cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 13 marzo 2015, n. 10958

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) N. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1477/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 07/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso della parte civile e l’annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 7 marzo 2014 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 9 dicembre 2011 – che dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2 e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare facendo mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata (OMISSIS) attraverso l’omesso pagamento in suo favore della somma mensile di euro 250,00 (poi modificata in quella di euro 150,00), come determinata con provvedimenti del Giudice civile del 28 giugno 2006 e del 31 ottobre 2008 – ha revocato le su indicate statuizioni civili e la condizione posta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena attraverso il pagamento della provvisionale, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di (OMISSIS), deducendo il vizio di inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli articoli 79 e 484 c.p.p., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilita’ della costituzione di parte civile.
Il limite ultimo per la costituzione di parte civile, come si evidenzia nel ricorso, e’ rappresentato unicamente dall’apertura del dibattimento. Nella prima udienza del 24 novembre 2010, in particolare, il Giudice non ha controllato la regolare costituzione delle parti ex articolo 484 c.p.p., che ha invece svolto solo nella seconda udienza del 4 febbraio 2011 (nella quale si e’ appunto verificata la costituzione di parte civile), ma ha dato atto esclusivamente della indicazione dei soggetti presenti, rappresentando quindi la stessa un mero inserimento dei dati essenziali richiesti dal codice di rito per la redazione del verbale.
3. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto altresi’ ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’articolo 570 c.p.p., per avere la Corte d’appello affermato la responsabilita’ dell’imputato solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, omettendo uno specifico esame di attendibilita’ della narrazione, tanto piu’ necessario in relazione alla prova dello stato di effettivo bisogno della persona offesa.
Dalla documentazione prodotta, inoltre, poteva evincersi che il ricorrente, seppure non tempestivamente o regolarmente a causa delle sue difficolta’ economiche, aveva versato delle somme di denaro alla moglie, adempiendo ai propri doveri di assistenza, nei limiti delle sue possibilita’. Lo stato di privazione dell’avente diritto, in definitiva, e’ stato semplicemente presunto dall’ordinanza del Tribunale civile che poneva l’obbligo di corresponsione dell’assegno in capo al ricorrente,
3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle attenuanti di cui all’articolo 62 bis c.p. e articolo 62 c.p., n. 6, per avere la Corte di merito applicato una pena eccessiva e sproporzionata, ignorando la situazione di difficolta’ economica dell’imputato e la sua condotta processuale, quali presupposti sufficienti per un giudizio di prevalenza tale da ridurre la pena irrogatagli. Erroneamente negata, inoltre, risulta l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, atteso che l’imputato aveva dimostrato, con i pagamenti risultanti in atti, di essersi adoperato per elidere o attenuare le conseguenze del reato ascrittogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Infondato, in primo luogo, deve ritenersi il ricorso proposto dal difensore di (OMISSIS), avendo la Corte di merito correttamente ritenuto l’inammissibilita’ della costituzione di parte civile sul duplice rilievo:
a) che il Tribunale, nell’udienza del 24 novembre 2010, assente la persona offesa ed il suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti dichiarando la contumacia dell’imputato;
b) che solo in occasione della successiva udienza del 4 febbraio 2011, dunque in seguito all’espletamento dell’incombente procedurale inerente alla verifica di cui all’articolo 484 c.p.p., era avvenuta la costituzione di parte civile.
Al riguardo, invero, deve rilevarsi che la Corte d’appello si e’ uniformata al prevalente orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l’apertura del dibattimento (da ultimo, v. Sez. 3 , n. 44442 del 03/10/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257529; Sez. 5 , n. 38982 del 16/07/2013, dep. 20/09/2013, Rv. 257763; Sez. 3 , n. 25133 del 15/04/2009, dep. 17/06/2009, Rv. 243906, in relazione ad una analoga fattispecie di ritenuta inammissibilita’ della costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell’imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento; contra, v. Sez. 5 , n. 3205 del 04/10/2012, dep. 22/01/2013, Rv. 254383, secondo cui e’ legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio – nel caso di specie disposto dal giudice per sanare l’irritualita’ della notifica all’imputato -prima del compimento delle formalita’ di apertura del dibattimento).
Si tratta di una linea interpretativa la cui ratio si ritiene in questa Sede ampiamente condivisibile, poiche’ l’articolo 79 c.p.p. ricollega tassativamente il momento ultimo della costituzione di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti preliminari di cui all’articolo 484 c.p.p..
Risulta infatti chiaramente, dal combinato disposto di cui agli articoli 79, 484, 491 e 492 c.p.p., che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, “in limine litis”, vale a dire fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, mentre non e’ possibile, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo, “spostare” in avanti le rituali formalita’ dell’adempimento inerente alla costituzione della parte civile sino a quando non sia dichiarato aperto il dibattimento ex articolo 492 c.p.p., ne’, tanto meno, far coincidere indebitamente due evenienze procedimentali che il legislatore ha invece voluto mantenere separate (v., in motivazione, Sez. 3 , n. 25133 del 15/04/2009, dep. 17/06/2009, cit.).
Le attivita’ procedimentali descritte nelle su menzionate disposizioni normative, del resto, si svolgono secondo una sequenza prestabilita dal legislatore e sono tra loro logicamente e cronologicamente distinte, dovendosi quindi escludere ogni coincidenza tra la iniziale verifica della regolare costituzione della parti e la successiva dichiarazione di apertura del dibattimento.
Nel caso in esame, proprio per il fatto di esservi stata dichiarata la contumacia dell’imputato, emergeva con evidenza, gia’ in occasione della prima udienza celebrata dinanzi al Tribunale il 24 novembre 2010, lo svolgimento di un’attivita’ processuale corrispondente a quella della verifica contemplata dall’articolo 484 c.p.p..
Se e’ vero che, nella prassi, puo’ accadere che la sequenza procedimentale descritta si svolga frequentemente all’interno di un unico contesto temporale, che vede il giudice effettuare la verifica prevista dall’articolo 484 c.p.p. e dichiarare contestualmente aperto il dibattimento senza alcuna soluzione di continuita’ – cio’ che puo’ portare, di fatto, ad una sostanziale coincidenza tra l’accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura del dibattimento -e’ pur vero, tuttavia, che tali adempimenti procedurali rimangono distinti e non perdono l’autonomia e l’identita’ loro attribuita dal codice di rito, proprio perche’ il loro compimento determina il formarsi di preclusioni e decadenze (in tal senso v., in motivazione, Sez. 3 , n. 44442 del 03/10/2013, dep. 04/11/2013, cit., che, nel ribadire il principio di diritto sopra indicato, ne ha precisato la portata applicativa con riferimento alla peculiarita’ del caso ivi esaminato, distinguendo il controllo della regolare costituzione delle parti, il quale presuppone una valutazione da parte del giudice, dalla attivita’ di mera ricognizione dei soggetti presenti in udienza la cui indicazione nel verbale e’ comunque richiesta ex articoli 136, 142 e 480 c.p.p.).
Al riguardo, infine, occorre considerare che le stesse questioni previste dall’articolo 491 c.p.p., fra le quali, come e’ noto, rientrano anche quelle concernenti la costituzione di parte civile, si riferiscono, palesemente, ad una costituzione gia’ avvenuta, sicche’ “sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti”, imponendo alle parti processuali interessate l’onere dell’immediato rilievo delle questioni e al giudice l’altrettanto immediata decisione delle stesse, nell’istante, cioe’, che segue la verifica della costituzione delle parti (al riguardo v., da ultimo, Sez. 6 , n. 49057 del 26/09/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 258129).
Al rigetto del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
2. Inammissibile, inoltre, deve ritenersi il ricorso proposto dall’imputato, in quanto basato su censure sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomentazioni gia’ esposte dinanzi ai Giudici di merito, e dagli stessi ampiamente vagliate e correttamente disattese, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiche’ imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearita’ e della logica consequenzialita’ che caratterizzano la motivazione della decisione impugnata.
2.1. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d’appello, si da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali gia’ esaustivamente delineati nella prima decisione, i seguenti aspetti:
a) la piena attendibilita’, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa circa l’omesso totale versamento di somme in suo favore da parte dell’imputato;
b) che siffatte dichiarazioni, inoltre, hanno trovato conferma non solo nella documentazione in atti acquisita – da cui e’ emerso come, a causa del totale inadempimento dell’imputato almeno sino al gennaio del 2009, la persona offesa sia stata costretta a ricorrere alle vie legali per ottenere il pignoramento del 20% del suo stipendio solo a partire dal mese di aprile dello stesso anno – ma anche nelle dichiarazioni rese dal teste Maresciallo (OMISSIS), che ha riferito circa la capacita’ lavorativa dell’imputato e l’esistenza delle necessarie risorse economiche per ottemperare, al momento dei fatti, agli obblighi giudizialmente impostigli;
c) che dopo l’allontanamento del marito dalla casa coniugale la persona offesa ha dovuto far fronte alle proprie necessita’ ricorrendo all’aiuto economico della figlia e delle proprie sorelle;
d) che, peraltro, nessun elemento di prova in senso contrario e’ stato dall’imputato addotto riguardo alla sua capacita’ lavorativa ed al parallelo stato di bisogno della persona offesa, costretta proprio dall’inottemperanza del marito ad azionare il ricorso alle procedure esecutive.
2.2. Per quel che attiene, dunque, al profilo dell’eccepita insussistenza probatoria dell’elemento materiale del reato, le notazioni del ricorrente si mostrano meramente assertive e all’evidenza infondate, ove si consideri, alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6 , n. 33808 del 26/04/2007, dep. 04/09/2007, Rv. 237325), che, ai fini del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all’articolo 570 cpv. c.p., n. 2, la circostanza del recupero forzoso dei crediti operato dall’avente diritto non esclude la presenza dello stato di bisogno del medesimo, ne’ dell’elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un “post factum” dimostrativo della pregressa facolta’ di spontaneo adempimento da parte dell’obbligato.
Nella medesima prospettiva, inoltre, deve ribadirsi che l’incapacita’ economica dell’obbligato, intesa come impossibilita’ di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilita’ di introiti (Sez. 6 , n. 41362 del 21/10/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248955), mentre nel caso in esame, come concordemente osservato dai Giudici di merito, l’imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, si da rendere materialmente impossibile l’ottemperanza alle relative statuizioni civili.
2.3. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui e’ pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruita’ e della correttezza logico – argomentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non puo’ ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimita’ limitare a ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
2.4. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi l’ultimo profilo di doglianza dal ricorrente prospettato (v., supra, il par. 3.2.), mirando lo stesso a censurare un potere discrezionale il cui esercizio e’ stato oggetto di congrua motivazione da parte dei Giudici di merito, che hanno fatto riferimento, per un verso, alla recidiva reiterata dell’imputato, con la conseguente esclusione di una valutazione di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche, e, per altro verso, al fatto che le somme ottenute dalla beneficiaria solo a titolo coatto -ossia, dietro pignoramento di parte dello stipendio e solo dall’aprile del 2009, senza alcun effetto per il periodo antecedente – non consentivano sotto alcun profilo la concessione dell’invocata attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo solo genericamente formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa, ed alternativa, valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
2.5. V’e’, infine, da osservare, alla stregua di una pacifica regula iuris, che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ stessa di far valere e rilevare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p., ivi compresa quella relativa all’eventuale estinzione del reato per prescrizione, quand’anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne’ rilevata da quel giudice (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164).
2.6. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, conclusivamente, consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso della parte civile (OMISSIS), che condanna alle spese processuali di ragione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalita’ e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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