Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30921. Sono risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità

Sono risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità: la relazione causale delle prime con il secondo va apprezzata secondo il criterio della causalità adeguata.

Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30921
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16963/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso, unitamente all’avvocato (OMISSIS) difensore di se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA in persona del Presidente e l.r. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 322, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1872/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La domanda proposta, dinanzi alla sezione distaccata di Tropea del Tribunale di Vibo Valentia con citazione notificata il 07/11/2003, da (OMISSIS) contro l’Amministrazione Provinciale di quel medesimo Capoluogo per il risarcimento dei danni patiti a seguito di una sbandata con la sua autovettura in una scarpata contigua alla sede stradale, occorsagli il 16/12/2002, fu accolta in parte e, riconosciuta una paritaria concorrente colpa dell’attore per non avere egli osservato il limite di velocita’ esistente, ne’ tenuto andatura adeguata allo stato dei luoghi ed alle condizioni meteorologiche, gli furono riconosciuti postumi invalidanti permanenti in ragione del 28% e liquidati i danni in Euro 62.608,40 (oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino alla decisione, piu’ interessi legali sul totale da tale al soddisfo).
2. La relativa sentenza, depositata il 02/02/2010, fu gravata di appello dal (OMISSIS) e, in difetto di appello incidentale, l’adita corte territoriale ritenne irrilevante il titolo della responsabilita’ per l’operativita’ del concorso del fatto colposo del creditore anche in caso di sussunzione della fattispecie entro l’articolo 2051 c.c., respinse la doglianza sulla correttezza dell’applicazione delle tabelle e sull’omessa considerazione del danno morale, ma accolse in gran parte quella sull’inadeguatezza della liquidazione del danno da invalidita’ temporanea, con finale condanna al pagamento di ulteriori Euro 4.000 circa e rideterminato il carico delle spese (per la meta’ compensate e poste quelle per c.t.u. per intero a carico dell’appellata).

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