La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28060.

La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata

La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto soggetta a prescrizione decennale l’obbligazione relativa al “sussidio integrativo” dovuto alla società che svolgeva per conto di un Comune il servizio di trasporto pubblico urbano, sul rilievo che la stessa necessitava di una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una ulteriore fase di liquidazione specifica del credito, soltanto previa autorizzazione dell’ente pubblico).

Ordinanza|| n. 28060. La prescrizione quinquennale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata

Data udienza  21 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Prescrizione civile – Termine – Prescrizioni brevi – Prestazioni periodiche con scadenza annuale o piu’ breve prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. – Obbligazioni periodiche e di durata – Caratteristiche – Fattispecie.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *