Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32857.
Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile la parte acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto
Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile che dia luogo alla formazione di un condominio, la parte acquirente di una parte di esso, salvo che il titolo non disponga diversamente, entra a far parte del condominio ipso jure et facto relativamente alle parti comuni ex art. 1117 c.c. esistenti al momento dell’alienazione e per addizione, man mano che si realizzano, di quelle ulteriori parti necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune, nonché di quelle che i contraenti, nell’esercizio dell’autonomia privata, dispongano comunque espressamente di assoggettare al regime di condominialità.
Ordinanza|| n. 32857. Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile la parte acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto
Data udienza 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Comunione e condominio – Condominio – Parti comuni
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29356/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1265/2019 depositata il 06/03/2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile la parte acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La (OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1265/2019 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 6 marzo 2019.
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) ed altri, indicati in epigrafe, e l’Ente (OMISSIS).
2. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., commi 2, 4-quater, e articolo 380 bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis del Decreto Legislativo n. 149 del 2022, ex articolo 35.
La ricorrente e il controricorrente (OMISSIS) hanno depositato memorie.
3. Il giudizio venne iniziato con citazione del 16 febbraio 2007 da (OMISSIS) s.a.s., che convenne dinanzi al Tribunale di Napoli l’ (OMISSIS), ed in esso intervennero i condomini del fabbricato “(OMISSIS)”. L’attrice domando’ che venisse accertata la sua proprieta’ della strada privata di collegamento fra (OMISSIS) e (OMISSIS) in comunione con gli acquirenti delle unita’ immobiliari site nei fabbricati “(OMISSIS)” e (OMISSIS), nonche’ con (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS); che venisse ordinata l’immediata sospensione dei lavori iniziati dall’ (OMISSIS) e che fosse conseguentemente dichiarato nullo l’atto con il quale lo stesso aveva deliberato l’installazione di un cancello.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 10204/2012, depositata il 21 settembre 2012, rigetto’ tali domande, ritenendo la strada di proprieta’ comune dei condomini partecipi dell’ (OMISSIS).
Propose appello la (OMISSIS), respinto dalla Corte di appello di Napoli.
Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile la parte acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto
3.1. La Corte d’appello di Napoli ha rilevato che la strada oggetto di lite faceva parte di un unico appezzamento di terreno in relazione al quale la societa’ attrice, originaria titolare, aveva ottenuto un’unica licenza di lottizzazione, e che sulle aree coinvolte erano poi stati realizzati i fabbricati condominiali di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). La sentenza impugnata ha quindi aggiunto: “(e)saminando i vari atti di vendita e, in particolare, dando rilevanza al contenuto del primo atto di cessione dall’originario unico proprietario, il primo giudice ha ritenuto che “fin dal primo atto di cessione di una porzione dell’intero suolo oggetto della licenza di lottizzazione, l’atto per notar (OMISSIS) del 15/12/54, la strada di collegamento tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) venne individuata come bene comune ai vari fabbricati che si sarebbero realizzati sull’area in relazione alla quale era stata ottenuta la licenza di lottizzazione. Tale qualificazione della strada era in linea con la sua naturale destinazione di consentire l’accesso dalla pubblica via ai vari edifici che dovevano essere realizzati”. Ed infatti nell’atto richiamato ed in cui risultavano acquirenti (OMISSIS) e (OMISSIS), l’ (OMISSIS) obbligandosi a costruire una strada carrozzabile di collegamento tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) stabiliva che la stessa sarebbe stata comune a tutti i proprietari dei fabbricati che sarebbero stati costruiti sul suolo lottizzato ed ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, con l’eccezione dell’ultimo tratto di metri ventitre’ e centimetri cinquanta prima dello sbocco di (OMISSIS), sul quale la venditrice e i suoi aventi causa avrebbero avuto solo una servitu’ attiva di passaggio”.
Affermata pertanto l’operativita’ dell’articolo 1117 c.c., la Corte d’appello di Napoli ha aggiunto: “(n)on risultando nell’originario atto costitutivo del condominio, e cioe’ nel primo atto di cessione di una porzione dell’intero suolo oggetto della licenza di lottizzazione, la vendita per notar (OMISSIS) del 1954, una riserva di proprieta’ in favore della venditrice ma anzi risultando chiaramente la volonta’ delle parti di rendere la strada oggetto del giudizio comune a tutti i proprietari dei fabbricati costruiti sul suolo lottizzato… l’individuazione della strada come bene comune ai vari edifici da costruire sull’unico suolo destinatario dell’unica licenza di lottizzazione non puo’ ritenersi superata dalle previsioni contenute nella vendita effettuata dall’Immobiliare in favore di (OMISSIS) e dei singoli acquirenti delle unita’ del fabbricato (OMISSIS)”.
Quanto alla censure dell’appellante sulla inoperativita’ dell’articolo 1117 c.c., rispetto a cose non esistenti ma “da costruire”, la Corte di Napoli ha replicato che “nel primo atto di alienazione della porzione del suolo oggetto di licenza di costruzione era previsto l’obbligo di costruire la strada come bene comune, in quanto destinata all’utilizzo di tutti i fabbricati che sarebbero stati costruiti, e il terreno dove la strada sarebbe stata realizzata era gia’ precisamente individuato nel piano di lottizzazione (ne’ essendo esso un bene futuro), sicche’ non vi e’ alcun dubbio sulla validita’ di tale previsione avente un oggetto determinato ed incidente sul regime proprietario del bene”.
Esclusa la comunione della strada vantata dall’attrice come limitata ad essa ed ai fabbricati “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e degli eredi (OMISSIS), i giudici di appello hanno considerato conseguentemente infondata la declaratoria di nullita’ ed inefficacia dell’atto con il quale l’Ente (OMISSIS) aveva deliberato la messa in opera del cancello con apertura elettrocomandata. La richiesta dell’appellante di pronuncia di nullita’ della Delibera perche’ avente per oggetto una innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1108 c.c., comma 2, e’ stata, invece, reputata inammissibile ex articolo 345 c.p.c., giacche’ formulata solo in appello.
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4. Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.a.s. deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1117 c.c., sotto piu’ profili, in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto costituito il supercondominio con la vendita dei primi due lotti di terreno quando non esisteva ancora alcun edificio. Inoltre, la strada oggetto del presente giudizio non era a quel tempo esistente. Si sostiene, cioe’, che la Corte d’appello ” non ha correttamente applicato l’articolo 1117 c.c., in tema di supercondominio, atteso che la nascita di quest’ultimo e’ stata fatta coincidere con il primo atto di cessione di una porzione dell’intero suolo, sul quale, all’epoca, non insisteva alcun edificio, e dunque non poteva configurarsi alcuna presunzione di comunione su nessun bene in ipotesi esistente”.
D’altra parte, con gli atti di cessione degli altri lotti l’alienante si era espressamente riservata la proprieta’ della strada, concedendo soltanto la servitu’ di passaggio, cosi’ superando la presunzione che si sarebbe voluta estendere ai suddetti acquirenti la comproprieta’ della strada. Del tutto irrilevante e’ poi la circostanza che i predetti acquirenti abbiano concorso alle spese di manutenzione della strada, trattandosi di un obbligo che e’ comunque a carico dei titolari della servitu’.
Il secondo motivo di ricorso deduce ancora la violazione dell’articolo 1117 c.c., in relazione al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, non essendosi la Corte d’appello di Napoli pronunciata in ordine al rilievo secondo cui l’articolo 1117 c.c., si applica solamente alle cose esistenti e non alle cose inesistenti.
I primi due motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, per l’evidente connessione, e sono da respingere.
4.1. Occorre premettere che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare instaurato nei confronti
dell’amministrazione condominiale – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell’articolo 34 c.p.c., che pero’ poi imporrebbe la partecipazione, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario – non puo’ rendersi una sentenza avente efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli (ex multis, Cass. n. 35794 del 2021). Ove invece l’accertamento della comproprieta’ di un bene sia invocato disgiuntivamente da un singolo condomino, l’efficacia di giudicato della decisione cui si perviene opera nei termini indicati dalla sentenza 13 novembre 2013, n. 25454, delle Sezioni Unite civili di questa Corte, a seconda, cioe’, che sia, o meno, favorevole alla comunione.
4.2. Va disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dai controricorrenti di inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, sia perche’ lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, sia perche’ le censure non si limitano a contrastare una soluzione di questioni di diritto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, ma pongono problemi di sussunzione della fattispecie concreta ricostruita a mezzo delle risultanze probatorie nelle norme di diritto asseritamente violate, nonche’ di motivazione.
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4.3. Il secondo motivo, ove inteso come censura di omesso esame circa un fatto storico, incorre piuttosto nella previsione d’inammissibilita’ del ricorso per cassazione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5 (vigente ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).
4.4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (formatosi con riguardo a fattispecie cui, come quella in esame, non era applicabile ratione temporis la disciplina normativa poi introdotta dalla L. n. 220 del 2012, mediante l’articolo 1117-bis c.c., e articolo 67 disp. att. c.c., commi 3 e 4), il cosiddetto supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a piu’ consomini autonomi.
4.5. Nella specie, si tratta, per quanto appare accertato nei gradi di merito, di strada privata interna posta in rapporto di accessorieta’ con una pluralita’ di edifici costituiti in distinti condomini, giacche’ oggettivamente e stabilmente destinata all’uso od al godimento di tutti i fabbricati. Rispetto a tale bene trova dunque applicazione la disciplina specifica del condominio, e percio’ opera la presunzione legale di condominialita’ ex articolo 1117 c.c..
Il primo passaggio induce dunque ad affermare che, quando una strada interna o un viale di accesso siano contestualmente legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, a piu’ condominii di unita’ immobiliari o di edifici, essi sono oggetto di proprieta’ comune a tutti i titolari delle porzioni individuali comprese nei diversi fabbricati, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., n. 1, sempre che non risulti il contrario dal titolo.
4.6. L’articolo 1117 c.c., consente, infatti, all’autonomia privata di disporre espressamente, al momento stesso della formazione del (super)condominio, un diverso regime delle parti di uso comune, nel senso, cioe’, sia di sottrarre alla condominialita’ parti elencate in tale norma, giacche’ necessarie o destinate all’uso comune, sia, al contrario, di convenire che taluni beni costituiscano comunque per volonta’ negoziale parti comuni, al fine di conferire loro una destinazione indisponibile senza il consenso di tutti e di estendervi il regime della indivisibilita’ ed inseparabilita’ che e’ proprio delle parti comuni indicate dall’articolo 1117 c.c., e che impedisce al singolo condomino di disporre di queste parti indipendentemente dalla sua proprieta’ esclusiva senza il consenso degli altri (Cass. n. 6036 del 1995; n. 7889 del 2000).
E’ altresi’ noto che l’individuazione delle parti comuni operata dall’articolo 1117 c.c., non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell’edificio in piu’ proprieta’ individuali. Tale “presunzione” dispensa il condominio o i singoli condomini dalla prova del diritto, essendo, piuttosto, onere del singolo condomino che pretenda l’appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell’articolo 1117 c.c., di dare prova della sua asserita proprieta’ individuale, senza che, tuttavia, a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell’atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall’iniziale unico proprietario che non si era riservato l’esclusiva titolarita’ del bene. Una volta che, in difetto di titolo derogatorio, sia sorta la comproprieta’ delle parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117 c.c., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprieta’ esclusiva – i quali comprendono “pro quota”, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni – la situazione condominiale e’ opponibile ai terzi dalla data dell’eseguita formalita’ (tra le tante, Cass. n. 3852 del 2020).
4.7. Le censure sollevate dalla ricorrente vanno dunque esaminate limitatamente a quel determinato titolo che aveva dato luogo alla formazione del supercondominio per effetto del primo frazionamento del complesso in proprieta’ individuali. In tale prospettiva, non riveste alcun rilievo decisivo ai fini della cassazione dell’impugnata sentenza il riferimento agli “atti di cessione degli altri lotti”, nei quali “l’alienante si era espressamente riservato la proprieta’ della strada, concedendo soltanto la servitu’ di passaggio”. Rimane piuttosto da verificare se nel titolo originario di costituzione del supercondominio vi fosse una eventuale chiara ed univoca volonta’ di riservare esclusivamente all’iniziale unica titolare del complesso (OMISSIS) s.a.s. la proprieta’ della strada privata di collegamento fra (OMISSIS) e (OMISSIS), di modo che la stessa avrebbe poi potuto validamente disporre del bene in favore dei propri successivi aventi causa. La mancata prova al riguardo resta a carico di chi pretende di essersi riservata l’appartenenza esclusiva del bene, come si e’ gia’ detto: in difetto di tale prova, infatti, deve essere affermata l’appartenenza del suddetto bene indistintamente a tutti i condomini (Cass. n. 3852 del 2020; n. 11195 del 2010; n. 5633 del 2002; n. 8152 del 2001; n. 4953 del 2001).
4.8. La Corte d’appello di Napoli ha correttamente individuato “quel determinato titolo” che aveva dato luogo alla formazione del supercondominio per effetto del primo frazionamento del complesso in proprieta’ individuali: “primo atto di cessione di una porzione dell’intero suolo oggetto della licenza di lottizzazione, l’atto per notar (OMISSIS) del 15/12/54″. In tale atto ” la strada di collegamento tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) venne individuata come bene comune ai vari fabbricati che si sarebbero realizzati sull’area in relazione alla quale era stata ottenuta la licenza di lottizzazione”. Ed ancora: “nell’atto richiamato ed in cui risultavano acquirenti (OMISSIS) e (OMISSIS), l’ (OMISSIS) obbligandosi a costruire una strada carrozzabile di collegamento tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) stabiliva che la stessa sarebbe stata comune a tutti i proprietari dei fabbricati che sarebbero stati costruiti sul suolo lottizzato ed ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, con l’eccezione dell’ultimo tratto di metri ventitre’ e centimetri cinquanta prima dello sbocco di (OMISSIS), sul quale la venditrice e i suoi aventi causa avrebbero avuto solo una servitu’ attiva di passaggio”.
4.9. La ricorrente obietta che al momento della vendita dei primi due lotti di terreno “non esisteva ancora alcun edificio” e che “la strada oggetto del presente giudizio non era a quel tempo esistente”.
L’inesistenza di alcun edificio e’ allegazione inammissibile, in quanto la questione non e’ esaminata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica, agli effetti dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “come” e “quando” avesse utilmente sottoposto al contraddittorio tale piu’ ampio tema di indagine, ne’ potendosi al riguardo svolgere nuovi accertamenti di fatto nel giudizio di cassazione.
5. Sulla inesistenza della strada in contesa, invece, la censura non ha fondamento. La Corte d’appello di Napoli ha ravvisato nel contratto che diede origine al condominio l’obbligo assunto dalla venditrice di realizzare una strada di collegamento tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), che avrebbe costituito un bene comune ai vari fabbricati insediati sul suolo oggetto della complessiva lottizzazione. Cio’ lascia configurare una di quelle ipotesi che in dottrina si sono definite di “contratto condominiale”, le quali comprendono sia situazioni in cui il condominio sorge comunque ex lege, e cioe’ perche’ a seguito del contratto si attua nel fabbricato quella situazione obiettiva supposta dall’articolo 1117 c.c., sia situazioni in cui una determinata cosa (ad esempio, proprio un’area, o un tratto di terreno, su cui creare una strada) non appare obbiettivamente destinata a piu’ immobili, ma detta destinazione sia prevista in apposito accordo tra gli interessati.
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5.1. Va richiamato quanto gia’ affermato da Cass. n. 918 del 1966 e cosi’ enunciato il seguente principio:
nel caso che il proprietario di un immobile, con l’atto che da’ luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento, ceda ad altri le soprastanti aree edificabili, l’acquirente, salvo che il titolo disponga in contrario, entra a far parte del condominio ipso jure et facto relativamente alle parti comuni ex articolo 1117 c.c., esistenti al momento dell’alienazione, nonche’ per addizione, man mano che si realizzano, di quelle ulteriori parti necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune, poste in relazione di accessorieta’ a piu’ unita’ immobiliari, condominii o edifici, come anche di quelle che i contraenti, nell’esercizio dell’autonomia privata, dispongano comunque espressamente di assoggettare al regime di condominialita’.
5.2. Cio’ e’ quanto risulta avvenuto in fatto nel titolo del 15 dicembre 1954, ove, come si e’ detto, cedendosi porzione del suolo oggetto della licenza di lottizzazione, i contraenti stabilivano che la strada di collegamento tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ancora da costruire, avrebbe costituito bene comune a tutti i proprietari dei vari fabbricati da realizzare sul suolo lottizzato.
5.3. Raggiunta tale conclusione, gli “ulteriori argomenti di conferma della natura comune della strada a tutti i fabbricati” che la Corte d’appello di Napoli sostiene di aver rinvenuto nella previsione negli atti di vendita “di una disciplina delle spese di manutenzione della strada in base alle tabelle millesimali”, o, ancora nelle pattuizioni contenute nei “due atti di cessione del 1954 e del 1955”, o “nel contenuto della Delib. 14 novembre 1954, adottata dall’assemblea dei soci dell’ (OMISSIS)”, o, infine, “negli elementi acquisiti nel corso dell’azione possessoria intentata dai condominii (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il Quadrifoglio” – argomenti in parte censurati dalla ricorrente -, risultano, in realta’, del tutto superflui. Nonostante l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, gli inutili riferimenti a questi dati per stabilire il regime dominicale della strada in contesa (al qual fine, come visto, rilevava unicamente la disciplina dell’articolo 1117 c.c., e quanto altrimenti stabilito nel titolo di costituzione del supercondominio) non rivestono alcuna influenza sulla pronuncia adottata, e, in quanto considerazioni fatte in via di abbondanza, si rivelano obiter dicta, non suscettibili di interesse ad impugnare per carenza di autonoma o concorrente decisivita’.
6.Il terzo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.a.s. lamenta la mancata pronuncia del primo giudice in merito alla eccezione sollevata di dichiarare nullo ed inefficace l’atto con il quale l’Ente di Gestione aveva deliberato l’installazione del cancello, innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1108 c.c., comma 2, perche’ pregiudizievole per l’interesse dei comproprietari. La ricorrente sostiene che “l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso comporta anche l’accoglimento del restante in relazione alla mancata pronuncia in ordine alla eccezione di nullita’ della Delibera, avente ad oggetto l’installazione del cancello”; che non e’ dirimente il rilievo di tardivita’ dell’allegazione della nullita’ della Delibera perche’ avente per oggetto una innovazione vietata, trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio; che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel “vizio di nullita’ del procedimento in quanto il giudice di appello non ha provocato il contraddittorio sulla questione della nullita’, in violazione dell’articolo 101 cpv. c.p.c.”.
6.1. Il terzo motivo del ricorso e’ per piu’ ragioni inammissibile.
Con esso si censurano per omessa pronuncia, e cioe’ per difetto di attivita’, ex articolo 112 c.p.c., vizi da far valere con la denuncia della violazione di una norma di diritto, in quanto la sentenza impugnata ha preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’ha risolta, seppur in maniera che la ricorrente reputa giuridicamente non corretta.
L’infondatezza della tesi a monte inerente alla effettiva estensione soggettiva della comproprieta’ di un bene, che nella specie la ricorrente assumeva limitata ad essa, ai fabbricati “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e degli eredi (OMISSIS), e percio’ sottratta alle attribuzioni deliberative dell’Ente (OMISSIS), comporta inevitabilmente a valle l’infondatezza della supposta illegittimita’ della innovazione disposta, per la quale occorre verificare che essa alteri la sostanza della comune in base agli interessi di tutti gli effettivi compartecipanti.
La Corte d’appello di Napoli, infine, non ha affatto posto “a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio”, come prevede l’invocato articolo 101 c.p.c., comma 2, ma, esattamente al contrario, ha escluso che fosse rilevabile la nullita’ della Delibera dedotta dall’appellante, sicche’ alcun contraddittorio andava ulteriormente provocato su di essa.
7. Il ricorso va percio’ rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione negli importi rispettivamente liquidati in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore di (OMISSIS) ed altri, come indicati in epigrafe, in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonche’ in favore dell’Ente (OMISSIS) in complessivi Euro 8.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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