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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372. La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il giudice dell’opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo emesso sul presupposto di tale competenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1748. A norma dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari; il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione; la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’art. 110 della l. n. 633 del 1941

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2016, n. 1748 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 30.5.2008, V.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la Segafredo Zanetti s.p.a., chiedendo accertarsi che detta società aveva utilizzato, ed utilizzava, l’immagine dell’attrice, senza o contro il consenso della medesima. La...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n.1369. La concessione di un c.d. credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, che intercorre tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo rapporto è, invece, rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, e con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico è, peraltro, di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l’istituto finanziario lo abbia regolato in modo da poter convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 26 gennaio 2016, n.1369 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1999, [Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale (ISVEIMER) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. , chiedendone...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 gennaio 2016, n. 1261. Nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. e, ove dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore, e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  25 gennaio 2016, n. 1261 Svolgimento del processo L.M.G. agiva nei confronti di A.V. , esponendo di avere costituito col convenuto nel 1977 una società per realizzazione di opere edili, assumendo la partecipazione nella misura del 30%; che il volume di affari della società era aumentato via via...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2016, n. 807. Se la variazione del domicilio eletto non avviene nel corso dell’udienza, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte. È, pertanto, valida anche la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, poiché la controparte ne ha legale conoscenza attraverso il deposito in cancelleria

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 gennaio 2016, n. 807 I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia per erronea interpretazione dell’art.345 cod.proc.civ., nel testo anteriore alla legge n.353 del 1990, avendo errato la sentenza impugnata ove ha trascurato che era possibile...