Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18249/2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.C.AR.L., (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 680/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto di entrambi i ricorsi.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 4 marzo 2009, in riforma della pronuncia di primo grado, la quale aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due fideiussori contro la (OMISSIS) soc. coop. p.a., ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, innanzi al quale ha disposto la riassunzione del giudizio nel termine di legge, dichiarando altresi’ interamente compensate le spese del giudizio.

La corte territoriale ha ritenuto che la clausola n. 16 del contratto di fideiussione, secondo cui “per qualunque controversia e’ competente l’Autorita’ giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale/sede centrale dell’azienda, che ha effettuato le operazioni garantite”, dovesse intendersi come riferita alla filiale, in cui si erano effettivamente svolte tutte le operazioni, e cio’ sebbene non risultassero ivi cancellate le parole “sede centrale” (circostanza invece valorizzata dal Tribunale per ritenere entrambe le sedi rilevanti ai fini della competenza), alla stregua della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’articolo 1362 c.c..

Avverso questa sentenza propone ricorso (OMISSIS), affidato a due motivi. Resiste la banca con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale per tre motivi, illustrato da memoria, cui resiste la controparte. Non si costituisce l’altro intimato.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. – I motivi del ricorso principale propongono avverso la sentenza impugnata censure non sempre perspicue, che possono peraltro essere come di seguito riassunte:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 645 c.p.c., avendo la corte territoriale omesso di pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo opposto; nonche’ degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere essa compensato le spese;

2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata compensato le spese di lite, che, in assenza di adesione all’eccezione di incompetenza, avrebbero dovuto gravare sulla parte opposta, e per avere omesso di motivare al riguardo, essendosi limitata ad addurre i “giusti motivi”.

Nel ricorso incidentale la banca denunzia, dal suo canto:

1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (si menziona nel corso del motivo l’articolo 1362 c.c.), o vizio di motivazione sotto ogni aspetto, perche’ il rapporto tra le parti si e’ svolto anche presso la sede centrale in (OMISSIS), come risulta dall’intestazione del modulo fideiussorio, ove si legge “Sede centrale”;

2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (si menziona nel corso del motivo l’articolo 1362 c.c.), o vizio di motivazione sotto ogni aspetto, perche’ il contratto di fideiussione recava in calce una postilla relativa alla sottoscrizione specifica della clausola, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., onde cio’ palesava che la competenza prescelta fosse quella del Tribunale di Sondrio;

3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (si menziona nel corso del motivo l’articolo 1362 c.c.), o vizio di motivazione sotto ogni aspetto, perche’ dalla clausola n. 16 si desumono esistere due fori alternativi, quello della circoscrizione della filiale e quello della circoscrizione della sede centrale, ma la corte d’appello non lo ha rilevato.

2. – Il ricorso principale e’ inammissibile, ma si converte in regolamento di competenza.

2.1. – Il ricorrente si duole dell’omessa dichiarazione di nullita’/revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre la decisione sulla competenza e’ oggetto del ricorso incidentale.

La Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, compensando le spese del giudizio, ma omettendo di revocare espressamente il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del primo Ufficio.

Tale sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza. Invero, le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, anche se di secondo grado, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’articolo 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Cass. 7 maggio 2015, n. 9268; 23 maggio 2003, n. 8165).

Il principio e’ stato affermato da questa Corte anche con riferimento alle ipotesi inverse, in cui sia stata invece emessa la declaratoria di nullita’ e la revoca del decreto, e che resta, pero’, decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto incidenter tantum sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, assorbendo in tal modo la statuizione sulla competenza l’intera portata della relativa sentenza, da impugnare necessariamente con il regolamento (Cass. 4 febbraio 2009, n. 2729; 23 maggio 2003, n. 8165; 26 marzo 2003, n. 4478); cosi’ come pronuncia consequenziale alla dichiarata incompetenza e’ anche quella che abbia provveduto sulle spese processuali (Cass. 23 maggio 2003, n. 8165; 18 agosto 1997, n. 7661); il principio e’ esteso alle pronunce sulla competenza emesse in grado di appello, pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, le quali sono quindi impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, configurandosi come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. 12 novembre 1999, n. 12586; 18 agosto 1997, n. 7661).

Ne consegue che, in tali ipotesi, e’ inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilita’ di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall’articolo 47 c.p.c., comma 2 (Cass. 7 maggio 2015, n. 9268; 18 agosto 1997, n. 7661).

Sulla base di tali condivisibili approdi, occorre verificare di ufficio se possa ricevere applicazione il principio della conversione dell’inammissibile ricorso per cassazione in istanza per regolamento di competenza.

2.2. – Perche’ possa attuarsi la conversione, il ricorso deve presentare i requisiti di sostanza e di forma dell’istanza di regolamento e rispettare il termine perentorio di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 2.

Ai fini della tempestivita’ della proposizione del regolamento di competenza, ove manchi in atti il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunziato sulla competenza, occorre verificare se detta comunicazione si sia perfezionata in altro modo equipollente, e solo in mancanza deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza stessa, in tale ultimo caso considerandosi tempestivo il ricorso che sia stato notificato alla controparte nel termine di un anno da tale data, previsto dall’articolo 327 c.p.c. (cfr. es. Cass., ord. 16 maggio 2003, n. 7720).

In particolare, reputa il Collegio che, ove il ricorrente abbia ritirato la copia autentica della sentenza, si compie un atto in tutto equipollente alla comunicazione mediante biglietto di cancelleria, posto che con l’estrazione di copia autentica la parte acquisisce conoscenza legale del provvedimento, all’esito di un’attivita’ istituzionale della cancelleria, la quale necessariamente comporta l’individuazione del soggetto che richiede la copia e del soggetto che la ritira, nonche’ l’annotazione della data di rilascio della copia stessa (cfr. Cass. 11 giugno 2012, n. 9421; 2 ottobre 2008, n. 24418).

Nella specie non risulta che la sentenza, pubblicata il 4 marzo 2009, sia stata comunicata, ne’ notificata, mentre il rilascio della sua copia autentica e’ avvenuto il 14 luglio 2009 ed il ricorso e’ stato notificato dal ricorrente il 20 e 22 luglio 2009 (fra l’altro, entro il termine lungo): onde e’ da reputare rispettato, in definitiva, il termine dalla legge richiesto per la proposizione dell’istanza di regolamento di competenza. Concorrendo, pertanto, le condizioni all’uopo necessarie, il ricorso si converte in istanza di regolamento di competenza.

3. – Cio’ posto, il primo motivo e’ in parte infondato ed in parte inammissibile.

3.1. – Infondato e’ il motivo nella sua prima parte, laddove si duole della violazione e della falsa applicazione degli articoli 112 e 645 c.p.c..

Va rilevato che, sebbene la sentenza impugnata non abbia espressamente provveduto alla revoca del decreto ingiuntivo, tale statuizione e’ da ritenere ivi implicita.

Questa Corte ha gia’ reputato, in altri casi, che si debba ravvisare una declaratoria implicita di nullita’ del decreto ingiuntivo nell’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione, senza dichiarare nullo il decreto, ma prendendo atto dell’adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime (Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 15 dicembre 1999, n. 14075), come pure nella sentenza con cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto (Cass. 9 novembre 2004, n. 21297; 4 gennaio 1995, n. 139; 25 settembre 1991, n. 10007).

Pertanto, ove il giudice dell’opposizione a Decreto Ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che e’ poi anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente; in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non e’ piu’ propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che piu’ non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovra’ svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall’articolo 645 c.p.c., comma 2, ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem (cfr. Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 11 ottobre 1995, n. 10586).

In conclusione, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, ma contiene, ancorche’ implicita, la declaratoria di invalidita’ e di revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il giudice dell’opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo, emesso sul presupposto di tale competenza.

Ne deriva l’infondatezza del motivo in parte qua.

3.2. – La parte del motivo che richiama le norme sulle spese di lite e’ inammissibile, non formulando il dovuto quesito di diritto (e sembrando peraltro frutto di mero lapsus calami, posto il contenuto del motivo che segue).

4. – Il secondo motivo e’ infondato.

Sebbene fosse mancata l’adesione all’eccezione di incompetenza, il giudice adito ben poteva, nell’esercizio del suo potere discrezionale, compensare le spese di lite, in virtu’ del consolidato principio secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali e prima delle modifiche all’articolo 92 c.p.c., in forza della Legge 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile ratione temporis a tutti i giudizi instaurati successivamente al 1 marzo 2006) e della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 4 luglio 2009), il sindacato della corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (fra le tante, Cass. 5 aprile 2003, n. 5386).

5. – Il ricorso incidentale e’ inammissibile, per mancanza di idonei quesiti di diritto, posto che tutti quelli formulati contengono una sostanziale ripetizione del contenuto del motivo stesso e sono densi di valutazioni, dando per scontato cio’ che, invece, e’ oggetto del giudizio.

6. – Le spese vengono interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero tra le parti le spese di lite.

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