In tema di notifica a mezzo del servizio postale e la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28093.

In tema di notifica a mezzo del servizio postale e la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario

In tema di notifica a mezzo del servizio postale la legge n. 890/1982 consente, non diversamente da quanto dispone l’articolo 139 cod. proc. civ. per la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell’assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva. Di tale assenza o rifiuto, tuttavia, l’ufficiale postale o l’ufficiale giudiziario deve dare atto nell’avviso di ricevimento o nella relata. Ne consegue che è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio). Né, infine, tale assenza può desumersi o ritenersi altrimenti implicata dalla consegna stessa del piego al portiere: un siffatto ragionamento, infatti, equivarrebbe a eludere l’attestazione anzidetta e, con essa, la necessità di osservare l’ordine di preferenza nella consegna, che resterebbe di fatto vanificato (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte, pur correggendone la motivazione ai sensi dell’articolo 384, ultimo comma, cod. proc. civ., ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dal ricorrente contro la pronuncia di prime cure di nullità della notifica dell’atto di appello, siccome effettuata in violazione degli articoli 3 e 11 della legge n. 53/1994, non sanata dalla successiva rinnovazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 15 marzo 2007, n. 6021).

Ordinanza|| n. 28093. In tema di notifica a mezzo del servizio postale e la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario

Data udienza  19 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Notificazioni – Notifica a mezzo del servizio postale – Ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario – Ammissibilità – Condizioni – Successione preferenziale delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata – Osservanza ai fini della validità della notifica – Necessità – Notifica effettuata a mani del portiere dello stabile – Omessa attestazione nella relazione dell’ufficiale postale dell’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale – Nullità. (Legge, n. 890/1982, articolo 7; Cpc, articolo 139)

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