Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 febbraio 2015, n. 8955. La quasi flagranza che legittima l'arresto – e dunque anche il provvedimento precautelare de quo – presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza. Non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi. Ancora, deve escludersi lo stato di cd. "quasi – flagranza" quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa. Sulla scorta di tali principi, nella specie, è stato ritenuto insussistente lo stato di "quasi flagranza", atteso che la polizia giudiziaria procedeva all'adozione del provvedimento di allontanamento dell'imputata dalla casa familiare, non a seguito delle ricerche poste in essere in immediata successione temporale rispetto all'acquisizione della notizia del fatto reato da parte di coloro che vi assistevano o li subivano (come la parte lesa), dunque secondo una linea di continuità rispetto alla commissione dell'illecito, bensì dopo avere raccolto la denuncia della vittima presso il Pronto Soccorso del nosocomio, quando la condotta aggressiva, integrante il reato di lesioni personali costituente presupposto per il provvedimento ex artt. 384-bis e 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., si era già ampiamente conclusa, con una significativa soluzione di continuità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 febbraio 2015, n. 8955 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2014, il Gip del Tribunale di Spoleto ha convalidato il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dalla P.G. nei confronti di B.A., in relazione al reato di lesioni personali aggravate in danno...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 febbraio 2015, n. 6075. Reato di «rifiuto di atti d'ufficio» per il primario che omette la compilazione delle cartelle sanitarie dei pazienti

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 febbraio 2015, n. 6075 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. LEO Gugliel – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS An – rel. Consigliere Dott. BASSI A. – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4332. Il maltrattamento occasionale da parte del marito nei confronti della moglie non determina automaticamente anche un reato nei confronti dei figli. Perchè possa emergere un'autonoma fattispecie di incriminazione per maltrattamenti nei confronti dei figli occorre, infatti, che i fatti addebitati al padre nei confronti dell'altro genitore abbiano il carattere dell'abitualità e non dell'occasionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 gennaio 2015, n. 4332 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. LANZA Luigi – rel. Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 gennaio 2015, n. 2266. La sussistenza del delitto di rifiuto di atti d'ufficio con riferimento alla condotta della guardia medica che abbia ritenuto, correttamente, l'utilità ed urgenza di esami strumentali, da svolgere presso il pronto soccorso, e la superfluità di una visita domiciliare, peraltro, non espressamente richiesta e possibile fonte di aggravamento del rischio quoad vitam per la paziente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 gennaio 2015, n. 2266 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. PAOLONI G. – rel. Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4197. Ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta di colposa agevolazione dell'utilizzazione da parte di terzi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo posta in essere dal custode del veicolo stesso, fra le due letture alternative sopra delineate – reato autonomo ex art. 335 cod. pen. e concorso colposo nell'illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, del Codice della Strada – si deve certamente privilegiare la soluzione interpretativa più consona al principio di specialità e, sopratutto, al principio di ragionevolezza, così da scongiurare disparità di trattamento di situazioni nella sostanza equipollenti e, dunque, da evitare di assoggettare a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa dell'utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (ex art. 335 cod. pen.) ed alla sola sanzione amministrativa (ex art. 213, comma 4, Codice della Strada) la condotta – obbiettivamente non meno grave – di sottrazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (e circolazione a bordo dello stesso).

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  28 gennaio 2015, n. 4197 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 aprile 2012, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Taranto condannava G.A. alla pena di mesi due di reclusione,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53428. L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo cio' che nel processo, definitivamente concluso, non e' stato rilevato o non e' stato dedotto, bensi' costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorita' alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da cio' deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non puo' avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensi' l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo . L'istituto della revisione e', invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perche' il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. Si deve pertanto escludere che possa costituire prova nuova una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati gia' valutati, in quanto, cio' si traduce in un apprezzamento critico di emergenze oggettive gia' conosciute e delibate nel procedimento, sostanzia una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto, gia' processualmente accertato in via definitiva. Una prova, perche' possa dirsi "nuova", deve dunque essere tesa ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli gia' presi in considerazione nel precedente giudizio e non soltanto a sollecitare la rivalutazione di essi.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53428 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. BASSI Alessandr...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 novembre 2014, n. 48645. In un procedimento per maltrattamenti in famiglia, il tribunale non può negare l'ascolto del minore, richiesto a discarico dai parenti imputati, motivandolo con la sua presunta inattendibilità. Quando una parte, a seguito dell'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria, chieda la prova contraria essa non può essere rifiutata salvo che sia contraria alla legge o manifestamente superflua o irrilevante

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 novembre 2014, n. 48645 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. BASSI...