Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 21 aprile 2016, n. 8047

Svolgimento del processo

1. D.M.P. e P.G. , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore D.M.C. , convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero della pubblica istruzione per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore durante l’orario scolastico.
A sostegno della domanda esposero che la bambina aveva riportato danni alla mano destra a causa della chiusura della porta del bagno dove si era recata senza assistenza del personale.
Si costituì il Ministero, chiedendo il rigetto della domanda.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale rigettò la domanda, compensando le spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dai predetti genitori e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 gennaio 2013, ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del Tribunale e compensando anche le ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 27 giugno 2002, n. 9346, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso il complesso degli obblighi che la scuola assume all’atto dell’iscrizione. Nella specie, la domanda risarcitoria era stata avanzata dagli attori ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., sicché non era possibile invocare la tutela aquiliana nel caso in cui si deduce l’esistenza di un obbligo che trova la propria fonte esclusivamente in una disciplina contrattuale.
Pertanto, la domanda non poteva essere esaminata sotto il profilo contrattuale, venendo altrimenti meno il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche in considerazione dei limiti che gravano sul giudice in ordine alla qualificazione giuridica dell’azione proposta.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono D.M.P. e P.G. , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore D.M.C. , con unico atto affidato a due motivi e supportato da memoria.
Il Ministero della pubblica istruzione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2048 cod. civ., degli artt. 112, 113 e 132 cod. proc. civ., nonché dei principi in tema di giusto processo.
Osservano i ricorrenti che non sarebbe corretta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui essi avrebbero invocato soltanto la tutela aquiliana in relazione ad un obbligo di natura contrattuale. Le circostanze addotte fin dal primo grado a sostegno della domanda – cioè l’essersi la minore procurata un danno per la mancanza di assistenza da parte del personale della scuola – integravano, in realtà, entrambi titoli di responsabilità; la disciplina degli artt. 1218 e 2048 cod. civ., inoltre, sarebbe coincidente in relazione all’onere della prova liberatoria, posta in entrambi i casi a carico dell’insegnante. La causa petendi, del resto, è determinata non solo dalle ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda, ma anche dall’insieme delle circostanze di fatto indicate nella domanda, né il giudice è limitato dal nomen iuris attribuito dalla parte.
1.1. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha già più volte affermato che, se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (sentenze 11 maggio 2007, n. 10830, e 20 aprile 2010, n. 9325; la sentenza n. 10830 ha enunciato questo principio in relazione ad un caso del tutto simile a quello odierno, in cui i genitori di una alunna minore, infortunatasi nel corso dell’orario scolastico, avevano convenuto in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e l’insegnante cui l’alunna era affidata, deducendo responsabilità ai sensi dell’art. 2048 cod. civ.; il giudice del merito aveva accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero qualificandola come domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, e il ricorso per cassazione contro la sentenza è stato rigettato).
1.2. La Corte d’appello di Napoli non ha fatto buon governo di tale principio.
Trattandosi, infatti, di un caso di lesioni cagionate dall’allievo a se stesso, era pacifica la natura contrattuale della responsabilità del Ministero (v. di recente la sentenza 4 febbraio 2014, n. 2413). La Corte di merito, però, da tale corretta premessa ha tratto una conseguenza errata, ritenendo di essere vincolata dalla prospettazione della domanda in termini di responsabilità extracontrattuale, mentre tale vincolo non sussisteva e la decisione nel merito della domanda sotto il profilo contrattuale non avrebbe comportato alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Da tanto consegue l’accoglimento del motivo di ricorso in esame.
2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo.
3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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