Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30379. E’ illegittima la liquidazione del danno biologico operata mediante l’aumento del 50% del danno parentale.

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Le due compagnie assicurative hanno proposto ricorso, articolato in quattro motivi.
Il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2059 e 1226 c.c., per avere il Tribunale liquidato il danno non patrimoniale con una duplicazione risarcitoria, assommando il danno parentale e il danno biologico, benche’ si trattasse per entrambi i coniugi dello stesso danno, come sarebbe emerso dalla c.t.u.; liquidando il danno parentale in misura massima con ulteriore aumento del 50%, il Tribunale, in sostanza, avrebbe liquidato due volte lo stesso danno.
Il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2059 e 1226 c.c., per liquidazione di danno non patrimoniale nel massimo delle tabelle milanesi per il danno parentale, con l’aumento di un ulteriore 50%.
Il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., per indebita personalizzazione del danno parentale sulla base di una non provata modificazione delle abitudini di vita e dei rapporti interpersonali dei danneggiati. Lamentano le ricorrenti che il c.t.u. avrebbe argomentato soltanto sulle dichiarazioni delle parti, “non attenendosi alle emergenze processuali”; e invece il danno non patrimoniale nella sua componente di danno alla vita di relazione dovrebbe essere provato. Nel caso in esame, il giudizio peritale si sarebbe retto, al contrario, su presupposti di fatto non allegati specificamente e comunque non dimostrati, cio’ comportando violazione della ripartizione dell’onere probatorio.
Il quarto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo per avere il Tribunale operato una indebita personalizzazione del danno parentale sempre per la non provata modificazione delle abitudini di vita e dei rapporti interpersonali. Il fatto della mancata allegazione e della mancata prova da parte degli attori dello sconvolgimento appunto delle loro abitudini di vita e delle loro relazioni nonche’ dell’inammissibile recepimento delle suddette circostanze nelle valutazioni peritali era stato, osservano le ricorrenti, posto in discussione nell’atto d’appello (si richiama la pagina 12 di quest’ultimo); si invoca altresi’ quanto gia’ addotto nel terzo motivo.
Dal ricorso si sono difesi i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) con controricorso, presentando altresi’ ricorso incidentale contenente un unico motivo.
Quest’ultimo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2059 c.c.: avrebbe errato il Tribunale utilizzando come criterio della liquidazione del danno biologico le tabelle milanesi in ordine al danno parentale, indicando poi per il danno biologico il 50% del massimo previsto per il danno parentale. Rilevano i ricorrenti che il giudice di merito puo’ avvalersi di criteri diversi da quelli delle tabelle milanesi, ma cio’ non toglie che nel caso in esame il parametro scelto dal Tribunale – il danno biologico come 50% del danno parentale – porterebbe ad un importo inferiore a quello che si raggiungerebbe se fossero state applicate le tabelle del Tribunale di Milano.
Dalla c.t.u. espletata sarebbero emerse per entrambi gli attuali ricorrenti gravi lesioni alla salute di genere psichico, per cui il consulente avrebbe quantificato un danno biologico permanente, inclusivo a suo avviso dei danni morali, per patologia psichiatrica del 45% per la (OMISSIS) e del 50% per il (OMISSIS), escludendo peraltro da tali valutazioni “la stima delle ripercussioni esistenziali”. Il danno biologico – diverso da quello parentale in quanto attinente a diverso bene giuridico – nel caso in esame sarebbe stato risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c.: ritenutolo pertanto sussistente, il Tribunale avrebbe dovuto liquidarlo applicando gli articoli 2056 e 1226 c.c., equitativamente secondo le tabelle milanesi, come aveva fatto anche per il danno parentale. Tali tabelle costituirebbero un criterio preferenziale, secondo la giurisprudenza di legittimita’, sostituibile con un altro parametro se viene offerta una specifica motivazione al riguardo che evidenzi la presenza di ragioni concrete in tal senso, e cio’ qui sarebbe carente. Il Tribunale avrebbe pure effettuato un’errata percezione degli esiti della consulenza tecnica.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso incidentale, in considerazione del contenuto del suo unico motivo, e’ chiaramente opportuno sia esaminato per primo.
Premessa l’infondatezza della eccezione di tardivita’ del controricorso e del ricorso incidentale per quanto condivisibilmente evidenziato nella memoria (OMISSIS) – (OMISSIS), cui al riguardo si rimanda, deve constatarsi che il Tribunale ha effettuato la liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli attuali ricorrenti in conseguenza del fatto – in forza dell’articolo 2059 c.c., in quanto qualificato reato di omicidio colposo – argomentando nel senso che tale danno deve essere risarcito integralmente ma senza duplicazioni ne’ automatismi, e che anche il danno esistenziale non deve essere oggetto di duplicazione “liquidando sia il danno morale (inteso come sofferenza soggettiva) sia il danno da perdita del rapporto parentale”, e altresi’ che se il congiunto ha patito “un danno psichico (come accertato dalla c.t.u….) tale degenerazione patologica deve essere qualificata come danno biologico…ma devono essere evitate indebite duplicazioni”. Dopo queste (alquanto ripetitive) premesse, il giudice di prime cure osserva che la c.t.u. “esplica le voci del danno riconosciute, indicando nei postumi permanenti dei periziati anche il danno morale conseguente al disturbo depressivo maggiore come riscontrato”; dopo di che afferma peraltro che lo stesso c.t.u. non avrebbe “fornito elementi precisi per consentire una precisa comprensione delle voci di danno da lui indicato” e quindi dichiara che “tale sofferenza ulteriore non puo’ liquidarsi nella percentuale del danno biologico pari al 45% e 50% come stimato, in assenza di precisi e ulteriori riscontri di prova, ma consente, equitativamente, la applicazione dell’aumento di 1/2 della misura del danno parentale come liquidato”, cosi’ “evitando la duplicazione delle voci di danni”. E “in tal modo” si applicherebbero le tabelle del Tribunale di Milano (motivazione, pagine 5-6).
Il ragionamento del giudice confonde palesemente il profilo probatorio – a suo avviso, non sufficientemente adempiuto dagli attori nonostante gli esiti della c.t.u. – con la distinzione delle voci di danno che deve essere mantenuta per evitare di risarcire piu’ volte lo stesso danno. Asserisce, infatti che il c.t.u. non avrebbe “fornito elementi precisi” per identificare le voci di danno che aveva indicato: eppure, si ripete, aveva appena dato atto che il c.t.u. aveva riscontrato negli attori un disturbo depressivo maggiore, e poco dopo da’ altresi’ atto che il c.t.u. aveva quantificato un danno biologico del 45 e del 50%. In luogo allora di stimare idonea a dimostrare la sussistenza del danno biologico da depressione maggiore la consulenza tecnica che aveva disposto, il Tribunale, con un’argomentazione rapida quanto non agevolmente comprensibile, qualifica il danno biologico una “sofferenza ulteriore” che dovrebbe essere “equitativamente” risarcita mediante l’aumento del 50% della misura del danno parentale.
In ultima analisi, risulta evidente che la liquidazione del danno biologico non e’ stata effettuata secondo i criteri tabellari milanesi, e – comunque e soprattutto – e’ stata espletata mediante una “intrusione” nel parametro adottato dal giudice di un bene diverso, cioe’ quello sotteso al danno parentale (su cui ultimo v. Cass. sez. 3, 20 ottobre 2016 n. 21230, Cass. sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21060 e Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12146) convertito dal Tribunale, a ben guardare, in una sorta di “chiave” equitativa per la determinazione del quantum di un danno del tutto diverso. La fondatezza del motivo e’ dunque manifesta.
Peraltro, a questo punto, deve constatarsi che il primo motivo del ricorso principale denuncia, in sostanza, lo stesso error in iudicando del Tribunale, laddove lamenta che sia stato liquidato due volte lo stesso danno, ovvero il danno parentale, aumentato al 50% sul massimo tabellare in forza del “cumulo” operato dal giudice di merito con quello che, a ben guardare, solo formalmente ha considerato danno biologico, in realta’ sussumendolo appunto nel danno parentale. Per quanto appena osservato, anche questo motivo deve essere quindi accolto, e cio’ evidentemente assorbe – in considerazione del loro contenuto, sopra sintetizzato – gli ulteriori motivi del ricorso principale.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale e del primo motivo del ricorso principale, con conseguente rinvio alla corte territoriale in sezione diversa da quella che ha pronunciato l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello, l’accoglimento di entrambi i ricorsi nei limiti appena delineati comportando, infine, la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa in relazione con rinvio alla Corte d’appello di Sassari, compensando le spese del grado

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