Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 marzo 2018, n. 7426.

In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l’insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, commi 2 e 3, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, trovano applicazione anche nell’ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicche’ la loro violazione preclude le possibilita’ di valutare le condotte causative del recesso.

Sentenza 26 marzo 2018, n. 7426
Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4309/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
nonche’ da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 341/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2015 r.g.n. 3036/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato NICOLA PAGNOTTA per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del lavoro, la (OMISSIS) S.p.A., la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), societa’ del gruppo (OMISSIS), convenivano in giudizio (OMISSIS) assunto dalla (OMISSIS) S.p.A. il 3 gennaio 2005 con qualifica di dirigente e funzioni di direttore vendite (OMISSIS) s.r.l., quindi nominato amministratore delegato delle altre due societa’, poi licenziato dalla (OMISSIS) S.p.A. in data 19 maggio 2009 – per sentire accertare le sue responsabilita’ per violazione dei doveri di buona fede e correttezza connessi al suo rapporto di lavoro dirigenziale e l’inadempimento delle obbligazioni assunte in qualita’ di amministratore delegato, nonche’ per ottenere il risarcimento del danno.
(OMISSIS) si costituiva in giudizio per resistere alle domande e proponeva a sua volta domanda riconvenzionale in ordine alla mancanza di giustificatezza del licenziamento, nonche’ in ordine all’illegittimita’ della sua revoca quale amministratore delegato. Contestualmente formulava eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice del lavoro quanto alle domande relative alle sue responsabilita’ quale amministratore delegato della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l..
Il Tribunale, con ordinanza del 7/16 febbraio 2011, separava le cause e rimetteva dinanzi al Giudice ordinario quelle aventi ad oggetto le responsabilita’ del (OMISSIS) quale amministratore delegato e quelle introdotte con la domanda riconvenzionale volte a far accertare l’illegittimita’ dei provvedimenti di revoca da amministratore delegato. Quindi, con sentenza n. 4485/2011 del 10 ottobre 2011 dichiarava l’incompetenza funzionale del Giudice del lavoro in relazione alle domande gia’ oggetto di provvedimento di separazione di cui alla precedente ordinanza; riteneva, poi, il licenziamento non sorretto da giusta causa e condannava la (OMISSIS) S.p.A. al pagamento in favore del (OMISSIS) dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, dell’indennita’ supplementare nella misura di 21 mensilita’ e mezzo, delle differenze a titolo di t.f.r. per l’incidenza del preavviso, del risarcimento del danno per la mancata corresponsione del bonus retention in relazione ad un progetto a lungo termine.
Proposto appello da parte della (OMISSIS) S.p.A., la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riteneva il licenziamento sorretto non da giusta causa ma da giustificato motivo soggettivo e, per l’effetto, dichiarava non dovuti l’indennita’ supplementare ed il risarcimento del danno per la mancata percezione del bonus retention; confermava la decisione di primo grado quanto all’indennita’ sostitutiva del preavviso. I giudici del gravame cosi’ argomentavano: – non era stata specificamente impugnata la statuizione sulla competenza; – era inammissibile in appello la deduzione della sussistenza di un “distacco” del (OMISSIS) presso le altre societa’ del gruppo quale titolo da porre a fondamento della valutazione dei fatti a base del licenziamento; – non c’era la prova della riconducibilita’ al solo (OMISSIS) delle operazioni commerciali con le societa’ del Gruppo (OMISSIS) e quindi della garanzia fideiussoria prestata dalla (OMISSIS) a favore della (OMISSIS) S.p.A. (necessaria affinche’ quest’ultima concedesse i finanziamenti alle predette societa’); – egualmente non c’era la prova della riconducibilita’ al solo (OMISSIS) della decisione di accettare un rischioso piano di rientro cambializzato di ingente importo da parte della (OMISSIS) s.r.l. (che avrebbe determinato una esposizione finanziaria della (OMISSIS) s.r.l. ed un danno per quest’ultima) dovendosi anzi escludere, in relazione a tale operazione, un’autonoma iniziativa del dirigente; – non era stato dimostrato che il (OMISSIS) avesse preso contatti all’inizio di aprile 2009 in occasione della fiera (OMISSIS) di (OMISSIS) con il sig. (OMISSIS) (amministratore delegato della (OMISSIS) s.r.l.) per svolgere un’attivita’ in concorrenza con il Gruppo (OMISSIS); – era pure da escludersi che il predetto avesse partecipato a societa’ svolgenti attivita’ concorrenziale rispetto alla (OMISSIS) S.p.A. (tale non essendo l’attivita’ della (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) ne’ l’attivita’ della (OMISSIS) S.r.l.); – tuttavia gli elementi emersi in sede di istruttoria e gli accertamenti svolti in sede penale, pur non consentendo la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro, costituivano giustificato motivo soggettivo di licenziamento; – a tal fine erano rilevanti la partecipazione del (OMISSIS) alla gestione rivelatasi fallimentare dell’insolvenza del Gruppo (OMISSIS) ed il ruolo svolto dal medesimo quale amministratore delegato delle altre societa’ del gruppo (OMISSIS) (e cosi’, in particolare, il coinvolgimento della capogruppo in una vicenda penale di evasione fiscale c.d. “a carosello” volta a raggirare il meccanismo di funzionamento dell’IVA in cui il (OMISSIS) era imputato); – con riguardo a tale ultimo ruolo evidenziavano che i comportamenti ascrivibili al (OMISSIS) quale amministratore delegato di societa’ controllate al 100% da (OMISSIS) S.p.A., anche al di la’ della sussistenza o meno di un distacco, non potessero non avere riflessi sulla valutazione del datore di lavoro in ordine alla permanenza di un rapporto di carattere dirigenziale.
2. Contro la sentenza d’appello ricorre (OMISSIS) con due motivi.
3. Resiste la (OMISSIS) S.p.A. con controricorso e propone altresi’ ricorso incidentale affidato a quattro motivi cui il (OMISSIS) resiste con controricorso.
4. La societa’ ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 2 e 3, la violazione delle norme sulla competenza, in relazione allo svolgimento di attivita’ di amministratore delegato oltre che di dirigente, per il mancato rispetto da parte dei giudici d’appello del giudicato formatosi sul punto per la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano in merito alla separazione delle domande proposte dalle societa’ attrici (articolo 409 c.p.c., articolo 413 c.p.c., comma 1, articolo 40 c.p.c., comma 3, in relazione all’articolo 144 ter disp. att. c.p.c., ed all’articolo 50 bis c.p.c., comma 1, n. 5, articoli 31, 32, 34 e 35 c.p.c., articoli 2392 e 2393 c.c.). Sostiene che, a fronte di una disposta separazione delle cause per ragioni d’incompetenza funzionale non impugnata dalla (OMISSIS) S.p.A., non avrebbe potuto la Corte territoriale porre a fondamento della propria decisione circostanze relative all’attivita’ del (OMISSIS) quale amministratore delegato delle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. (poi (OMISSIS) s.r.l.), facendo cosi’ entrare surrettiziamente nel giudizio rimasto dinanzi al giudice del lavoro l’attivita’ del (OMISSIS) quale amministratore delegato che invece doveva formare oggetto del giudizio transitato davanti al Tribunale ordinario.
1.2 Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, articolo 27 Cost., comma 2, articolo 2697 c.c., comma 1, Decreto Legislativo n. 276 del 2000, articolo 30 e articolo 40 c.p.c., comma 3. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione, come validi addebiti al lavoratore, fatti e circostanze non accertati, ancora nella fase delle indagini o dedotti da brogliacci della p.g. di intercettazioni telefoniche non passate al vaglio della magistratura e neppure oggetto di specifica contestazione disciplinare, avrebbe ignorato la presunzione d’innocenza nonche’ il principio dell’onere della prova a carico del datore di lavoro.
2.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale la societa’ denuncia la violazione dell’articolo 2119 c.c. e dell’articolo 2104 c.c., in relazione all’articolo 360 c.c., n. 3. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che il dirigente che consenta il coinvolgimento di societa’ controllate al 100% dalla sua datrice di lavoro in processi penale e accertamenti amministrativi per gravi fatti di frode fiscale, addirittura con l’aggravante di risultare direttamente individuato negli atti penali quale concorrente nel reato, non possa essere licenziato per giusta causa; del pari erroneo era l’aver escluso che una “grave negligenza o incapacita’ nello svolgimento dell’attivita’ di amministratore delegato”, prestata in qualita’ di dirigente apicale della societa’ capogruppo, potesse configurare una giusta causa di licenziamento.
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’articolo 2119 c.c. e dell’articolo 2104 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; assume che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che il dirigente che abbia posto in essere “operazioni finanziarie molto rischiose” contravvenendo a plurime procedure aziendali concernenti l’esposizione finanziaria della societa’, anche ove in concorso con altri dipendenti, non possa essere licenziato per giusta causa.
2.3 Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’articolo 2104 c.c., dell’articolo 2105 c.c. e dell’articolo 2119 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; ad avviso della societa’ la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non fondati gli addebiti contestati al dirigente (anche) in merito a comportamenti in concorrenza rispetto alla societa’ datrice ed altresi’ nel ritenere che alcune societa’ riconducibili al (OMISSIS) non svolgessero attivita’ concorrenziale.
2.4 Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’articolo 2119 c.c., articolo 2104 c.c. e dell’articolo 2015 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; secondo la societa’ la sentenza impugnata avrebbe errato la’ dove non ha ravvisato la violazione dell’obbligo di fedelta’, di riservatezza e di non concorrenza nella diffusione a soggetti terzi concorrenti di notizie riguardanti gli accordi di stabilita’ sottoscritti dal dirigente e da altri dipendenti e che avrebbe altresi’ errato nel non ritenere che tali comportamenti integrassero una giusta causa di licenziamento.
3.1 Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del ricorso incidentale.
3.2 I motivi di tale ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione dell’intrinseca connessione, non sono fondati.
Trasversale ai rilievi e’ la denunciata violazione dell’articolo 2119 c.c., che pero’ non sussiste.
E’ pure vero che e’ sindacabile, da parte della Corte di cassazione, l’attivita’ di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito con riferimento ad una norma cd. “elastica”, che indichi solo parametri generali e che necessiti di attribuzione di concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale. Tale principio (come ancora recentemente ritenuto da Cass. 15 aprile 2016, n. 7568, cui adde: Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095) trova applicazione in tema di giusta causa di licenziamento e proporzionalita’ della sanzione disciplinare, nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla oggettivita’ da regolare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la disposizione di cui all’articolo 2119 c.c., tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione e’, quindi, deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica, ma contenga invece una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realta’ sociale (v. Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).
L’accertamento della concreta ricorrenza, nel singolo rapporto, degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalita’ tra infrazione e sanzione, si pone, invece, sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (cfr. Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144).
Nel caso in esame, le censure, in tutti i motivi in cui sono articolate, senza che siano adeguatamente isolati e specificati gli standards conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realta’ sociale asseritamente violati, consistono piuttosto in contestazioni meramente contrappositive, che sollecitano una rivisitazione critica della ricognizione e della valutazione probatoria, di competenza esclusiva del giudice di merito, cui esso ha provveduto con argomentata ed esauriente motivazione, esente da vizi logici e giuridici (cfr. le ragioni illustrate, ai fini della conclusiva ritenuta non ricorrenza, nella specie, del predetto parametro astratto, ai punti da 3 a 6 della sentenza ed alla selezione delle circostanze di fatto insuscettibili di integrare la giusta causa di licenziamento; v. infra, per il carattere assorbente, l’esame del secondo motivo del ricorso principale con riguardo a quanto evidenziato in sentenza al punto 7).
Com’e’ noto, l’accertamento del fatto ed il giudizio sulla prova integrano esercizio di un potere insindacabile dal giudice di legittimita’, solo al quale appartiene la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicita’ del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (v. Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).
E’ sempre al giudice di merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge e cosi’ anche il compito di valutare la congruita’ della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravita’ rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Cass. 26 luglio 2010, n. 17514).
Cosi’, nell’ipotesi in questione, non serve prospettare una diversa lettura dei fatti considerati dal giudice di secondo grado e ritenuti (per ragioni afferenti all’insussistenza della prova ovvero per la non esclusiva riconducibilita’ al (OMISSIS) della relativa responsabilita’; v. in fra, sempre per il carattere assorbente, l’esame del secondo motivo del ricorso principale con riguardo alla “grave negligenza o incapacita’ nello svolgimento dell’attivita’ di amministratore delegato”, prestata dal (OMISSIS) in qualita’ di dirigente apicale della societa’ capogruppo) non integranti una giusta causa di licenziamento.

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