Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24090. In ordine al risarcimento per il bambino colpito – nel cortile della scuola – da una pallonata

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4.2. Il motivo e’ inammissibile.
La sentenza impugnata non ha affatto trascurato di prendere in esame la circostanza costituita dalla distanza lineare tra il punto ove avvenne il trauma, e il limitare del campo di gioco: ne da’ conto infatti alla pag. 6, terzo capoverso, della sentenza impugnata, ove si afferma che la vittima “si trovava a qualche metro dal campo e lontano dalla zona delle porte”.
Stabilire poi se quella distanza fosse stata, nel caso concreto, prudenziale o meno, e’ questione di fatto, come gia’ detto riservata al giudice di merito.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Ad onta di questa intitolazione formale, nella illustrazione del motivo si lamenta in realta’ un tipico error in procedendo, ovvero un’omessa pronuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Il ricorrente, infatti, lamenta di aver ascritto alla scuola due condotte colpose:
(a) non aver prevenuto il danno;
(b) non aver adottato nell’immediatezza del fatto misure (tenere l’infortunato al buio, avvertire i genitori) che avrebbero evitato il progredire del trauma, ed i piu’ gravi effetti che ne derivarono.
Il ricorrente deduce di avere “sin dal primo grado messo in evidenza la palese omissione di soccorso da parte della scuola” (cosi’ il ricorso, pagina 9, ottavo capoverso), e soggiunge che questa seconda condotta colposa non sarebbe stata presa in esame dalla Corte d’appello.
5.2. Il motivo e’, in primo luogo, inammissibile per difetto del requisito della specificita’.
Il ricorrente, infatti, pur deducendo di avere “sin dal primo grado” dedotto un autonomo profilo di colpa dell’istituzione scolastica, consistito nel non aver prontamente soccorso il fanciullo ferito, non indica in quale atto e in quali termini tale deduzione avvenne.
5.3. Deve tuttavia soggiungersi che ne’ nell’atto di citazione, ne’ nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, gli attori fecero minimamente cenno ad alcuna omissione di soccorso da parte del personale scolastico.
Nell’atto di citazione, infatti, l’esposizione dei fatti di causa occupa soltanto il primo ed il secondo foglio; in essi si riferisce unicamente che il fanciullo (OMISSIS) venne colpito da una pallonata; che erano presenti tre maestre; che la vittima pati’ una lesione retinica; che in seguito perse l’acuita’ visiva.
L’atto prosegue trascrivendo un passo di una perizia medico-legale, e sviluppando i calcoli di stima del danno.
Analogamente, nella memoria istruttoria datata 4 novembre 2003, il difensore degli allora attori chiese di provare per testimoni che la vittima si trovava all’interno della scuola al momento del fatto; che dei fanciulli giocavano al calcio in un campo di basket non recintato; che in tale occasione (OMISSIS) venne colpito al volto da un pallone; che erano presenti tre maestre.
Segue l’indicazione delle generalita’ dei testimoni e la richiesta di nomina di un consulente tecnico d’ufficio medico legale.
Da quanto esposto consegue che l’affermazione contenuta a pag. 9, ottavo capoverso, del ricorso, secondo cui “il difensore del signor (OMISSIS), fin dal primo grado, ebbe a mettere in evidenza la palese omissione di soccorso da parte della scuola”, e’ falsa.
Ritiene questa Corte che sostenere falsamente, in un ricorso per cassazione, che nel processo di merito il difensore abbia compiuto determinate allegazioni, sia dichiarazione non coerente ne’ col dovere di lealta’ e probita’, imposto ad ogni litigante dall’articolo 88 c.p.c.; ne’ col dovere di verita’ di cui all’articolo 50, comma 5 codice deontologico forense (a norma del quale “l’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato”).
Per tali ragioni sia il ricorso, sia l’atto di citazione in primo grado, sia la memoria istruttoria depositata dagli attori in primo grado, dovranno essere trasmessi d’ufficio alla Procura Generale presso questa Corte, per le valutazioni di sua competenza, sul piano disciplinare o di altro tipo.
6. Le spese.
6.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
6.2. La dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;
(-) manda alla Cancelleria di estrarre dagli atti, e trasmettere in copia alla Procura Generale presso questa Corte, il ricorso per cassazione, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la memoria istruttoria depositata dagli attori in primo grado e datata 4 novembre 2003.

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