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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 17 settembre 2013, n. 21168

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1986 D.C. ha convenuto davanti al Tribunale di Cagliari A..S. , quale genitore e rappresentante legale della figlia minore, Se.Ma.Al. (nata nel …) e la s.p.a. Unipol Assicurazioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro verificatosi il (omissis) , sulla strada da (omissis) , fra il motociclo Suzuki, condotto da esso attore, ed il ciclomotore condotto dalla minore.
Nel contraddittorio con i convenuti ed a fronte di domanda riconvenzionale del S. , con sentenza 27 giugno 2003 il Tribunale ha accolto la domanda attrice, attribuendo l’intera responsabilità del sinistro a Ma.Al..Se. e condannando il genitore, nella sua qualità di rappresentante legale della figlia minore, al risarcimento dei danni.
Proposto appello da A..S. , a cui hanno resistito gli appellati, si è costituita in corso di causa Se.Ma.Al. , divenuta maggiorenne, e ha dichiarato di ratificare l’attività processuale svolta dal padre.
Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, sul rilievo che la S. è divenuta maggiorenne già nel corso del giudizio di primo grado; che quindi il genitore non era legittimato a proporre appello per la figlia, e che la dichiarazione di ratifica della diretta interessata non può estendere i suoi effetti alle vertenze già chiuse con sentenza passata in giudicato. Ha accolto l’appello incidentale avente ad oggetto condanna del S. al pagamento delle spese di primo grado e ha posto a carico dello stesso le spese di appello.
A..S. propone ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Va premesso che la comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata dal ricorrente con atto 6 giugno 2013, è inammissibile per nullità della delega, non conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, come disposto dall’art. 83, 1 comma, cod. proc. civ., trattandosi di atto diverso da quelli elencati dal secondo comma dello stesso articolo, nel testo originario, per i quali la delega può essere conferita a margine o in calce all’atto ed autenticata dal difensore.
Le modifiche dell’art. 83 2 comma, introdotte dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69, secondo cui la procura a margine può essere inclusa ed autenticata dal difensore anche nella mera comparsa di costituzione con altro legale, sono applicabili solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge stessa (art. 58, 1 comma, legge n. 69/2009, cit.).
2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 2048 cod. civ. e 328 cod. proc. civ., sul rilievo che
l’inammissibilità dell’appello è stata correttamente rilevata solo con riferimento alla posizione di Ma.Al..Se. , diretta responsabile dell’incidente; non invece con riferimento all’impugnazione proposta da A..S. in proprio, quale soggetto obbligato al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2048 cod. civ..
Il ricorrente specifica di non voler impugnare il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello con riferimento alla figlia. Afferma però che egli era legittimato a proporre l’appello anche in proprio, essendo stato personalmente condannato al risarcimento dei danni provocati dalla figlia quando era minorenne, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ..
3.- Il motivo è inammissibile.
Vero è infatti che il genitore risponde ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. del comportamento dei figli minori anche per quanto concerne gli effetti della responsabilità derivante dai sinistri stradali provocati dal figlio minore; è conseguentemente tenuto anche in proprio al risarcimento dei danni (Cass. Civ. Sez. 3, 20 ottobre 2005 n. 20322), ed ha un interesse proprio e distinto da quello del diretto interessato a far valere tutte le ragioni e le eccezioni che gli consentano di esimersi da tale responsabilità.
La domanda, tuttavia, deve essere ritualmente proposta nel corso del giudizio di merito ed ivi debbono essere fatte tempestivamente valere tutte le ragioni idonee a fornire la prova liberatoria da responsabilità; cioè a dimostrare di non avere potuto impedire il comportamento dannoso; di avere impartito al minore l’educazione e l’istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali; di avere vigilato sulla sua condotta; e così via (Cass. Civ. Sez. 3, 20 gennaio 1997 n. 540; Idem, Cass. Civ. n. 20322/2005, cit.).
Il ricorrente non risulta avere proposto e coltivato alcuna domanda od eccezione del genere, nel corso del giudizio di merito; non dichiara né dimostra nel ricorso di averle proposte, specificando tramite quali atti ciò avrebbe fatte – se tali atti siano allegati al ricorso e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto dalla legge a pena di inammissibilità, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. art. 369 n. 4 cod. proc. civ. ed oggi anche art. 366 n. 6 cod. proc. civ.).
La questione non può quindi essere presa (per la prima volta) in esame in questa sede di legittimità.
Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
4.- Non essendosi difesi gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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