Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 novembre 2017, n. 27439. Trasformazione part time nella Pa e Giurisdizione ordinaria

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Pertanto, se coloro che sono interessati ad esercitare il suddetto diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto non sono stati assunti, come part-time, in seguito al superamento di una prova di concorso o selettiva, il riconoscimento del diritto alla trasformazione “con precedenza” sara’ anche condizionato al superamento di una prova comparativa o selettiva, come accade per altre situazioni di lavoro flessibile presso la PA.
10. L’impossibilita’ di configurare la procedura di stabilizzazione de qua come una procedura di assunzione di personale a tempo pieno tale da essere inclusa nella sfera di applicazione dell’articolo 3, comma 101, cit. per la fattispecie in esame risulta confermata, in primo luogo, dall’articolo 3 citato, comma 94 secondo cui:
“3. 94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 558 e 560 prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, articolo 1, comma 2, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 519 e 558;
b) gia’ utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia’ espletato attivita’ lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 529 e 560. E’ comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, articolo 1, comma 2, nonche’ il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle universita’ e negli enti di ricerca”.
Inoltre, in base allo stesso articolo 3, precedente comma 90 (Stabilizzazione di pubblici dipendenti precari e fissazione dei requisiti):
“3.90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e’ comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 519, per gli anni 2008 e 2009:
OMISSIS;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 558, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita’ di servizio ivi previsti in virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007″.
Per lo stesso articolo 3, comma 120 (Assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilita’ interno):
“3.120. Alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 557, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Eventuali deroghe ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 19, comma 8, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilita’ per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilita’ nell’ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto”.
Per la L. 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 19, comma 8 (Assunzioni di personale) (legge finanziaria 2002, in vigore dal 3 agosto 2008):
“8. A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 2 accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, articolo 39 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”.
Nella stessa ottica la L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 557 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che:
“1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita’ interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia” e rivolte, in termini di principio, a precisi ed enumerati ambiti prioritari di intervento, non comprendenti la trasformazione dei rapporti da part-time a tempo pieno”.
11. Dalle suesposte considerazioni si desume che:
1) per quanto riguarda la questione della giurisdizione, non possono esservi dubbi sulla devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie in cui si discute di una prospettata una violazione del suddetto diritto, atteso che una simile violazione riguarda la fase esecutiva del rapporto di lavoro, nella quale vengono in rilievo situazioni giuridiche aventi consistenza di diritto soggettivo, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. E cio’ in applicazione del consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, secondo cui, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, articolo 63 sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro contrattualizzati alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, ancorche’ vengano in questione atti amministrativi presupposti, costituendo la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia un’ipotesi eccezionale, limitata alle sole controversie relative a “procedure concorsuali” per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 63, comma 4, cit.), e restando, anche in questo ambito, esplicitamente attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al “diritto all’assunzione”, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, cit. (Cass. SU 7 luglio 2010, n. 16041; Cass. SU 15 settembre 2010, n. 19552; Cass. SU 7 ottobre 2015, n. 20098);
2) in particolare, la lavoratrice ha fatto valere in giudizio l’erronea applicazione della disposizione legislativa che prevede il diritto di precedenza alla trasformazione dei rapporti di lavoro part-time in tempo pieno in caso di nuove assunzioni da parte dell’ente datore di lavoro di personale a tempo pieno, ma non ha contestato la scelta della PA di procedere ad assunzioni mediante stabilizzazione (la cui contestazione sarebbe devoluta al giudice amministrativo), ne’ le modalita’ di svolgimento della procedura (la cui contestazione sarebbe, in ipotesi, devoluta al giudice ordinario);
3) la pretesa in concreto azionata dalla (OMISSIS) non puo’ essere configurata come “diritto soggettivo” alla precedenza della trasformazione, articolo 3 cit., ex comma 101 in quanto nella specie tale diritto non e’ mai sorto, data l’assenza dei presupposti che, per legge, ne condizionano la nascita.
3 – Conclusioni.
12. In sintesi, vanno respinte le censure relative alla questione di giurisdizione – formulate nel primo motivo di ricorso e in parte del secondo – dichiarandosi la giurisdizione del Giudice ordinario.
Poiche’ in cio’ si esaurisce l’esame delle censure di competenza delle Sezioni Unite, gli atti devono quindi essere rimessi, ai sensi dell’articolo 142 disp. att. cod. proc. civ., alla Sezione Lavoro della Corte, per l’ulteriore corso, ivi comprese le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo di ricorso e parzialmente il secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette la causa davanti alla Sezione Lavoro della Corte per l’ulteriore corso, ivi comprese le spese del presente giudizio di cassazione.

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