Il giudice nella motivazione della sentenza dove si liquida il risarcimento del danno non patrimoniale, nella specie parentale, deve differenziare la posizione dei soggetti danneggiati che hanno agito in giudizio. Più in particolare, l’indagine deve essere condotta: a) da un lato tenendo conto della “doppia dimensione fenomenologica” del danno derivante dalla lesione (da ogni lesione)...
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30379. E’ illegittima la liquidazione del danno biologico operata mediante l’aumento del 50% del danno parentale.
E’ illegittima, perché non effettuata secondo i criteri tabellari milanesi, la liquidazione del danno biologico operata mediante l’aumento del 50% del danno parentale. Ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30379 Data udienza 9 novembre 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott....
Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 3 maggio 2011, n. 9700. Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto
Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati Sul punto cfr. Corte di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 ottobre 2016, n.21230
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, se è pur innegabile la necessità di conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con l’esigenza di evitare il pericolo di una dilazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo a bilanciare le evidenziate...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 aprile 2016, n. 14768. Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento. Non è sufficiente, a questo fine, dichiarare l’esistenza di un vincolo familiare con il deceduto, bensì occorre dimostrare sia la sussistenza della relazione parentale, sia la sua intensità. Tali questioni attengono al merito della pretesa e condizionano la risarcibilità del danno lamentato
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 aprile 2016, n. 14768 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 8 Maggio 2015 in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bassano del Grappa, il quale aveva riconosciuto la responsabilità di Sp.Le. per il reato di omicidio...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2015, n. 12717. Il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com’è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, è stato riconosciuto alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono”. Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi prevedono – con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela – una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell’edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro; per quanto emerge dai “criteri orientativi” che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”. Deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare – come ha fatto la Corte d’appello – la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12717 Svolgimento del processo Cr.Va. e S.L. convennero in giudizio l’Azienda ASL Roma (…) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari dell’Ospedale di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15009. I genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia. Trattandosi, però, di un diritto non automatico, i genitori, per dare prova della frustrazione di quell'aspettativa, hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio; la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 11 luglio 2014, n. 15009 Ritenuto in fatto S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. X del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio M.M. , di poco meno di tre anni di età, conseguente a...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 luglio 2014, n. 15491. Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE Sezione III SENTENZA 8 luglio 2014, n.15491 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 9/11 settembre 1997, L.C.I. e C.G. convennero, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, T.R. e la società Allsecures Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e quali eredi...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 ottobre 2012, n.17320. In tema di danno parentale biologico e morale e tutela del bene della vita
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE SENTENZA 11 ottobre 2012, n.17320 RITENUTO IN FATTO Il (omissis), una potente auto Bmw condotta da D.A..T. , con a bordo il giovane ventunenne P..B. , a causa della forte velocità usciva dalla sede stradale finendo contro un albero. La vettura a seguito dell’urto prendeva fuoco e...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2011, n. 17871. Nel caso di danno parentale, il danno morale del parente ed il danno per la perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita al momento in cui la perdita è percepita è quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che la componente del complesso pregiudizio, che va interamente risarcito
Corte di Cassazione,sezione III, sentenza 31 agosto 2011, n. 17871. Nel caso di danno parentale, il danno morale del parente ed il danno per la perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita al momento in cui la perdita è percepita è quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che...