La parziale riforma della decisione impugnata e la modifica alle spese del primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28136.

La parziale riforma della decisione impugnata e la modifica alle spese del primo grado

La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d’appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all’esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all’impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell’impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che, nel compensare per un terzo le spese del giudizio di primo grado, a seguito del parziale accoglimento del gravame, le aveva anche rideterminate in aumento rispetto alla decisione del tribunale, pur in mancanza di appello incidentale della parte interessata nonché di qualsivoglia concreta dipendenza dalla questione principale riformata).

Ordinanza|| n. 28136. La parziale riforma della decisione impugnata e la modifica alle spese del primo grado

Data udienza 11 luglio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Effetti della riforma o della cassazione appello – Riforma parziale della pronuncia di primo grado – Modifica del capo relativo alle spese – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie.

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