Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26169 Svolgimento del processo Il maresciallo dei CC P.G. , nell’inseguire B.S. che aveva visto rubare un orologio ad un automobilista, lo colpì con proiettile di pistola alla regione dorsale media, lasciandolo così afflitto da paraplegia midollare nella regione dorsale. Il B. citò in...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25848. L'appello col quale la vittima di un fatto illecito chieda un più cospicuo risarcimento del danno espone il responsabile, che sia anche assicurato contro i rischi della responsabilità civile, all'eventualità che in caso di accoglimento del gravame il massimale assicurato risulti incapiente. Ne consegue che quell'appello, facendo sorgere un interesse altrimenti insussistente, legittima l'assicurato-danneggiante a proporre appello incidentale tardivo autonomo, anche nei confronti di capi della sentenza non impugnati con l'appello principale, ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 9 dicembre 2014, n. 25848 Ritenuto in fatto Nel 2000 i sigg.ri G.L. e P.C.M. , sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. dei figli minori G.V. e G.F. , convennero dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma, allegando che: (-) la propria...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25726. Il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che – come la casalinga – provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Chi lo invoca ha, pertanto, l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 dicembre 2014, n. 25726 Motivi della decisione I ricorsi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni...
Corte di Casaszione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25215. Ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il requisito dell'indicazione dell'indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso per cassazione il riferimento alla P.E.C. fatto nell'intestazione del ricorso medesimo ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25215 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25935. Responsabilità delle Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e condanna al risarcimento dei danni in favore di una signora subiti per effetto della scivolata dalla scalinata esterna all'edificio delle Poste, dove si era recata per effettuare un versamento. La Corte di merito ha ritenuto provato, ex art. 2051 cod. civ. a carico dell'attrice, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, per essere stata la caduta la conseguenza normale della particolare usura dei gradini.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 dicembre 2014, n. 25935 Svolgimento del processo 1. C.B., nel 2003, convenne in giudizio le Poste Italiane spa; assumendo la responsabilità della convenuta, ai sensi e dell’art. 2043 e dell’art. 2051 cod. civ., ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, subiti per effetto della scivolata dalla...
Corte di Casaszione, sezione II, sentenza 18 novembre 2014, n. 24513. Sulla natura giuridica della responsabilità di tipo extracontrattuale prevista dall'art. 2051 c.c. (riconducibile all'omessa vigilanza delle cose tenute in custodia), correlandola alla peculiare fattispecie concreta dei danni causati da movimenti franosi ad immobili ubicati in una zona in declivio e sottoposti ad altri.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 novembre 2014, n. 24513 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. SCALISI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25731. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico “terminale” connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro. Il danno da perdita della vita presenta una diversità ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento del relativo danno deve essere oggetto di specifica ed autonoma domanda
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 dicembre 2014, n. 25731 Ritenuto in fatto A seguito della morte della propria congiunta L.B. , avvenuta in (omissis) a causa dell’investimento da parte dell’autovettura condotta da M.L. , privo di patente di guida, D.M.R. , D.M.A. , D.M.M.C. e D.M.U. , rispettivamente coniuge (il primo) e...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25211. In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Invero, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25211 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 giugno 1987 A.G. conveniva in giudizio D.F. , la Cidas Spa, impresa cessionaria, ed il Commissario liquidatore de “La Previdenza & Sicurtà Spa, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347. In tema di trasporto di persone, viene affermato che la presunzione di responsabilita' che l'articolo 1681 c.c., e l'articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita' presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe' il sinistro e' posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attivita' di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilita', il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita' dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 24347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 novembre 2014, n. 24146. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 novembre 2014, n. 24146 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto...