Con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea, al fine della prova della decorrenza del termine di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, è sufficiente che il condominio dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità dì averne notizia. Sentenza...
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Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 21 settembre 2017, n. 21966. Condominio e l’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea
L’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalita’ di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione. Ne discendeche, in considerazione della “ratio”...
Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2017, n. 335
È valida, secondo il principio della “rappresentanza volontaria” la convocazione di assemblea su carta intestata alla società in accomandita semplice-amministratrice sottoscritta dal socio accomandante. Suprema Corte di Cassazione sezione II civile sentenza 10 gennaio 2017, n. 335 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi...
Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 3 novembre 2016, n. 22311
La presunzione di conoscenza da parte del destinatario ex art. 1335 c.c. della convocazione di assemblea inviata per posta raccomandata a.r. – e non recapitata per sua assenza (o di altri abilitato a riceverla) – si ha con l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale. È da tale momento – e non dalla consegna...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015. Convocazione assemblea condominiale: Onere del condominio provare non solo la spedizione, ma anche che l’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilita’ del suo contenuto) sia stato immesso nella cassetta postale del destinatario.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 aprile 2015, n. 8824. Nelle assemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioè i veri proprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo. Nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso, infatti, mancano le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza dei diritto volto, essenzialmente, alla tutela dei terzi di buona fede; e terzi, rispetto al condominio non possono essere ritenuti i condomini. D’altra parte, ed in generale, la tutela dell’apparenza del diritto non può essere invocata da parte del soggetto (nel nostro caso dal Condominio) che abbia trascurato di accertare l’effettiva realtà sui pubblici registri, contro ogni regola di prudenza. Del resto, il regime giuridico di pubblicità rappresenta un limite invalicabile all’operatività del principio dell’apparenza: pubblicità ed apparenza sono, infatti, istituti che si completano l’un l’altro, rispondenti alle medesime finalità di tutela dei terzi di buona fede; ma proprio per ciò stesso alternativi. La tutela dell’apparenza non può tradursi in un indebito vantaggio per chi abbia colpevolmente trascurato di accertarsi della realtà delle cose, pur avendone la concreta possibilità
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 aprile 2015, n. 8824 Svolgimento del processo P.E. con ricorso ex art. 1137 cc., ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Condominio di via (…) n. 170 Roma, per sentire dichiarare la nullità delle delibere condominiali assunte in data 27 marzo 1998 e...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 maggio 2014, n. 10338. In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea (v. Cass., sent. n. 17486 del 2006). Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 cod. civ., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato – che tra l'altro, nella specie, era intervenuto all'assemblea accettando la discussione sul merito delle questioni trattate – non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 13 maggio 2014, n. 10338 Svolgimento del processo 1. – D.U. convenne innanzi al giudice di pace di Bolzano e poi, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di quest’ultimo, in riassunzione innanzi al Tribunale di Bolzano, il Condominio (…), per impugnare ai sensi dell’art. 1137 cod.civ.,...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 ottobre 2013, n. 23218. Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 14 ottobre 2013, n. 23218 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sez. – Dott. RORDORF Renato – rel....