Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28060.
La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto soggetta a prescrizione decennale l’obbligazione relativa al “sussidio integrativo” dovuto alla società che svolgeva per conto di un Comune il servizio di trasporto pubblico urbano, sul rilievo che la stessa necessitava di una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una ulteriore fase di liquidazione specifica del credito, soltanto previa autorizzazione dell’ente pubblico).
Ordinanza|| n. 28060. La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata
Data udienza 21 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Prescrizione civile – Termine – Prescrizioni brevi – Prestazioni periodiche con scadenza annuale o piu’ breve prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. – Obbligazioni periodiche e di durata – Caratteristiche – Fattispecie.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRICOMI Laura – rel. Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33428/2018 R.G. proposto da:
COMUNE di CAMPOBASSO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), come da procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;
– controricorrente –
nonche’ contro
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 255/2018 depositata il 03/07/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.
La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata
RILEVATO
CHE:
La controversia si inscrive nel contenzioso insorto tra la (OMISSIS) ((OMISSIS)) SRL, societa’ che svolgeva per il Comune di Campobasso il servizio di trasporto pubblico urbano in ragione di concessione stipulata il (OMISSIS), ed il medesimo Comune per il dedotto inadempimento del concedente quanto all’obbligo di corrispondere a (OMISSIS) il “sussidio integrativo” relativamente all’anno (OMISSIS) e ai primi quattro mesi dell’anno (OMISSIS), calcolato come differenza tra il costo di esercizio mensile ed il provento della vendita dei titoli di viaggio nello stesso mese, secondo quanto previsto e disciplinato nella convenzione.
Il giudizio di primo grado venne promosso da (OMISSIS) con atto di citazione del 25 febbraio 2005 svolto nei confronti del Comune di Campobasso, che chiese di chiamare in giudizio la Regione Molise; nel corso del giudizio fu effettuata CTU per quantificare il credito vantato; tuttavia, il giudizio si concluse sfavorevolmente per (OMISSIS). Il Tribunale di Campobasso dichiaro’ l’intervenuta prescrizione del credito, ritenendo applicabile la prescrizione breve quinquennale, di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4, ritenendo che l’obbligazione assunta dal Comune rientrava tra quelle periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralita’ e dalla periodicita’ delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, e preciso’ che si trattava di un’obbligazione nella quale la periodicita’ non era collegata esclusivamente alla presentazione di rendiconti ma anche e soprattutto ai successivi pagamenti; dichiaro’, inoltre, non luogo a provvedere sulla domanda svolta dal Comune nei confronti della Regione Molise.
Il gravame proposto da (OMISSIS) e’ stato accolto dalla Corte di appello di Campobasso.
Segnatamente, la Corte molisana ha ritenuto soggetta a prescrizione decennale l’obbligazione perche’ i presupposti per il pagamento non erano gia’ esistenti all’inizio di ogni mese, dovendosi di volta in volta controllare se si era verificata o meno la mancata copertura dei costi di gestione, per il mese in questione, con i proventi derivati dalla vendita dei titoli di viaggio in quanto, in caso contrario, l’obbligazione del Comune non sarebbe venuta ad esistenza; ha rimarcato, inoltre, che occorreva anche un’espressa richiesta da parte della societa’ e l’approvazione da parte del Comune affinche’ si potesse procedere al pagamento e per tali concomitanti ragioni ha escluso che l’obbligazione periodica potesse ritenersi perfetta, cioe’ definita sia nell’an che nel quantum e, quindi, solo da eseguirsi con scadenza periodica. Ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di atti che avevano interrotto la prescrizione decennale e ha accertato il diritto al pagamento determinando il quantum sulla scorta della CTU gia’ espletata in primo grado.
La Corte di appello ha, infine, respinto la domanda del Comune volta a far dichiarare unica obbligata la Regione Molise, richiamando i principi affermati da Cass. n. 18236/2002, e ha condannato il Comune alle spese di giudizio per entrambi i gradi.
Il Comune di Campobasso ha proposto ricorso con tre mezzi, corroborati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso depositata il 3 luglio 2018; (OMISSIS) ((OMISSIS)) SRL ha replicato con controricorso illustrato con memoria; la Regione Molise ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata
CONSIDERATO
CHE:
2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilita’ della costituzione dell’intimata Regione Molise, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli articolo 370 c.p.c. e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilita’, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020; Cass. 27557/2022).
3.1.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi:
I) In via principale, violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 c.c., comma 1, n. 4, articoli 2946 e 2943 c.c., anche in relazione agli articoli 1559 e 1562 c.c.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello, riformando sul punto la prima decisione, abbia ritenuto applicabile la prescrizione decennale ai crediti azionati dalla societa’ di trasporti, in luogo della prescrizione breve.
II) In via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente sostiene che la CA, errando, avrebbe determinato il quantum del credito, a mezzo CTU, senza avere prima esaminato il profilo sostanziale della causa ed accertato l’effettiva sussistenza e spettanza del credito ai sensi della legge, del contratto di concessione e di quanto allegato e provato dalle parti.
Dopo avere dedotto l’omesso esame, il ricorrente ripropone le eccezioni gia’ formulate, secondo le quali il “sussidio integrativo” non doveva essere piu’ corrisposto dal Comune in quanto, con la Legge Regionale n. 19 del 1984 risultava chiaro che non era piu’ un’obbligazione del Comune.
III) sempre in via subordinata, nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 2697 c.c. e ss. e articolo 62 c.p.c.
Il ricorrente contesta la sentenza in ordine all’effettivita’ ed alla quantificazione del credito e si duole che sia stata violata la disposizione di cui all’articolo 2697 c.c., che grava il creditore della allegazione e della prova del credito, rimessa invece al Consulente tecnico d’ufficio.
3.2.- Il primo motivo e’ infondato.
La decisione impugnata risulta conforme ai precedenti di legittimita’, con i quali e’ stato chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione e’ suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perche’ la natura periodica del credito deve essere originaria e non “derivata” (Cass. n. 17197 del 09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n. 22276 del 03/11/2016) sicche’ la disposizione stessa non e’ applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perche’, come nel caso di specie, si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito, come accertato dalla Corte di appello, che ha escluso l’avvenuta prescrizione previa verifica della ricorrenza di atti interruttivi.
3.3.- Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perche’ non si confrontano con la ratio decidendi e perche’ sollecitano un inammissibile riesame del merito.
Innanzi tutto, la Corte di appello nell’affermare l’esistenza del diritto al pagamento da parte di (OMISSIS), si e’ evidentemente riferita alla assenza della causa estintiva costituita dalla prescrizione breve, salvo poi tenere conto degli esiti della CTU, gia’ disposta ed eseguita in primo grado a contenuto evidentemente percipiente, che in concreto ha accertato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del credito, mediante l’esame della documentazione acquisita, anche all’esito delle deduzioni critiche della parte convenuta confluite nella consulenza suppletiva.
Inoltre, la Corte di appello ha espressamente affermato che la corresponsione del “sussidio integrativo” competeva al Comune e non alla Regione, richiamando il precedente specifico (Cass. n. 18236/2002), relativo alle medesime parti, anche se per anni immediatamente antecedenti, dal quale si desumeva che l’obbligo era rimasto a carico del Comune perche’ frutto di una precipua contrattazione tra la societa’ e l’ente comunale, anteriore all’entrata in vigore della normativa regionale e nazionale e non modificata contrattualmente.
Invero, Cass. n. 18236/2002 ha puntualmente chiarito che la normativa statale costituita dalla L. n. 151 del 1981, per la funzione che le era propria, non aveva inciso, ne’ poteva incidere sulla concessione di autolinee affidata alla (OMISSIS) dalla Comune di Campobasso e disciplinata, quanto al profilo patrimoniale, dalla convenzione del (OMISSIS) ed ha affermato che “In definitiva, la sola legge che poteva e doveva incidere sul rapporto concessorio per cui e’ causa, onde dare attuazione ai principi enunciati in questa materia dalle menzionate leggi statali, era proprio la successiva Legge Regionale Molise 19 del 1984…: la quale legge, infatti, ha dedicato alla gestione dei servizi in corso una specifica norma transitoria con la quale (articolo 17) ha disposto che la stessa poteva “essere proseguita sulla base delle situazioni gestorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” “in attesa della formazione, approvazione ed esecutivita’ dei programmi del trasporto pubblico locale”; ed alla quale legge conclusivamente doveva attenersi il Comune controricorrente, che non risulta abbia modificato o revocato neppure per l’anno 1984 la concessione, come era necessario per incidere sul profilo patrimoniale accessivo, convenuto dalle parti.”; il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione anzidetta – richiamata per relationem – prospetta inopinatamente una diversa interpretazione delle norme, nemmeno veicolata in una censura per violazione di legge.
Quanto all’esito della CTU gia’ espletata in primo grado, va rilevato che il ricorrente intende contestarla, sollecitando il riesame del merito, senza dedurre di avere svolto analoga critica nei motivi di appello – con evidente ricaduta sulla ammissibilita’ della censura – e deducendo una nullita’ per violazione degli oneri probatori che non trova riscontro nella decisione impugnata.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore di (OMISSIS) SRL.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).
La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della (OMISSIS) SRL che liquida in Euro 10.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply