Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 novembre 2017, n. 27439. Trasformazione part time nella Pa e Giurisdizione ordinaria

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1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 1, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevandosi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello – oltretutto facendo riferimento ad una giurisprudenza ordinaria e amministrativa relativa a fattispecie diverse da quella di cui si discute ne presente giudizio – la dipendente, nella sostanza, contesta la modalita’ scelta dal Comune datore di lavoro per procedere a nuove assunzioni.
In particolare la lavoratrice assume di aver subito una lesione del proprio diritto di precedenza per il fatto che l’Amministrazione ha fatto ricorso alla stabilizzazione dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, comma 94 anziche’ aver proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno prevista nell’articolo 3 medesimo, successivo comma 101.
La domanda azionata, pertanto, non riguarda l’erronea applicazione di una legge, ma direttamente l’assunzione del personale, come effettuata dalla PA, in base al piano triennale dei fabbisogni di personale.
Di qui la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63.
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, erronea interpretazione della L. n. 244 del 2007, articolo 3, comma 101, sostenendosi l’erroneita’ dell’affermazione della Corte territoriale secondo cui il diritto della dipendente alla trasformazione del rapporto – nei suddetti termini – e’ da configurare come diritto soggettivo perfetto e non come interesse all’esplicazione di una procedura assunzionale diversa da quella scelta dalla PA.
Si aggiunge che, in base all’articolo 3, comma 101, cit., la trasformazione, presupponendo “nuove assunzioni”, puo’ essere effettuata soltanto nel rispetto delle modalita’ e dei limiti previsti per le assunzioni, a partire dallo svolgimento di una procedura comparativa tra i richiedenti.
Pertanto, la lavoratrice non poteva vantare alcun diritto soggettivo di precedenza alla “immediata trasformazione” del rapporto. Infatti, una singola persona non puo’ vantare un diritto di precedenza rispetto ad un posto di nuova istituzione, perche’ la “precedenza” va riferita ad una modalita’ di assunzione rispetto ad un’altra. Quindi, il singolo lavoratore puo’ avere soltanto un interesse a sollecitare la PA a svolgere il procedimento di verifica tra i lavoratori assunti part-time, interesse da tutelare dinanzi al giudice amministrativo (vedi: TAR Lazio Roma, Sez. 1, sentenza 21 maggio 2012, n. 4567.
Infine si osserva che, nella L. n. 244 del 2007, la procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 3 cit., comma 94 e’ stata configurata come straordinaria, prioritaria nonche’ derogatoria rispetto al regime generale assunzionale e quindi non paragonabile alle altre modalita’ di assunzione, principio confermato nella successiva normativa.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, erronea interpretazione e applicazione delle seguenti disposizioni: a) Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 1 e articolo 6, comma 4-bis; b) articolo 3 CCNL di settore; c) L. n. 244 del 2007, articolo 3, commi 94 e 101.
Si contesta il collegamento effettuato dalla Corte d’appello tra l’articolo 3, comma 101, cit. e l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e articolo 3, comma 2, del CCNL di settore.
Infatti, l’articolo 3, comma 101, non contiene alcun riferimento al diritto del lavoratore a cambiare mansione/profilo professionale, mentre le altre due norme citate tutelano il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto, oppure ad altre esigibili.
In base al Decreto Legislativo n. 165 cit., articolo 6 il piano dei fabbisogni di personale deve essere articolato per profili, la cui individuazione compete ai dirigenti e non ai dipendenti: la Corte territoriale, invece, consacra il “nuovo” diritto del lavoratore di poter intervenire nella pianificazione dei bisogni della PA datrice di lavoro, utilizzando impropriamente il criterio della esigibilita’/equivalenza delle mansioni, che e’ nato per altra finalita’ e cioe’ per porre dei limiti allo jus variandi datoriale.
2 – Esame delle censure.
2. Si deve premettere che l’unica questione – tra quelle prospettate nel ricorso – che e’ di competenza delle Sezioni Unite e’ quella relativa alla giurisdizione, avanzata nel primo motivo e in parte del secondo motivo.
Tale questione va risolta nel senso del rigetto delle censure del Comune ricorrente e della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, come affermato dalla Corte d’appello.

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