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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 aprile 2015, n. 18015. ll delitto di peculato è configurabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all’impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, risulta integrato il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen. L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 n.9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 aprile 2015, n. 18015 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 novembre 2013, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10 luglio 2009, con la quale il Gup del Tribunale di Nola ha condannato, a seguito di rito abbreviato, A.G. alla pena di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 marzo 2015, n. 12924. In caso di confisca diretta del prezzo del reato, prevista come obbligatoria dall’articolo 240, comma 2°, n. 1, del Cp, sussiste contrasto interpretativo in ordine all’applicabilità della misura in caso di estinzione del reato, che va rimesso alle sezioni Unite. Infatti, nell’ambito dell’orientamento secondo cui nel caso in cui il prezzo del reato sia costituito dal denaro deve procedersi alla confisca in forma diretta (sezioni Unite, 30 gennaio 2014, Gubert), si contrappongono due tesi. Secondo la prima, la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca, presupporrebbe necessariamente la condanna, in quanto la misura ablativa è prevista non in ragione dell’intrinseca illiceità della cosa, bensì in forza del suo peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento ne è necessario presupposto. Seconda l’altra tesi, sarebbe invece possibile applicare la confisca obbligatoria pur nell’ipotesi di estinzione del reato, in forza del combinato disposto degli articoli 210 e 236 del Cp, norme specificamente dedicate alle misure di sicurezza che, in relazione alla confisca, prevedono una deroga al principio stabilito dal citato articolo 210 del Cp, secondo cui l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza; con la precisazione, peraltro, che la possibilità di disporre la confisca in relazione a un reato prescritto, è subordinata al fatto che vi sia stato un effettivo accertamento dei profili di responsabilità, cosicché sarebbe pur sempre preclusa la misura di sicurezza nei casi in cui l’estinzione del reato per prescrizione maturi prima del promovimento dell’azione penale, ovvero quando l’estinzione sia dichiarata nell’udienza preliminare o con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 129 del Cpp, ipotesi in cui difetta ogni tipo di accertamento in ordine alla responsabilità dell’imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 marzo 2015, n. 12924 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 marzo 2015, n. 10958. Nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le somme ottenute dal coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento a titolo coatto – ossia, dietro pignoramento di parte dello stipendio – non consentono sotto alcun profilo la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 marzo 2015, n. 10958 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 marzo 2015, n. 12520. Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 marzo 2015, n. 12520 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10.12.2014 il Tribunale di Cagliari – a seguito di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale – in riforma della ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del...