Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 novembre 2017, n. 27439. Trasformazione part time nella Pa e Giurisdizione ordinaria

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Ne deriva che:
a) l’ente pubblico datore di lavoro puo’ prendere la decisione di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini dell’applicazione di cui all’articolo 3, comma 101, cit. soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno e’ compatibile con il rispetto del patto di stabilita’ interno (applicabile ratione temporis anche ai Comuni con piu’ di mille abitanti) e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vedi: Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 6 e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 557-quater,) nonche’ con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie;
b) se l’ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno – nel rispetto degli indicati presupposti – deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi;
c) in particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il suddetto potere – che condiziona il nascere del diritto di precedenza alla trasformazione in argomento – in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalita’ dell’Amministrazione oltreche’ condizionato dal rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede ex articolo 97 Cost. (arg. ex Corte Cost. sentenza n. 224 del 2013 n. 224);
d) di conseguenza l’ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l’onere di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in ipotesi, negativa;
e) d’altra parte, perche’ l’esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad abusi, come regola generale, e’ necessario che la procedura assunzionale si riferisca all’espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative sia perche’ questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, differenziandosene solo per l’orario di lavoro (arg. Decreto Legislativo n. 61 del 2000, ex articolo 4, comma 1 e Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 7);
f) in altri termini, non si deve trattare dell’avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.
8. La procedura di stabilizzazione de qua – anche a prescindere dalla questione relativa ai profili professionali – non puo’ essere considerata conforme ai suddetti criteri perche’ e’ di carattere eccezionale, qualificata dal legislatore come prioritaria e, come tale, riservata soltanto a lavoratori in possesso di determinati requisiti non posseduti dalla (OMISSIS) – e oltretutto consentita previa individuazione di precisi limiti di spesa, derivanti dal rispetto del patto di stabilita’ interno, reputati dalla Corte costituzionale come rilevanti ai fini dell’articolo 81 Cost., comma 4, il quale comporta la fondamentale esigenza del rispetto, anche da parte delle Regioni e degli enti locali, dei canoni di chiarezza e solidita’ del bilancio, con la conseguenza che “la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (ex multis: Corte cost., sentenze n. 359 del 2007 e n. 213 del 2008).
E, nella specie, l’osservanza di tali limiti di spesa per il personale rientra a pieno titolo nella statuizione del comma 101 cit. secondo cui la trasformazione deve avvenire “nel rispetto delle modalita’ e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.
9. Anche se deve essere precisato che le “modalita’” e i “limiti” contemplati da quest’ultima disposizione vanno riferiti anzitutto all’applicazione della regola generale del concorso pubblico disposta dall’articolo 97 Cost., rispetto alla quale “l’area delle eccezioni” deve essere “delimitata in modo rigoroso” (vedi, per tutte: Corte cost., sentenze n. 363 del 2006; n. 215 del 2009; n. 293 del 2009; n. 100 del 2010 nonche’ Cass. 12 settembre 2014, n. 19294).

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