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Corte di Casaszione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25215. Ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il requisito dell'indicazione dell'indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso per cassazione il riferimento alla P.E.C. fatto nell'intestazione del ricorso medesimo ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25215 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Casaszione, sezione II, sentenza 18 novembre 2014, n. 24513. Sulla natura giuridica della responsabilità di tipo extracontrattuale prevista dall'art. 2051 c.c. (riconducibile all'omessa vigilanza delle cose tenute in custodia), correlandola alla peculiare fattispecie concreta dei danni causati da movimenti franosi ad immobili ubicati in una zona in declivio e sottoposti ad altri.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 novembre 2014, n. 24513 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25211. In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Invero, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25211 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 giugno 1987 A.G. conveniva in giudizio D.F. , la Cidas Spa, impresa cessionaria, ed il Commissario liquidatore de “La Previdenza & Sicurtà Spa, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347. In tema di trasporto di persone, viene affermato che la presunzione di responsabilita' che l'articolo 1681 c.c., e l'articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita' presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe' il sinistro e' posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attivita' di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilita', il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita' dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 24347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...