Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30379. E’ illegittima la liquidazione del danno biologico operata mediante l’aumento del 50% del danno parentale.

E’ illegittima, perché non effettuata secondo i criteri tabellari milanesi, la liquidazione del danno biologico operata mediante l’aumento del 50% del danno parentale.

Ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30379
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24218/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) quale assegnataria del ramo d’azienda di (OMISSIS) SCPA, in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del legale rappresentante nella qualita’ di direttore giuridico (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in (OMISSIS), presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS) quale assegnataria del ramo d’azienda di (OMISSIS) SCPA, in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del legale rappresentante nella qualita’ di segretario generale (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1548/2014 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 01/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2011 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano davanti al Tribunale di Sassari, per il risarcimento dei danni a loro derivati da sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) nel quale era deceduto il loro figlio per responsabilita’ di (OMISSIS), assicurato con (OMISSIS); quest’ultima e (OMISSIS) si costituivano resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 1 dicembre 2014, condannava le convenute al risarcimento dei danni “nei limiti di cui in motivazione”, detratto l’acconto versato. Avendo le compagnie assicurative proposto appello principale, e i coniugi appello incidentale, con ordinanza 10-14 luglio 2015 pronunciata ex articolo 348 ter c.p.c., la Corte d’appello di Sassari li dichiarava inammissibili.

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