Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 24 novembre 2014, n. 48645

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere
Dott. LEO Guglielmo – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2401/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 12/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Uditi l’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), e l’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) parti civili che hanno concluso per la conferma della sentenza come da conclusione e nota spese;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 novembre 2013, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del 14 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Ferrara condannava:
– (OMISSIS) alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, – (OMISSIS) alla pena di anni tre di reclusione, – (OMISSIS) alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, in ordine al reato di cui all’articolo 110 c.p.p., articolo 112 c.p.p., n. 2, e articolo 572 c.p., commesso dall'(OMISSIS) in danno di (OMISSIS), figlio di (OMISSIS) e nipote degli altri due imputati.
Dopo aver ripercorso le motivazioni della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha rigettato le eccezioni in rito concernenti l’ammissione solo parziale dei testi richiesti dalla difesa ed il rigetto della richiesta di sentire, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., la parte lesa (OMISSIS) ed ha altresi’ respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p..
Nel merito, la Corte ha dato atto delle numerose testimonianze escusse nel corso del dibattimento ed ha, quindi, rilevato come, sulla scorta di esse, si possa affermare che la totale chiusura della famiglia al mondo esterno e la scarsa frequentazione di contesti socializzanti da parte del minore e’ imputabile, non alla timidezza del bambino, ma agli indebiti condizionamenti da parte dei familiari, che gli avevano impedito di relazionarsi con i coetanei, di svolgere qualunque attivita’ fisica, provocandogli dei disturbi deambulatori, e di frequentare programmi di socializzazione proposti dagli assistenti sociali. Per altro verso, la Corte territoriale ha ritenuto compiutamente provata anche l’ulteriore condotta maltrattante contestata agli imputati, consistita nell’avere totalmente privato della figura paterna il minore, il quale manifestava timori ingiustificati e spropositati ed una totale chiusura nei confronti del genitore evidentemente instillati dai nonni materni e dalla madre sin da quando egli era piccolissimo, considerato che essi avevano ostacolato qualunque tentativo dei servizi sociali di avvicinare il bambino al padre. La Corte ritenuto provato il dolo, alla luce della pervicacia e della protervia dimostrata dagli appellanti nel reiterare per un arco complessivo di ben tredici anni le condotte criminose, nonostante i reiterati interventi degli insegnanti, del parroco e dei servizi sociali. Infine, il giudice d’appello ha ritenuto gli imputati immeritevoli delle circostanze attenuanti generiche e congrua la pena irrogata in primo grado.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle seguenti questioni di rito: a) per avere il Tribunale ammesso, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., sin dall’esordio del dibattimento, le prove ritenute decisive ai fini del decidere richieste dal pubblico ministero, in parte comuni anche alla parte civile, nonostante tali parti processuali non avessero depositato tempestivamente le liste testimoniali (il pubblico ministero, per ritardi dovuti al proprio ufficio, la parte civile, per ragioni di impossibilita’ oggettiva e soggettiva non meglio circostanziate); b) per avere il Tribunale ingiustificatamente respinto l’istanza difensiva, avanzata ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., di sentire il minore (OMISSIS). Per conseguenza, il giudice di primo grado aveva ammesso prove di cui non era assolutamente necessaria l’acquisizione e di cui in ogni caso la decisivita’ non era rilevabile nella fase iniziale del dibattimento, mentre aveva frustrato le legittime istanze difensive, finendo per ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa degli imputati.
2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere il giudice di primo grado respinto l’istanza difensiva, avanzata ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., ed a controprova rispetto alle prove assunte dal Tribunale sempre a mente dell’articolo 507, volta ad ottenere l’audizione dibattimentale di (OMISSIS), con cio’ violando, oltre che il codice di rito, anche numerose convenzioni internazionali che affermano la necessita’ di dare ascolto al minore in ogni vicenda giudiziaria o amministrativa che lo riguardi, a pena di nullita’ della procedura.
2.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’articolo 572 c.p. nonche’ degli articoli 191, 195, 526 e 649 c.p.p., per avere i giudici di merito fondato la condanna sulla base di episodi che si riferiscono ad epoca antecedente ai fatti per cui e’ procedimento; per avere valutato in modo erroneo talune circostanze, quali la mancata partecipazione del minore alle gite come sinonimo di isolamento o ancora la lentezza dei movimenti dello stesso come significativa della costrizione psicofisica operata dei nonni e dalla madre, senza considerare che cio’ dipendeva da una patologia clinicamente diagnosticata. Il ricorrente lamenta altresi’ l’apoditticita’ dell’affermazione secondo la quale il rifiuto della figura paterna costituirebbe il frutto di una deprivazione ad opera degli imputati e, quindi, l’illogicita’ della motivazione sul punto concernente l’inconsapevolezza di Riccardo di versare in uno stato di disagio psicologico.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 572 c.p..
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte erroneamente ed illogicamente negato a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, in contrasto con il principio rieducativo della pena.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. Le difese delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto la conferma della sentenza e delle statuizioni civili come da conclusioni scritte e nota spese. La difesa degli imputati ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato in relazione al secondo motivo con il quale il ricorrente ha censurato la mancata ammissione della testimonianza del minore (OMISSIS), richiesta a controprova dalla difesa degli imputati (con istanza depositata in data 17 marzo 2010), all’esito della escussione dei testi ammessi dal Tribunale ai sensi dell’articolo 507 c.p.p..
2. Infondato e’ il primo motivo di doglianza con il quale la difesa censura l’ammissione da parte del primo giudice ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., in esordio del dibattimento di primo grado, (di parte) delle prove richieste dal pubblico ministero e dalle parti civili, che non avevano presentato tempestivamente le liste testimoniali ex articolo 468 c.p.p..
2.1. Secondo il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimita’, espresso anche a Sezioni Unite, il giudice puo’ esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’articolo 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell’articolo 111 Cost., ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l’esercizio di tale potere sono l’assoluta necessita’ dell’iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisivita’, e il suo essere circoscritto nell’ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facolta’ di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell’articolo 495 c.p.p., comma 2) (Cass. Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco Rv. 234907). Ancora, si e’ di recente ribadito che il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’articolo 507 c.p.p., puo’ essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessita’. (Cass. Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013, P.G. in proc. Milano, Rv. 259137). Inoltre, l’ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta alcuna nullita’, ne’ le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l’articolo 507 c.p.p., consente al giudice di assumere d’ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilita’ prevista dall’articolo 191 c.p.p. (Cass. Sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, Tardiota, Rv. 259049; Sez. 6, n. 17222 del 22/01/2010, Martelli, Rv. 246998).
Tale consolidata lettura ermeneutica e’ stata ratificata anche dal giudice delle leggi, che ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 507 c.p.p., impugnato, in riferimento all’articolo 111 Cost., nella parte in cui – secondo l’interpretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione – consente al giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando si tratti di prove dalle quali le parti sono decadute per mancato o irrituale deposito della lista prescritta dall’articolo 468 c.p.p., e, a seguito di tale decadenza, sia mancata ogni acquisizione probatoria (Corte. Cost. sentenza del 10 febbraio 2010 n. 73).
2.2. Sotto diverso profilo, va rilevato come, sempre secondo i principi di diritto piu’ volte espressi da questa Corte regolatrice, l’assunzione di una prova testimoniale disposta dal giudice “ex officio” in un momento diverso dal termine dell’acquisizione delle prove indicato dall’articolo 507 c.p.p., costituisce una mera irregolarita’ e non comporta alcuna sanzione di nullita’ o di inutilizzabilita’, in difetto di un’espressa previsione normativa (Cass. Sez. 6, n. 2424 del 06/11/2009, S., Rv. 245808; Sez. 5, n. 26163 del 11/05/2010, Bontempo, Rv. 247896).
2.3. Sulla scorta dei condivisibili principi sopra ricordati, nessuna nullita’ o inutilizzabilita’ della prova puo’ dunque discendere dall’avere il primo giudice, attivando i propri poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., ammesso prove dalle quali il P.M. e le parti civili erano decadute per mancato deposito della lista prescritta dall’articolo 468 c.p.p., in esordio della fase dibattimentale, anziche’ all’esito di essa.
3. Fondato e’ invece il motivo concernente la mancata ammissione a controprova della testimonianza di (OMISSIS).
3.1. Mette conto evidenziare che il Tribunale di Ferrara ha rigettato la richiesta di audizione del minore persona offesa, evidenziando che da diverse testimonianze e’ emerso che egli e’ fortemente condizionato, non puo’ pertanto ricostruire i fatti in modo autonomo e si trova in posizione di plateale conflittualita’ con il padre, sicche’ la sua testimonianza risulta inutile; che nello stesso senso si e’ pronunciato il giudice d’appello, ritenendo che, siccome l’ipotesi accusatoria poggia sui pesanti condizionamenti psicologici dei nonni materni e della madre sul minore, la testimonianza di questi nel giudizio di primo grado, come in quello di secondo grado, risulta “non necessaria ai fini del decidere”.
3.2. Alla stregua del combinato disposto dell’articolo 507 c.p.p., e articolo 495 c.p.p., comma 2, qualora il giudicante attivi i propri poteri istruttori d’ufficio, e’ riconosciuta alle parti il diritto ad assumere le prove contrarie, in quanto esse riacquistano un diritto pieno a controdedurre in ordine alle circostanze introdotte nel processo sulla scorta delle prove assunte d’ufficio.
Netto in tale senso e’ il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimita’, secondo cui il diritto alla prova contraria garantito all’imputato puo’ essere denegato, con adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove richieste siano manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell’articolo 495 c.p.p., comma 2, deve decidere sull’ammissibilita’ della prova secondo i parametri previsti dall’articolo 190 c.p.p., (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non puo’ avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo articolo 603 in ordine alla valutazione di ammissibilita’ delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado (Cass. Sez. 6, n. 761 del 10/10/2006, Randazzo e altri, Rv. 235598).
Ne discende che il giudice e’ tenuto a disporre l’assunzione della prova contraria richiesta dalla parte, salvo si tratti di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, cioe’ di prove incongruenti rispetto al thema decidendum o tese a dimostrare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile.
3.3. Tanto premesso in linea generale e passando al caso di specie, non e’ revocabile in dubbio che, nel rigettare la richiesta istruttoria avanzata dalla difesa, il Tribunale abbia utilizzato quale filtro di ammissibilita’ della prova richiesta un criterio riservato – secondo la fisiologica scansione delle fasi processuali delineata nel codice di rito – ad un momento successivo – id est quello della utilizzazione e valutazione del risultato probatorio -, laddove ha anticipato nella fase di ammissione la valutazione di inattendibilita’ dell’eventuale contributo conoscitivo che (OMISSIS) avrebbe potuto apportare alla causa (quale effetto di quella stessa situazione di condizionamento psicologico attuata dai ricorrente). Avuto riguardo ai principi sopra delineati, in fase di valutazione dell’ammissibilita’ della prova, il giudice avrebbe invero dovuto solo verificare se essa fosse pertinente e rilevante al thema probandum. Requisiti di pertinenza e rilevanza rispetto alla regiudicanda, nella specie, non seriamente confutabili, trattandosi di assumere le dichiarazioni della persona offesa del reato, che avrebbe dovuto essere assunta in merito ai comportamenti serbati dagli stretti congiunti nei suoi confronti nel periodo temporale dal 2004 al 2008, cioe’ proprio in ordine alle condotte maltrattanti ascritte, sostanziatasi – a tenore di contestazione – in eccessi di accudienza, nell’impedimento ad avere rapporti coi coetanei, nell’esclusione dalle attivita’ inerenti la motricita’, anche in ambito scolastico, nonche’ nell’induzione della rimozione della figura paterna, fino ad impedire l’utilizzo del cognome del padre.
3.4. D’altra parte, non puo’ sottacersi come, all’epoca della celebrazione del processo di primo e, soprattutto, di secondo grado, il minore (nato nel 1997) non fosse piu’ in tenera eta’ ed avesse certamente raggiunto un grado di sviluppo psico-fisico ed un livello di maturita’ tali da consentirgli di orientarsi perfettamente nel tempo e nello spazio e di riferire in merito alla pregressa vita familiare, trattandosi, fra l’altro, di soggetto scolarizzato, con ottimi risultati scolastici. Non sussisteva dunque una situazione di incapacita’ di (OMISSIS) a testimoniare, suscettibile di rendere, ab origine, inutile (e dunque irrilevante) l’esperimento della sua testimonianza.
D’altra parte, la situazione di possibile condizionamento psicologico di (OMISSIS) ad opera dei congiunti imputati e l’intensita’ dei legami familiari con essi non potevano costituire di per se’ motivo per ritenere “inutile” – e dunque superflua ed irrilevante la testimonianza del minore.
I possibili condizionamenti sulla prova orale resa dalla persona offesa nonche’ l’eventuale situazione di “alterata” percezione del fatto reato ad opera della vittima minorenne – in quanto, in ipotesi, conseguenza delle stesse condotte criminose in incolpazione – costituiscono infatti la “tipica” materia di valutazione del giudicante, il quale, all’esito dell’assunzione della testimonianza, al momento della decisione sulla penale responsabilita’, deve soppesare alla luce del proprio prudente apprezzamento l’attendibilita’ e la portata conoscitiva della prova assunta. In tale fase, i decidenti avrebbero potuto attingere ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di merito e legittimita’ nonche’ dalla dottrina in tema di valutazione della prova dichiarativa proveniente dal minore persona offesa di reati, e dunque procedere alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali di (OMISSIS), tenendo in adeguata considerazione la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, la capacita’ a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, le condizioni emozionali regolanti i rapporti col mondo esterno, le modalita’ di rielaborazione delle vicende vissute, la qualita’ e natura delle dinamiche familiari e, soprattutto, i possibili condizionamenti provenienti da tale contesto. Inquadrata la testimonianza di (OMISSIS) nell’ambito del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, i giudici di merito avrebbero cosi’ potuto soppesare l’attendibilita’ di eventuali dichiarazioni riduttive o del tutto esoneranti da responsabilita’ in merito ai fatti oggetto di contestazione, se del caso giungendo ad una valutazione di totale inattendibilita’ del contributo conoscitivo apportato dal teste.
Quello che e’ certo e’ che tale momento valutativo non poteva essere anticipato nella fase di ammissione della prova contraria, subordinata – quale unica condizione – al rispetto dei parametri fissati nell’articolo 190 c.p.p.. La valutazione di inattendibilita’ della prova assumenda non costituisce invero criterio rientrante nella rosa dei filtri di ammissibilita’ contemplati dalla citata norma, di tal che l’improprio ricorso a tale criterio di selezione probatoria realizza a tutti gli effetti una lesione del diritto a difendesi provando anche costituzionalmente garantito e comporta una nullita’ che travolge la validita’ dell’esito decisionale.
3.5. In ultimo, va notato come nessuna preclusione all’assunzione della testimonianza di (OMISSIS) avrebbe potuto discendere dalla circostanza che la richiesta di assumere la prova fosse formalizzata dalla difesa all’esito dell’assunzione delle prove acquisite ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., e non immediatamente dopo l’ordinanza di ammissione delle medesime prove (emessa – si ricordera’ – in esordio del dibattimento, avendo il P.M. e le parti civili omesso di presentare tempestivamente le loro liste testi).
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere il diritto all’assunzione della prova contraria in caso di ammissione di prove a seguito della iniziativa istruttoria officiosa, ha chiarito che la richiesta della controprova puo’ essere avanzata dopo la decisione di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, una volta esaurita l’attivita’ probatoria gia’ autorizzata (Cass. Sez. 6, n. 5401del 06/04/2000, La Vardera Rv. 216144).
4. Alla stregua di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna che dovra’ attenersi al principio di diritto teste’ sancito, alla stregua del quale l’ammissione della prova contraria a seguito dell’esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria puo’ essere negata soltanto in caso di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, in quanto avulse dal thema probadundum.
Gli altri motivi sono assorbiti, dovendosi sin d’ora chiarire come, nella specie, non vi sia materia per sostenere la violazione del bis in idem, atteso che la condanna irrevocabile riportata da (OMISSIS) e (OMISSIS) si riferisce al reato di maltrattamenti in danno di (OMISSIS) commesso in epoca anteriore a quella oggetto del presente procedimento, sussistendo, se mai, i presupposti per l’istituto della continuazione di cui all’articolo 81 cpv. c.p..
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

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