cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  12 dicembre 2014, n. 26169

Svolgimento del processo

Il maresciallo dei CC P.G. , nell’inseguire B.S. che aveva visto rubare un orologio ad un automobilista, lo colpì con proiettile di pistola alla regione dorsale media, lasciandolo così afflitto da paraplegia midollare nella regione dorsale. Il B. citò in giudizio risarcitorio il maresciallo ed il Ministero dell’Interno.
Il Tribunale di Napoli: accertò il concorso di colpa nella produzione dell’evento, attribuendolo nella misura del 30% al B. e del 70% al P. ; condannò le compagnie coassi-curatrici al risarcimento dei danni nel limite del massimale; condannò il P. al pagamento della parte eccedente il massimale; rigettò la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Interno.
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza, respingendo gli appelli del B. e del P. ed escludendo anch’essa il difetto di legittimazione del Ministero dell’Interno.
Propone ricorso per cassazione il P. attraverso due motivi. Rispondono con controricorso il Ministero dell’Interno e la UGF Ass.ni spa.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso del P. (violazione e falsa applicazione RD 14 giugno 1934, n. 1169, DL 5 ottobre 2000, n. 297, artt. 99, 100, 112, 115 c.p.c., 2043, 2049 c.c., 106 c.p.c. – vizi della motivazione) insiste nella questione già posta innanzi al giudice d’appello della sussistente legittimazione del Ministero dell’Interno.
Occorre premettere che il ricorrente non impugna il punto della sentenza in cui s’afferma che nella specie non è invocabile un’irregolarità sanabile, sul presupposto che l’attore non ha sbagliato organo della P.A., bensì ha individuato un soggetto diverso e distinto dal reale titolare passivo del rapporto risarcitorio. La questione è, pertanto, coperta da giudicato.
Quanto alla sostenuta legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, il motivo è infondato, dovendosi ribadire il consolidato principio in ragione del quale, nel giudizio per risarcimento dei danni cagionati a terzi da un carabiniere nell’esercizio dell’attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, l’amministrazione pubblica passivamente legittimata, alla stregua del sistema normativo di cui agli artt. 1, 2 e 24 del r.d. 14 giugno 1934, n. 1169 (modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297), è il Ministero della Difesa, e non già il Ministero dell’Interno, riferendosi il rapporto che si stabilisce tra l’Arma dei carabinieri e quest’ultimo al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e ai progetti riguardanti la efficienza numerica dell’Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell’Arma in militari e civili (cfr. Cass. n. 2423/04; n. 15602/07).
Il secondo motivo (violazione artt. 53 c.p., 2697, 2043 c.c., 99, 112 e 115 c.p.c. – vizio della motivazione) sostiene l’applicabilità alla fattispecie della scriminante dell’uso legittimo delle armi.
Il motivo è infondato, siccome il giudice, con motivazione immune da vizi giuridici e logici, ha accertato (in estrema sintesi) la sproporzione tra il comportamento del militare ed i rischi di danno per il fuggitivo e la pubblica incolumità, nonché il fatto che il B. era disarmato ed, intimatogli di fermarsi con la pistola in pugno, non scappò ma si avviò lentamente verso il motociclo di un complice. Si tratta, insomma, di una valutazione di merito sorretta da corretti principi giuridici che regge alla censura di legittimità.
Il terzo motivo (violazione artt. 1227, 2055, 2697, 2043 c.c., 99, 112, 115 c.p.c. – vizio della motivazione) pone in discussione l’accertato concorso di responsabilità, sul presupposto che il comportamento del P. è stato doveroso e diligente, nonché diretto a tutela della pubblica incolumità, nel corso della commissione di un reato da parte del B. .
Sul punto vanno svolte le medesime considerazioni di cui al precedente motivo. A riguardo il giudice ha compiuto un accertamento di merito, tenendo conto che la vicenda aveva trovato origine nel comportamento delittuoso del B. e nella sua successiva inottemperanza all’ordine di fermarsi impartito dal militare. Questo discorso, a sua volta, si base sul precedente accertamento della mancanza di presupposti per l’applicazione dell’esimente dell’uso legittimo delle armi.
Il quarto motivo (violazione artt. 2043, 2059, 2697, 2729, legge n. 39 del 1977, 1226 c.c., 99, 112, 115 c.p.c. – vizio della motivazione) sostiene che il giudice avrebbe errato nel liquidare il risarcimento del danno, sia per la mancata prova dello svolgimento di un’attività lavorativa da parte della vittima e della riduzione del reddito per effetto della lesione subita, sia per il riferimento alla pensione sociale in mancanza di reddito lavorativo.
Il motivo è infondato. Quanto al danno patrimoniale, il giudice ha fatto correttamente ricorso alla presunzione che il B. (all’epoca dei fatti diciannovenne) avrebbe presto lavorato e prodotto reddito. Quanto al danno non patrimoniale, ormai da tempo la giurisprudenza di questa ne ha dato una nuova e diversa lettura, che prescinde, per il suo riconoscimento, dalla ricorrenza di un fatto costituente reato.
La particolarità della vicenda consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

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