cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza  28 gennaio 2015, n. 4197

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16 aprile 2012, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Taranto condannava G.A. alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 335 cod. pen., per avere consentito a D.F.G. di fare uso dell’autovettura Fiat 500 di proprietà di Di Fiore Anna, sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo ed affidata in custodia allo stesso G., fatto accertato in Taranto l’11 febbraio 2005.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Fabrizio Lamanna, difensore di fiducia di G.A., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Carenza ed illogicità della motivazione svolta dalla Corte d’appello a conferma del giudizio di penale responsabilità di G..
2.2. Violazione di legge penale, per avere la Corte d’appello confermato la condanna di G. in ordine al reato di cui all’art. 335 cod. pen. trascurando di considerare la recente pronuncia di questa Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 1963 del 28 ottobre 2010, secondo cui il soggetto che circoli abusivamente con il veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), commette esclusivamente la violazione amministrativa e non anche il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.
3. II Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

Considerato in diritto

1. II primo motivo è inammissibile per totale genericità degli argomenti svolti: il ricorrente si è limitato a contestare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado nel confermare la penale responsabilità di G.A. senza esplicitare in modo specifico le ragioni per le quali l’apparato argomentativo sia da censurare.
L’evidenziata genericità delle doglianze riverbera di per sé in termini di inammissibilità del motivo, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
2. II secondo motivo è invece fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma è sanzionato solo quale illecito amministrativo.
2.1. Giova premettere che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 335 cod. pen. per avere, quale custode dell’auto di Di Fiore Anna sottoposta a fermo amministrativo in data 30 gennaio 2005, consentito l’utilizzo di tale mezzo a D.F.G., il quale, in data 11 febbraio 2005, veniva sorpreso alla guida della vettura e, nel frangente, spiegava che il veicolo gli era stato dato in uso dal suo amico G.A..
Ritiene il Collegio che il caso in oggetto, così come ricostruito dai giudici di merito, debba essere qualificato quale concorso colposo nella fattispecie delineata nell’art. 213, comma 4, del Codice della Strada, che – a seguito della depenalizzazione operata dall’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 507/1999 – punisce, non più quale reato (ex art. 334 cod. pen), ma con la sola sanzione amministrativa la condotta di colui il quale circoli abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro dall’autorità amministrativa.
2.2. E’ bene premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 Cod. Strada, integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Cass. Sez. U, n. 1963 dei 28/10/2010, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248721). In particolare, questo giudice di legittimità ha rilevato che la disposizione penale e la violazione amministrativa danno luogo ad un concorso eterogeneo di norme che si declina in termini di concorso apparente di norme con riguardo alla sola condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, laddove la fattispecie di illecito amministrativo si presenta come speciale, contenendo tutti gli elementi qualificanti l’illecito (id est la circolazione abusiva e la natura amministrativa dei sequestro), con l’ulteriore elemento specializzante rappresentato dal fatto che la condotta può essere commessa da “chiunque”.
Alla luce dell’art. 9 L. n. 689/1981 (principio di specialità), deve, dunque, essere privilegiata la specialità e, quindi, l’apparenza del concorso di norme in tutti i casi in cui ad una condotta penalmente sanzionata si aggiunga una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa, soprattutto allorchè ciò avvenga – come appunto nel caso di specie – in un momento successivo rispetto all’entrata in vigore della prima norma. Ne discende che – salvo che non risulti, da una previsione espressa o da ragioni logiche implicite o altre considerazioni, che il legislatore abbia inteso affiancare la sanzione amministrativa a quella penale – l’interprete deve privilegiare l’interpretazione che valorizzi la specialità, ritenendo la depenalizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia presa in considerazione dalla nuova normativa, e nel caso inverso, optando per la sola ipotesi penalmente sanzionata (sul punto si veda Cass. Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, cit.).
2.3. Per altro verso, deve essere posto in luce che la Corte Costituzionale – investita della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 335 cod. pen. per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui la condotta posta in essere dal custode che abbia colposamente agevolato la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, diversamente dalla condotta prevista dall’art. 334 cod. pen., non possa ritenersi sanzionata in via solo amministrativa a norma dell’art. 213, comma 4, d.lgs. n. 285 dei 1992 -, nel dichiarare inammissibile la questione di incostituzionalità, ha evidenziato come il giudice rimettente avesse omesso di verificare se tale condotta non potesse configurare un’ipotesi di concorso colposo dell’illecito amministrativo altrui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 L. n. 689 del 1981 e 213, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992, così da escludere la configurabilità dell’autonomo reato ex art. 335 cod. pen. (C. Cost. sent. del 15/02/2012, n. 58; C. Cost. ord. del 6/6/2012, n. 175).
2.4. Tenuto conto delle linee interpretative tracciate da questo giudice di legittimità a composizione allargata e dal giudice delle leggi, fra più letture interpretative di una norma, si deve pertanto privilegiare quella che, da un lato, valorizzi il principio di specialità, anche quando esso riguardi i rapporti fra illecito penale ed illecito amministrativo; dall’altro lato, consenta di percorrere un’interpretazione costituzionalmente conforme al principio di ragionevolezza fissato nell’art. 3 Cost.
Ora, non è revocabile in dubbio che la condotta di colui il quale agevola colposamente la sottrazione (e quindi anche la circolazione abusiva) da parte di un terzo del veicolo affidato al medesimo in custodia – sanzionata quale reato autonomo dall’art. 335 cod. pen. -, in effetti, sostanzi un’ipotesi di concorso colposo nella condotta di sottrazione (e circolazione) abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, prevista dall’art. 334 cod. pen. e da ritenere depenalizzata a seguito della introduzione dell’art. 213, comma 4, Codice della Strada (sul punto si richiama Cass. Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, cit.). Ed invero, il custode che favorisca la sottrazione, da parte di terzi, del veicolo sottoposto a vincolo reale ed al medesimo affidato (e la conseguente circolazione a bordo del mezzo) certamente rende più agevole la condotta illecita altrui e, segnatamente, presta un contributo materiale e/o morale alla commissione della condotta di sottrazione (circolazione) delineata nell’art. 334 cod. pen., oggi sanzionata solo in via amministrativa.
In ossequio alle coordinate ermeneutiche sopra delineate, ai fini dell’inquadramento giuridico della condotta di colposa agevolazione dell’utilizzazione da parte di terzi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo posta in essere dal custode del veicolo stesso, fra le due letture alternative sopra delineate – reato autonomo ex art. 335 cod. pen. e concorso colposo nell’illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, del Codice della Strada – si deve certamente privilegiare la soluzione interpretativa più consona al principio di specialità e, sopratutto, al principio di ragionevolezza, così da scongiurare disparità di trattamento di situazioni nella sostanza equipollenti e, dunque, da evitare di assoggettare a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa dell’utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (ex art. 335 cod. pen.) ed alla sola sanzione amministrativa (ex art. 213, comma 4, Codice della Strada) la condotta – obbiettivamente non meno grave – di sottrazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (e circolazione a bordo dello stesso).
L’interpretazione costituzionalmente conforme al principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost. impone, dunque, di applicare nella specie i principi generali dell’ordinamento in tema di concorso di persone del reato e, nello specifico, il disposto dell’art. 5 della legge di depenalizzazione del 1981 (alla stregua del quale, “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essere soggiace alla sanzione per questa disposta salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”): la condotta di colui il quale agevoli colposamente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla propria custodia (con conseguente circolazione abusiva) deve dunque ritenersi integrare – piuttosto che l’ipotesi autonoma di reato ex art. 335 cod. pen. – un’ipotesi di concorso colposo nella condotta oggi integrante l’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 4, del Codice della Strada.
D’altronde, il nostro sistema penale ammette il concorso colposo nel reato doloso sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purchè, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo (ex piurimis Cass. Sez. 4, n. 4107 del 12/11/2008, Calabrò, Rv. 242830). Requisiti appunto sussistenti nella specie.
2.5. Ne discende che la sentenza di condanna in verifica deve essere annullata senza rinvio atteso che il fatto per il quale G.A. è stato condannato non è previsto dalla legge come reato.
3. Giova precisare che, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Cass. Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie Rv. 252694).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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