Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30921. Sono risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità

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3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 31/12/2014 col n. 1872, ricorre oggi il (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; e, per l’adunanza in camera di consiglio, non partecipata, del 16/11/2017, il Pubblico Ministero deposita le sue conclusioni scritte (di rigetto del ricorso) ed entrambe le parti memoria ai sensi, rispettivamente, del secondo e del terzo periodo dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, come inserito il Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, dal comma 1, lettera f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente si duole:
– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 163 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)”: in particolare rilevando che dall’atto di citazione si comprendesse chiaramente come fosse stata dedotta anche la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., sulla quale si era pure difesa controparte;
– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 3 (sic) 2697 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c., e in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione delle parti circa le non conformi caratteristiche del guard-rail alla L. 21 aprile 1962, n. 181, ed al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223”: in sostanza lamentando l’erroneita’ della valutazione del concorso della velocita’ e della sua elevatezza, dinanzi alla non conformita’ del guard rail alle regole tecniche vigenti;
– col terzo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 c.c., comma 1, articolo 2059 c.c., e dell’articolo 32 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), ed omesso esame di un fatto oggetto oggettivo (sic) decisivo per il giudizio costituito dalla valutazione della documentazione sanitaria e della c.t.u. medico – legale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)”: censurando non solo la decurtazione per il concorso in colpa invece negato, ma comunque siccome inadeguata – la liquidazione del danno biologico (sia quanto all’importo di Euro 100 pro die, inferiore a quanto previsto dalle tabelle di Milano, sia per le significative differenze con quanto queste avrebbero potuto consentire in relazione alla serieta’ delle lesioni patite);
– col quarto motivo, di “violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: deducendo l’erroneita’ della compensazione delle spese di lite per la meta’, siccome dovuta all’erroneo riconoscimento del concorso della colpa di esso danneggiato.
2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilita’: del primo motivo per difetto di interesse; del secondo, perche’ incentrato su censure di fatto o di merito, perche’ carente il ricorso della trascrizione dei passaggi salienti della consulenza tecnica di ufficio contestata, perche’ non configurabile un omesso esame nella valutazione comunque complessiva delle circostanze di fatto; del terzo, perche’ la personalizzazione e’ avvenuta ed e’ incensurabile e perche’ la documentazione sanitaria addotta come pretermessa non e’ stata trascritta in ricorso; del quarto, perche’ la compensazione delle spese e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice, non sindacabile in sede di legittimita’.
3. Il Pubblico Ministero rileva la carenza di interesse sul primo motivo e, del secondo, deduce l’inammissibilita’ in quanto involgente censure di merito alla ricostruzione da parte del c.t.u., ritenute assorbite le altre doglianze.
4. Nelle memorie, poi: il ricorrente ribatte invocando i principi ex articolo 2051 c.c., ed insistendo sulla circostanza della mancata indagine sull’idoneita’ del guard-rail, se costruito a norma di legge, ad assorbire l’impatto con il suo veicolo, nonche’ sul carattere apodittico dell’affermazione di una sua colpa concorrente; la controricorrente illustra ulteriormente le difese gia’ svolte.
5. Cio’ posto, il primo motivo e’ effettivamente inammissibile, per i difetto di interesse all’impugnazione sotto il profilo prospettato: la corte territoriale ha motivato esaurientemente – e correttamente –

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