Cassazione 6

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 26 gennaio 2016, n.1369

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1999, [Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale (ISVEIMER) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. , chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di L. 1.095.799.772, oltre interessi di mora, a titolo di restituzione del mutuo agevolato erogato in favore di detta società, e garantito con fideiussioni rilasciate dai soci.
1.1. I convenuti si costituivano, opponendosi alla pretesa e spiegando domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna dell’SVEIMER s.p.a. al risarcimento dei danni subiti per la condotta inadempiente agli obblighi contrattuali sul medesimo incombenti e per l’abuso di posizione dominante, a loro dire posti in essere dall’istituto attore. Nel giudizio interveniva volontariamente, ai sensi dell’art. 111, co. 3, c.p.c., la Società per la Gestione di Attività (S.G.A.) s.p.a., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, per essere divenuta cessionaria dei crediti vantati dall’ISVEIMER s.p.a. nei confronti dei convenuti.
1.2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1932/2005, depositata il 18 febbraio 2005, accoglieva la domanda, condannando la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. , in solido, al pagamento della somma di Euro 695.338,28, oltre agli interessi moratori ed alle spese del giudizio, e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
2. Avverso tale decisione proponevano appello la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. , con atto di citazione notificato il 31 maggio 2005. Il gravame veniva, peraltro, rigettato dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 322/2009, depositata il 30 gennaio 2009, e notificata il 14 aprile 2009.
2.1. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure riteneva che la risoluzione del contratto di mutuo agevolato da parte dell’ISVEIMER s.p.a., in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 7 del contratto, e la conseguente revoca del contributo in conto interessi da parte del Ministero delle Attività Produttive, fossero da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta inadempiente degli appellanti all’obbligo di provvedere al pagamento degli interessi di preammortamento, ovverosia i frutti civili maturati sulle somme corrisposte prima dell’erogazione a saldo del finanziamento pattuito.
2.2. Di più, la decisione di appello accertava che l’attività industriale, in relazione la quale il finanziamento era stato concesso, non era stata attuata dalla società mutuataria.
3. Per la cassazione della sentenza n. 322/2009 hanno proposto, quindi, ricorso la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. nei confronti dell’Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale (ISVEIMER) s.p.a. in liquidazione e della Società per la Gestione di Attività (S.G.A.) s.p.a., affidato a quattro motivi.
4. Le società resistenti hanno replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.

Considerato in diritto

1. In via pregiudiziale, va rilevato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, proposta dalla S.G.A. s.p.a. deve reputarsi infondata.

1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la prova certa della data di effettuazione della notifica – che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 477/2002 e 28/2004, si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – ben può essere desunta anche dal timbro apposto sull’atto da notificare, recante il numero del registro cronologico e la data, con la specifica delle spese, ancorché non sottoscritta dall’ufficiale giudiziario. Si deve, invero, presumere che il timbro sia conforme all’annotazione su detto registro, che – in quanto atto pubblico – fa fede fino a querela di falso di quanto in esso riportato (cfr., ex plurimis, Cass. 15797/2005; S.U. 14294/2007; 7470/2008; 22003/2008; 13640/2013; 3755/2015).

1.2. Nel caso concreto, la sentenza di appello è stata notificata il 14.4.2009, ed il ricorso per cassazione risulta consegnato all’ufficiale giudiziario in data 12.6.2009, ossia nei sessanta giorni previsti dall’art. 325, co. 2 c.p.c., con decorrenza dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 326 co. 1, c.p.c.. Per cui la dedotta tardività della notifica di tale atto non può ritenersi sussistente.

2. Del pari deve essere considerata infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla S.G.A. s.p.a. e dall’ISVEIMER s.p.a., con riferimento ai quesiti di diritto formulati dai ricorrenti a corredo dei motivi di ricorso, atteso che questi -sebbene sintetici – si rivelano, nondimeno, idonei ad evidenziare, oltre alle violazioni di legge denunciate, il fatto decisivo controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente.

3. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, la Cevim s.a.s., di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. denunciano la violazione e falsa applicazione della l. n. 64 del 1986, nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c..

3.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, ad avviso dei ricorrenti, nell’escludere l’inadempimento dell’ISVEIMER s.p.a. con riferimento al contratto di erogazione di un mutuo di scopo, collegato alle agevolazioni in conto interessi, previste dalla legge 1 marzo 1986 n. 64, da parte dell’Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, laddove dalle risultanze istruttorie sarebbe, invece, emerso che il suddetto istituto non aveva istruito la pratica necessaria per dare l’avvio alla concessione di dette agevolazioni. Tale inadempienza dell’ISVEIMER avrebbe, pertanto, legittimato, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’inadempimento relativo al mancato pagamento degli interessi di preammortamento, da parte della mutuataria Cevim s.a.s. e dei suoi garanti; con la conseguenza che la risoluzione del contratto di finanziamento in questione non potrebbe essere imputabile a questi ultimi.

3.2. La censura è infondata.

3.2.1. Va osservato, in proposito, che la concessione di un c.d. credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, che intercorre tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo rapporto è, invece, rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, e con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico è, peraltro, di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l’istituto finanziario lo abbia regolato in modo da poter convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo (cfr. Cass.S.U. 13046/1997; Cass. 1400/1999).

3.2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto, la Corte di Appello ha accertato che, in data, 24.7.1991, la Cevim s.a.s. stipulava con l’ISVEIMER s.p.a. un contratto di finanziamento con ‘contributo in conto interessi’, ai fine della realizzazione, in Vibo Valentia, di un impianto per la produzione di prodotti ittici e carni surgelate. A tale contratto era collegato il contributo in conto interessi che l’Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno avrebbe dovuto accordare, provvedendo a pagare una parte degli interessi del mutuo all’istituto finanziatore. Senonchè, essendosi la società mutuataria resa inadempiente all’obbligo di pagare gli interessi di preammortamento, ovverosia i frutti civili maturati sulle somme corrisposte prima dell’erogazione a saldo del finanziamento pattuito, ed essendo stata accertata ‘la mancata attuazione di attività produttiva (insediamento di impianto industriale destinato alla produzione di prodotti ittici e carni surgelate)’ (p. 4 dell’impugnata sentenza), l’ISVEIMER s.p.a. provvedeva a risolvere il contratto di mutuo, in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 7 di detto contratto. Di conseguenza, il Ministero per le attività produttive – preso atto della mancata erogazione del finanziamento – revocava il connesso contributo in conto interessi.

3.2.3. Orbene, da quanto precede deve inferirsi che la risoluzione di entrambi i rapporti è senza dubbio alcuno da ascrivere al comportamento inadempiente della Cevim s.p.a. e dei suoi fideiussori C.V. , P.R. e C.D. . Sicché è del tutto evidente che i medesimi, in quanto del tutto inadempienti alle fondamentali obbligazioni assunte (realizzazione dell’impianto industriale e pagamento delle rate di preammortamento), senza che fosse stato, per converso, evidenziato un significativo e determinante inadempimento dell’istituto finanziatore, non potevano in alcun modo avvalersi dell’eccezione dilatoria di cui all’art. 1460 c.c..

3.3. Il motivo in esame va, pertanto, rigettato. 4. Con il secondo motivo di ricorso, la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 7 e 356 c.p.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c..

4.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello abbia negato l’ingresso ai mezzi di prova (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., assunzione di informazioni presso la BEI, prova per testi, nuova c.t.u.), diretti a dimostrare il fondamento della domanda di risarcimento proposta dalla Cevim s.a.s. e dai garanti, sulla base del criterio della ‘decisività’, in luogo di quelli dell’ammissibilità e rilevanza, cui farebbero riferimento esclusivo gli artt. 183, comma 7, e 356 c.p.c.. Tali mezzi di prova – sebbene ritualmente dedotti nel primo grado di giudizio – non erano stati, difatti, ammessi, peraltro senza un motivato provvedimento, dal Tribunale, ad eccezione della c.t.u., le cui risultanze, tuttavia, ritenute carenti ed insufficienti, avrebbero richiesto – a parere dei ricorrenti – una rinnovazione delle indagini. Epperò, l’ammissione dei mezzi suindicati sarebbe stata denegata dal giudice sulla base di un criterio, quello della ‘decisività’, che non troverebbe previsione alcuna nelle disposizioni di legge che si assumono violate.

4.2. Il motivo è infondato.

4.2.1. Va osservato, al riguardo, che l’inammissibilità di una prova in grado d’appello, per difetto di novità, ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c., ricorre ove il mezzo istruttorio si identifichi con quello già espletato in prime cure, ovvero sia diretto a contrastarne i risultati, e non anche, pertanto, nel caso in cui la relativa istanza, pur se in precedenza avanzata al primo giudice, non sia stata dal medesimo presa in considerazione, talché alla prova richiesta non si sia dato corso (Cass. 1326/1977; 1379/1979; 3439/1982). E tuttavia, il mezzo istruttorio in parola – sebbene non possa considerarsi nuovo, ai sensi della disposizione succitata – è pur sempre soggetto, ai fini del suo ingresso nel giudizio di appello, alla valutazione di ‘indispensabilità’ imposta dal comma 3 dell’art. 345 c.p.c., nel testo previgente applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis.

4.2.2. Ebbene, in tema di prova nel giudizio di appello, ‘l’indispensabilità’ richiesta dall’art. 345, co. 3, c.p.c., non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti (condizione di ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale. Il che equivale a dire che i nuovi mezzi articolati in appello devono essere ‘decisivi’ ai fini della risoluzione della controversia. Sicché è evidentemente rimessa alla discrezionalità dell’organo giudicante – con il limite della inammissibilità di istanze istruttorie dalle quali la parte fosse decaduta in prime cure – la verifica della decisività o meno delle nuove, costituende prove (Cass. 12118/22003; 12792/2007; 27829/2009).

4.2.3. Ne discende, pertanto, che nessuna censura può essere mossa, nel caso concreto, alla decisione di appello, laddove ha ritenuto – peraltro, con motivazione del tutto coerente ed adeguata – di escludere nel giudizio di seconde cure mezzi di prova sforniti del requisito della decisività,

4.2.4. Sotto il profilo motivazionale, invero, la sentenza di appello si palesa del tutto immune da addebiti, avendo la Corte esposto dettagliatamente le ragioni per le quali ogni singolo mezzo istruttorio richiesto dagli appellanti era da considerarsi inammissibile, per genericità, inconferenza, o per l’evidente carattere esplorativo della richiesta.

4.3. Per tali ragioni, il mezzo non può, di conseguenza, trovare accoglimento.

5. Con il terzo e quarto motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Cevim s.a.s. di C.V. & C, nonché C.V. , C.D. e P.R. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del contrato di mutuo intercorso tra le parti e dell’art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976, nonché l’insufficiente e con-traddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c..

5.1. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte territoriale abbia escluso – peraltro, sulla base di una motivazione del tutto incongrua – che i tassi pattuiti nel contratto di finanziamento per cui è causa (art. 5) fossero superiori alla soglia antiusura di cui alla l. n. 108 del 1996, recependo acriticamente le erronee conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.. Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto, poi, del fatto che – ai sensi del d.lgs. n. 7 del 1976 – in relazione alle rate semestrali del mutuo non ancora scadute alla data della risoluzione del contratto, il mutuatario avrebbe dovuto pagare la sola quota di capitale residuo, e non anche gli interessi in essa conglobati.

5.2. Le censure sono inammissibili sotto diversi profili.

5.2.1. Anzitutto, non può di certo essere assunta nel paradigma del vizio di violazione di legge la pretesa violazione, da parte della Corte di Appello, dell’art. 5 del contratto di mutuo stipulato dalle parti in causa. La violazione di norme contrattuali di diritto comune, non munite di efficacia obbligatoria generale (come gli accordi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro) non è, invero, ipotesi riconducibile alla violazione di ‘norme di diritto’, oggetto della previsione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., tali norme essendo essenzialmente individuabili nelle fonti del diritto di cui all’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. 13026/1999).

5.2.2. Il riferimento, poi, all’art. 15, del d.P.R. n. 7 del 1976 è del tutto erroneo, atteso che tale disposizione attiene al mutuo fondiario (Cass. S.U. 12639/2008), che – a differenza della fattispecie oggetto di causa – non è un mutuo di scopo (Cass. 4792/2012).

5.2.3. Quanto alle critiche mosse alla espletata c.t.u., le censure difettano, infine, di autosufficienza.

5.2.3.1. Va, per vero, osservato al riguardo che la parte, che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, la parte ha, infatti, l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 13845/2007; 16368/2014).

5.2.3.2. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno, per contro, in alcun modo riprodotto nel ricorso i contestati passi dell’elaborato peritale, concernenti il calcolo degli interessi e la determinazione delle rate semestrali del mutuo non ancora scadute.

5.3. Anche i motivi in esame – in quanto inammissibili – vanno, pertanto, disattesi.

6. Per le ragioni suesposte, il ricorso proposto dalla Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché da C.V. , C.D. e P.R. , deve, di conseguenza, essere integralmente rigettato.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge, per ciascuno dei controricorrenti.

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