Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24090. In ordine al risarcimento per il bambino colpito – nel cortile della scuola – da una pallonata

In ordine al risarcimento per il bambino colpito – nel cortile della scuola – da una pallonata che causò una lesione retinica all’occhio sinistro.

 

Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24090
Data udienza 8 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28036-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
MINISTERO UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 925/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2002 (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti ex articolo 320 c.c. del proprio figlio minore (OMISSIS), convennero dinanzi al Tribunale di Venezia il “Ministero della Pubblica Istruzione” (rectius, all’epoca della citazione, “Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca”), esponendo che:
(-) nel 1999 il proprio figlio minorenne, (OMISSIS), frequentava la classe quinta della scuola elementare (OMISSIS);
(-) il (OMISSIS), durante la ricreazione, (OMISSIS) venne colpito al volto da una pallonata, mentre si trovava nel cortile della scuola;
(-) in conseguenza del trauma, il fanciullo pati’ una lesione retinica all’occhio sinistro, con perdita dell’acuita’ visiva, ridotta a quattro decimi.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza del fatto appena descritto, quantificati in Euro 463.686,45.
2. Il Ministero si costitui’ negando la propria responsabilita’, sul presupposto che l’accaduto fosse stato imprevedibile ed inevitabile; in subordine chiese di essere manlevato dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito, per effetto di fusione, mutera’ la propria ragione sociale in ” (OMISSIS) S.p.A.”; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), che provvide a chiamare in causa.
Anche la (OMISSIS) si costitui’, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3. Con sentenza 24 luglio 2006 n. 1592 il Tribunale di Venezia rigetto’ la domanda.
La sentenza venne appellata dai soccombenti.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 11 aprile 2014 n. 925, rigetto’ il gravame.
La Corte d’appello escluse la responsabilita’ del Ministero ritenendo che il danno patito da (OMISSIS) fosse “imprevedibile ed imprevenibile”.
A tale conclusione la Corte d’appello pervenne in base alle seguenti osservazioni: il fatto avvenne durante la ricreazione, fase nella quale e’ normale che dei fanciulli giochino a palla; erano presenti tre insegnanti che controllavano gli alunni; il gioco procedeva in maniera tranquilla; nessuno degli insegnanti avrebbe potuto fare nulla per evitare che uno dei giocatori calciasse il pallone fuori dal terreno di gioco.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, con ricorso fondato su cinque motivi.
Hanno resistito con controricorso sia il ministero dell’istruzione, dell’Universita’ e della ricerca, sia la (OMISSIS).
Il ricorrente e la societa’ (OMISSIS) hanno altresi’ depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo articolo 2048 c.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’amministrazione convenuta fosse riuscita a vincere la presunzione, posta a suo carico, dall’articolo 2048 c.c.
Assume che la Corte d’appello non avrebbe “valutato appieno le testimonianze”, dalle quali erano emerse varie circostanze idonee a
fondare un giudizio di responsabilita’ in capo al personale scolastico: in particolare, la vicinanza del bambino ferito rispetto al campo di gioco, la vis agonistica dei giocatori, e la circostanza che il pallone fosse sgonfio, e dunque maggiormente contundente rispetto ad un pallone regolarmente gonfiato.

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