Se, dunque, permane la responsabilita’ ex articolo 2048, comma 2, anche nel caso in cui l’allievo sia maggiorenne, in ultima analisi l’eta’ maggiorenne incide comunque sul contenuto dell’onere probatorio dell’insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore eta’ dell’allievo – al di fuori di condotte specificamente correlate ad un insegnamento tecnico – deve...
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24090. In ordine al risarcimento per il bambino colpito – nel cortile della scuola – da una pallonata
In ordine al risarcimento per il bambino colpito – nel cortile della scuola – da una pallonata che causò una lesione retinica all’occhio sinistro. Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24090 Data udienza 8 giugno 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 maggio 2017, n.12842
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all’art. 2048 cod. civ., è necessaria la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e del carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE...
Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12842
In tema di responsabilità civile di maestri e precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all’art. 2048 c.c. recante «Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte», è necessario che questi dimostrino di aver esercitato la dovuta vigilanza sugli alunni, anche in virtù del carattere imprevedibile e...
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età; non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 maggio 2016, n. 9337.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 maggio 2016, n. 9337 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del 24 marzo 2006, S.R. e D.V. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bolzano, l’Istituto Pluricomprensivo – Bolzano – Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla figlia minore...
Se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8047.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8047 Svolgimento del processo 1. D.M.P. e P.G. , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore D.M.C. , convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero della pubblica istruzione per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23202. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’èvento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie. A ciò aggiungasi, con particolare riguardo alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ., sì, dirimente la dimostrazione, da parte dell’insegnante, dell’esercizio della vigilanza nella misura dovuta nonché della imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, ma costantemente avverte che, ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può neppure invocare l’imprevedibilità del fatto. Ne deriva che questa ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23202 Svolgimento del processo Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da A.M. e da T.T., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore S., nei confronti di A.M., di S.Q., di R.B., del Ministero della...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 settembre 2013, n. 21168. Il genitore risponde ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. del comportamento dei figli minori anche per quanto concerne gli effetti della responsabilità derivante dai sinistri stradali provocati dal figlio minore; è conseguentemente tenuto anche in proprio al risarcimento dei danni (Cass. Civ. Sez. 3, 20 ottobre 2005 n. 20322), ed ha un interesse proprio e distinto da quello del diretto interessato a far valere tutte le ragioni e le eccezioni che gli consentano di esimersi da tale responsabilità. La domanda, tuttavia, deve essere ritualmente proposta nel corso del giudizio di merito ed ivi debbono essere fatte tempestivamente valere tutte le ragioni idonee a fornire la prova liberatoria da responsabilità
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 settembre 2013, n. 21168 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1986 D.C. ha convenuto davanti al Tribunale di Cagliari A..S. , quale genitore e rappresentante legale della figlia minore, Se.Ma.Al. (nata nel …) e la s.p.a. Unipol Assicurazioni, chiedendone la condanna al...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2013 n. 13457. In capo al ministero dell’Istruzione il risarcimento ad una bambina che ha subito violenza sessuale all’interno di una scuola
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2013 n. 13457[1] Ricadono, infatti, sotto la responsabilità del ministero dell’Istruzione i danni di qualsiasi genere subiti dagli alunni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola. E quanto più piccoli sono gli alunni crescente deve essere la vigilanza....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 15 maggio 2013, n. 11751. In tema di responsabilità degli insegnanti, anche se l’allievo è magiorenne
La massima La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica...
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