Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 19 dicembre 2017, n. 30528. Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime

Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilita’ della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, e’ in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprieta’ contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale.

Sentenza 19 dicembre 2017, n. 30528
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4454-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3021/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati Acquarelli e Fanelli, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente (OMISSIS) impugna, articolando quattro motivi di ricorso, la sentenza n. 3121/2015 del 13 luglio 2015 della Corte d’Appello di Milano, che ha accolto l’appello di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e del (OMISSIS), riformato la sentenza del 17 luglio 2013 del Tribunale di Milano e percio’ rigettato le domande di (OMISSIS) e (OMISSIS), dirette ad ottenere la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a rimuovere la serra realizzata nel giardino privato del loro appartamento, compreso nel Condominio di (OMISSIS).
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si difendono con controricorso.

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