cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 15 dicembre 2014, n. 26328

Ritenuto in fatto

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380bis cod. proc. civile:
“Con atto di citazione del 22 febbraio 2001 la Italiana Confezioni s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1081 /2000, emesso dal presidente del Tribunale di Taranto, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 32.466,54, oltre interessi legali dalla scadenza degli interessi cambiari e gli accessori. Eccepiva l’opponente l’avvenuto pagamento del credito, la prescrizione degli interessi e la violazione dell’art. 1283 cod. civ.. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per euro 90.379,96, a fronte di somme versate dallo stesso.
Si costituiva il signor B., instando per il rigetto dell’opposizione.
Nelle more del giudizio, interveniva la dichiarazione di fallimento dell’Italiana Confezioni s.r.l. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 929/2008, dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione proposta dall’Italiana Confezioni s.r.l. e ne rigettava la domanda riconvenzionale. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l’Italiana Confezioni s.r.l., lamentando una parziale lettura dell’istruttoria espletata.
Resisteva Dott. B..
Con sentenza numero 104/2012 la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame proposto, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza l’Italiana Confezioni s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.
Il dott. B. non svolgeva attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civile, per violazione dell’art. 132, primo comma, n.5, secondo comma, cod. proc. civile, perché la sentenza risulta priva della sottoscrizione del presidente (art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.).
Il ricorso sembra, prima facie, fondato nei limiti di cui appresso.
L’art. 132, primo comma, n.5, cod. proc, civ. prescrive, fra gli elementi necessari per la validità della sentenza, la sottoscrizione del giudice. Il secondo comma specifica che, in caso di sentenza emessa dal giudice collegiale, è necessaria, ai fini della sua validità, la sottoscrizione del giudice relatore e del presidente.
In seguito a contrasti sorti con riferimento alla natura assoluta o relativa della nullità inficiante la sentenza mancante di una delle due sottoscrizioni, la questione è stata definita dalle Sezioni unite, le quali, con sentenza n.11.021 del 20 maggio 2014, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la sentenza collegiale dei giudice civile priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio, ovvero dal giudice relatore è affetta la nullità sanabile, ai sensi dell’ad: 161, primo comma, cod. proc. civile, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, data la possibilità di ricondurla all’organo giudicante che l’ha pronunciata. Nella specie, il vizio di nullità è stato ritualmente denunciato con il ricorso in esame.
Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice collegiale in diversa composizione, per un nuovo giudizio, e anche per il regolamento delle spese della presente fase di legittimità.”
– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

Considerato in diritto
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

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