deducibile in questa sede (Cass. Sez.Un. 5/4/2007, n. 8520; Cass. Sez.Un. 2/8/2007, n. 17822; Cass. Sez.Un. 7/1/2016, n. 67; Cass. Sez. Un. 6/11/2018, n. 28220), nella specie non rispettati.
9. Per il resto, la ricostruzione compiuta dal Tribunale superiore delle acque e’ in linea con i recenti arresti di questa Corte, secondo cui le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ed i conseguenti poteri di custodia, che il Decreto Legislativo n. 112 del 1998, articolo 89, comma 1, lettera a), ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, la cui posizione, quindi, deve essere valutata di volta in volta sulla base delle singole legislazioni regionali, tenendo presente quanto stabilito dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, sulla classificazione delle opere idrauliche e sul riparto dei relativi compiti di gestione e manutenzione, e dal Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 13, sull’esecuzione delle opere di attuazione del piano generale di bonifica. Cio’ che pertanto occorre verificare e’ se ed in quale misura i consorzi di bonifica siano realmente investiti di funzioni di manutenzione dei corsi d’acqua, con conseguente insorgenza della loro responsabilita’ a titolo di custodia, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. (v. Cass. 5/3/2009, n. 5287; Cass. 25/3/2013, n. 7375, come richiamate da Cass. Sez.Un. 32730/2018, cit.; v. pure Cass. Sez.Un. 5/12/2011, n. 25928).
9. 1. Nella sentenza qui impugnata, il Tribunale superiore delle acque ha individuato nella legge Regione Campania n. 4/2003 le norme di riferimento dalle quali ha desunto la responsabilita’ del Consorzio nella custodia in manutenzione del canale in questione.
In particolare, ha rilevato che in forza della legge regionale, adottata nell’ambito di una funzione di riorganizzazione delle funzioni dei consorzi, sono definite opere pubbliche di bonifica attribuite ai consorzi, purche’ realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, “a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d’acqua a usi prevalentemente irrigui, nonche’ la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti; b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni; c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica; d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l’estendimento dell’irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue; e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 27; f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorita’ di Bacino)” (Legge Regionale Campania n. 4 del 2003, articolo 2, comma 1).
Il comma 2 dello stesso articolo 2 L. cit., inoltre, attribuisce ai consorzi gli interventi di manutenzione straordinaria nonche’ i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamita’ naturali in conformita’ alla L. 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
Il Tribunale ha poi dato rilievo all’articolo 2, comma 3, Legge Regionale cit., a norma del quale, sono escluse dalla competenza dei Consorzi quelle opere pubbliche di bonifica che il Presidente della Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua come opere da considerarsi “di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto all’articolo 12” (articolo 2, comma 3).
Infine, l’articolo 12, comma 3, dispone che “Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunita’ montane, nonche’ l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.”.
9.2. Alla luce di questo quadro normativo e sul presupposto incontestato che, nel caso in esame, manca un espresso provvedimento del Presidente della Giunta regionale che abbia dichiarato il canale (OMISSIS) di preminente interesse regionale, nonche’ sull’ulteriore dato fattuale che tale canale rientra nel bacino dei (OMISSIS), a sua volta ricompreso nel comprensorio di bonifica (OMISSIS), il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilita’ del Consorzio nella manutenzione dell’alveo in questione.
L’assunto del ricorrente secondo cui il corso d’acqua esondato non e’ un canale consortile, che il bacino dei (OMISSIS) e’ solo in parte compreso nel comprensorio “effettivo” (sic) del consorzio e questa parte non include l’alveo (OMISSIS), che invece e’ un affluente secondario, non ha superato la soglia della mera asserzione.
Per contro, e’ la stessa legge regionale, che all’articolo 33, comma 2, lettera a), nel ridefinire gli attuali comprensori di bonifica integrale, con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi richiamate al comma 1, include nel comprensorio di bonifica “(OMISSIS)” i (OMISSIS).
9.3. Tale inclusione ha l’indubbia finalita’ non solo di disegnare i confini dei comprensori di bonifica, ma anche, nell’ambito della riorganizzazione delle funzioni attribuite ai consorzi, di individuare i compiti attribuiti agli enti con riferimento alle opere idrauliche esistenti gia’ all’epoca di entrata in vigore della legge regionale. La riconduzione del dovere di manutenzione al presupposto di fatto dell’inclusione dell’alveo nel bacino dei (OMISSIS), operata dal Tribunale Superiore, si colloca in questo secondo versante della funzione della norma.
9.4. In altri termini, l’attribuzione della funzione di manutenzione del corso d’acqua discende dalla stessa ricognizione legislativa di cui all’articolo 33 e dalla norma fondamentale di cui al Regio Decreto n. 215 del 1933, articolo 54, in base al quale “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”.
9.5. In conclusione, la lettura coordinata della normativa statale e della legge regionale citata conferma la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale superiore delle acque, secondo cui l’inserimento espresso dei (OMISSIS), di cui fa parte l’alveo in questione, nel territorio del Consorzio, da un lato, esclude la necessita’ di un apposito atto di consegna da parte della Regione e, dall’altro, attribuisce all’ente compiti di manutenzione.
9.6. Si e’ in presenza di un’espressa attribuzione di funzioni e responsabilita’ dalla Regione ai Consorzi, il che rende irrilevante verificare se, in concreto, il Consorzio ricorrente abbia o meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento. Si tratta, dunque, di circostanze di cui difetta all’evidenza ogni decisivita’, con la conseguenza che non e’ neppure ipotizzabile il vizio di omesso esame denunciato nell’ultimo motivo di ricorso, che pertanto deve essere rigettato.
10. Il quarto motivo e’ infondato.
Il ricorso del giudice alla liquidazione equitativa e’ legittimo quando la determinazione del preciso ammontare del danno sia impossibile o particolarmente difficile e l’accertamento di tali estremi costituisce indagine di fatto sottratta al sindacato in sede di legittimita’, allorquando il giudizio al riguardo espresso dal giudice di merito sia congruamente motivato (Cass. 09/02/1967, n. 336; Cass. 17/06/1968, n. 1978; Cass. 14/03/1969, n. 819; Cass. 16/07/1976, n. 2817; Cass. 23/02/1983, n. 1381; Cass. 26/03/1983, n. 2157).
10.1.Si e’ pure precisato che la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste pur sempre in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioe’ in un giudizio di mediazione tra le probabilita’ positive e le probabilita’ negative del danno effettivo nel caso concreto (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. 26/5/2020, n. 9778): e’ quindi pur sempre necessario che, qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinche’ la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarieta’, indichi i criteri seguiti per determinare l’entita’ del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimita’ solo allorche’ si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell’ammontare dei danni liquidati (Cass. 04/04/2013, n. 8213; Cass. 8/1/2016, n. 127; Cass. 15/03/2016, n. 5090; Cass. 13/10/2017, n. 24070).
10.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha dato adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si e’ pervenuti alla liquidazione equitativa, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo: in particolare, ha valorizzato la consulenza tecnica di parte e le fotografie in atti che raffiguravano la completa invasione dei terreni di proprieta’ della (OMISSIS), la presenza di detriti e oggetti di plastica, la destinazione dei fondi alla coltivazione, circostanza quest’ultima ritenuta non contestata; ha poi ritenuto “indiscutibile” che non si potesse procedere ad una precisa liquidazione dei danni e ha condiviso il giudizio espresso dal tribunale circa la loro entita’, drasticamente ridotta rispetto alla pretesa dall’attrice, reputando le singole voci liquidate coerenti con la situazione dei luoghi conseguente alle esondazioni.
10.3. A fronte di questi elementi fattuali, il ricorrente si e’ limitato ad una generica opposizione, ribadendo la sua tesi di una quantificazione dei danni possibile e non eccessivamente difficoltosa, senza tuttavia confrontarsi con le singole voci di danno liquidate, per escluderle o perche’ potesse valutarsene la eccessivita’.
La sentenza impugnata, nella parte in cui da’ conto del processo logico seguito nella quantificazione del danno, resta cosi’ sottratta alle censure mosse, anche sotto il profilo della violazione dell’articolo 1226 c.c..
11. Anche il quinto motivo e’ infondato.
Questa Corte ha piu’ volte chiarito che, affinche’ un evento meteorologico, anche di notevole intensita’, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell’articolo 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell’eccezionalita’ e della imprevedibilita’ (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami; ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856).
Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non e’ di per se’ sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilita’ in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018,, cit.).
11.1. In tal senso, dunque, l’imprevedibilita’, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarita’ causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento”, mentre l’eccezionalita’ e’ da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”.
“In tale ottica, dunque, l’accertamento del “fortuito” rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” (Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019).
11.2. Nel caso in esame, il Tribunale superiore delle acque ha fondato sul giudizio circa la non eccezionalita’ degli eventi meteorici in questione sulla base del rapporto di evento del 6/11/2011, redatto dallo stesso Consorzio, in cui si e’ fissato un tempo di ritorno delle piogge in venticinque anni; ha valutato la mancata dichiarazione di uno stato di necessita’ o di emergenza, ha infine considerato come decisivo il rilievo che l’evento si e’ ripetuto in un breve arco temporale si’ da escludere il carattere di eccezionalita’, quanto meno con riferimento a questo secondo evento. Si e’ in presenza di un apprezzamento fattuale congruo e coerente, insindacabile in questa sede.
12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti, con distrazione delle stesse ai procuratori della (OMISSIS), in forza della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 93 c.p.c..
Poiche’ il ricorso e’ stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 3500,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della controricorrente (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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