Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2334. In riferimento alla responsabilita’ ex articolo 2048, comma 2
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2334. In riferimento alla responsabilita’ ex articolo 2048, comma 2

Se, dunque, permane la responsabilita’ ex articolo 2048, comma 2, anche nel caso in cui l’allievo sia maggiorenne, in ultima analisi l’eta’ maggiorenne incide comunque sul contenuto dell’onere probatorio dell’insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore eta’ dell’allievo – al di fuori di condotte specificamente correlate ad un insegnamento tecnico – deve...

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24090. In ordine al risarcimento per il bambino colpito – nel cortile della scuola – da una pallonata
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24090. In ordine al risarcimento per il bambino colpito – nel cortile della scuola – da una pallonata

In ordine al risarcimento per il bambino colpito – nel cortile della scuola – da una pallonata che causò una lesione retinica all’occhio sinistro.   Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24090 Data udienza 8 giugno 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri...

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 maggio 2017, n.12842
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 maggio 2017, n.12842

  In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all’art. 2048 cod. civ., è necessaria la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e del carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE...

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12842
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12842

In tema di responsabilità civile di maestri e precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all’art. 2048 c.c. recante «Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte», è necessario che questi dimostrino di aver esercitato la dovuta vigilanza sugli alunni, anche in virtù del carattere imprevedibile e...

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In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per su­perare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è suffi­ciente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimo­strare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pe­ricolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei mi­nori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età; non costituiscono idonee misure organizzati­ve, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 maggio 2016, n. 9337.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 maggio 2016, n. 9337 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del 24 marzo 2006, S.R. e D.V. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bol­zano, l’Istituto Pluricomprensivo – Bolzano – Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla figlia minore...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23202. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’èvento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie. A ciò aggiungasi, con particolare riguardo alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ., sì, dirimente la dimostrazione, da parte dell’insegnante, dell’esercizio della vigilanza nella misura dovuta nonché della imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, ma costantemente avverte che, ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può neppure invocare l’imprevedibilità del fatto. Ne deriva che questa ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23202 Svolgimento del processo Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da A.M. e da T.T., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore S., nei confronti di A.M., di S.Q., di R.B., del Ministero della...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2013 n. 13457. In capo al ministero dell’Istruzione il risarcimento ad una bambina che ha subito violenza sessuale all’interno di una scuola

Il testo integrale   Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2013 n. 13457[1] Ricadono, infatti, sotto la responsabilità del ministero dell’Istruzione i danni di qualsiasi genere subiti dagli alunni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola. E  quanto più piccoli sono gli alunni crescente deve essere la vigilanza....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 15 maggio 2013, n. 11751. In tema di responsabilità degli insegnanti, anche se l’allievo è magiorenne

La massima La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica...

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