Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile la parte acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32857.

Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile la parte acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto

Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile che dia luogo alla formazione di un condominio, la parte acquirente di una parte di esso, salvo che il titolo non disponga diversamente, entra a far parte del condominio ipso jure et facto relativamente alle parti comuni ex art. 1117 c.c. esistenti al momento dell’alienazione e per addizione, man mano che si realizzano, di quelle ulteriori parti necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune, nonché di quelle che i contraenti, nell’esercizio dell’autonomia privata, dispongano comunque espressamente di assoggettare al regime di condominialità.

Ordinanza|| n. 32857. Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile la parte acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto

Data udienza  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Comunione e condominio – Condominio – Parti comuni

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